Non Luogo a Provvedere: Quando la Cassazione Evita una Decisione Superflua
Nel complesso mondo della procedura penale, l’efficienza e l’economia processuale sono principi cardine. Un’ordinanza della Corte di Cassazione illustra perfettamente l’applicazione di questi principi, chiarendo cosa accade quando vengono presentati più ricorsi relativi alla stessa vicenda. La Corte ha stabilito il non luogo a provvedere su un gravame, poiché la questione era già destinata a essere discussa in un’altra udienza già fissata per un ricorso precedente.
Il Contesto Processuale del Ricorso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di danneggiamento aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. Contro questa sentenza, il difensore dell’imputato aveva regolarmente presentato ricorso per cassazione. Successivamente, lo stesso imputato presentava personalmente un ulteriore ricorso avverso un’ordinanza interlocutoria della stessa Corte di Cassazione.
La Corte, investita della decisione su questo secondo ricorso, si è trovata di fronte a una situazione particolare: il primo ricorso, quello principale presentato dall’avvocato contro la sentenza di condanna, era già stato assegnato a una Sezione e la relativa udienza di discussione era già stata fissata per una data futura.
La Decisione della Corte: il Principio di Non Luogo a Provvedere
Di fronte a questa sovrapposizione, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza di non luogo a provvedere. Questa decisione non entra nel merito del ricorso presentato dall’imputato, ma si limita a constatare l’inutilità di una pronuncia separata. La Corte ha semplicemente preso atto che la discussione del ricorso principale, già calendarizzata, avrebbe assorbito le questioni sollevate anche nel secondo gravame.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di questa ordinanza è chiara e si fonda su un’esigenza di logica e coerenza del sistema processuale. La Corte ha ritenuto che non vi fosse la necessità di provvedere separatamente, poiché l’intera vicenda giudiziaria sarebbe stata esaminata in modo completo e unitario nell’udienza già fissata per il ricorso principale. In questo modo, si evitano decisioni potenzialmente contrastanti o frammentarie sulla stessa materia del contendere.
La decisione risponde al principio di economia processuale, che impone di evitare attività giurisdizionali superflue o duplicate. Poiché il primo ricorso, più ampio, era già pendente e pronto per la discussione, il secondo ricorso è stato considerato, di fatto, assorbito dal primo. La Corte ha quindi agito in modo pragmatico, rinviando implicitamente ogni valutazione alla sede già designata per la trattazione del caso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento pratico sulla gestione dei ricorsi in Cassazione. Dimostra che la presentazione di più impugnazioni relative alla stessa decisione di merito può portare a una dichiarazione di non luogo a provvedere se una di esse è già stata calendarizzata per la discussione. La Corte tende a unificare la trattazione per garantire coerenza e risparmio di risorse processuali. Per i difensori e le parti, ciò sottolinea l’importanza di coordinare le strategie di impugnazione per evitare atti che potrebbero essere considerati proceduralmente superflui dall’organo giudicante.
Che cosa significa la formula ‘non luogo a provvedere’ usata dalla Corte?
Significa che la Corte ha deciso di non emettere una pronuncia sul ricorso perché lo ha ritenuto superfluo o assorbito da un altro procedimento già in corso, evitando così una decisione ridondante.
Perché la Corte ha deciso in questo modo?
La Corte ha emesso questa ordinanza perché un altro ricorso, presentato dal difensore contro la stessa sentenza di condanna, era già stato fissato per la discussione davanti a un’altra Sezione. Per economia processuale e per evitare decisioni frammentate, ha ritenuto di non dover decidere sul secondo ricorso.
Qual è l’implicazione pratica di questa ordinanza?
L’implicazione è che, quando più ricorsi riguardanti la stessa vicenda sono pendenti, la Corte di Cassazione può decidere di non pronunciarsi su quelli successivi se il primo è già stato calendarizzato, unificando la trattazione nella sede già stabilita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11700 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11700 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME nato in Tunisia il 01/01/1984 avverso l’ordinanza del 22/10/2024 della Corte di cassazione di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Risulta già fissata per il 4 febbraio 2025, davanti alla Settima Sezione di questa Corte, la discussione del ricorso presentato dal difensore avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari (che aveva integralmente confermato la condanna emessa dal Tribunale di Sassari in data 29 giugno 2020, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 81-635 cod. pen), unitamente a quello, che qui occupa, presentato dalla parte personalmente ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del 22/10/2024 della Settima Sezione di Corte di cassazione di Roma (avente già ad oggetto la suindicata decisione della Corte territoriale).
Non vi è, dunque, luogo a provvedere in questa sede.
P.Q.M.
Non luogo a provvedere, poiché in ordine al ricorso sottoscritto dal difensore è fissata dinanzi alla Settima Sezione di questa Corte l’udienza 04/02/2025 (R.G.
N. 36706/2024).
Così deciso il 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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