Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50025 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 50025 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI NORD nel procedimento a carico di:
ABAREHMOUCH TOURIA nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI NORD
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto qualificare il ricorso come appello, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per l’ulteriore corso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare dello stesso Tribunale che il 6/6/2023 ha dichiarato non luogo a procedure nei confronti di NOME, previa riqualificazione dei fatti (contestati ex art. 640 bis cod. pen.) nell’ipotesi di cui all’art. 7 del D. 28/1/2019, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in considerazione della dispost abrogazione con legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 318, con efficacia di tale effetto abrogativo fissata dal legislatore alla data del 10 gennaio 2014.
A sostegno del ricorso, il pubblico ministero ricorrente ha dedotto che l’abolizione dell’ar del D.L. n. 4 del 28/1/2019, operata dalla legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 318, non comporta – nemmeno ad effetto differito – una abolito criminis (con applicazione dell’art. 2 comma 2 cod. pen.), bensì una abrogatio sine abolitíone, con conseguente applicazione del comma 4 dello stesso art. 2, secondo cui “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizoni sono più favorevoli al reo, salvo sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
Ad avviso del ricorrente, infatti, non sarebbe condivisibile l’orientamento dottrin condiviso dal Giudice per le indagini preliminari, secondo cui a decorrere dal 1/1/2014 i fa incriminati dall’art. 7 del D.L. n. 4 del 28/1/2019 rientrerebbero nell’illecito amministrativo di cui all’art. 316-ter comma 2, configurabile in caso di indebita percezione di erogazioni pubblic sotto la soglia di 4000 euro, in quanto il reddito di cittadinanza, nella sua erogazione mensi non supera mai tale soglia, dovendosi, invece, tener conto – nella prospettazione del ricorrent – non già dell’erogazione mensile, bensì della somma complessivamente percepita.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha chiesto di riqualificarsi il ricorso come appello, con trasmissione alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore cor
H ricorso deve essere riqualificato come appello, ai sensi dell’art. 428 cod. proc. pen.
Questa Corte di legittimità ha ripetutamente evidenziato, infatti, che la sentenza di n luogo a procedere, emessa dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, modificativa dell’art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile soltanto mediante appello, e avverso stessa non è ammissibile il ricorso immediato in cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen (Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, NOME COGNOME, Rv. 275916).
Ciò in quanto, nel vigente ordinamento processuale, il ricorso per saltum è limitato alla so fase della cognizione, come si desume dalla lettera del richiamato art. 569, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto ad appellare la sentenza di primo g e, dunque, il provvedimento con cui si chiude il giudizio di cognizione di primo grado (Sez. 5, 18305 del 23/01/2019, cit., in motivazione).
Decisive, al riguardo, sono due altre considerazioni: a) che l’art. 428 cod. proc. pen., pri della modifica ex lege 20 febbraio 2006 n. 46, prevedeva espressamente la possibilità del ricorso
immediato per cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., mentre con la novella ex lege n 103 del 2017, attribuendo nuovamente alla Corte d’appello la competenza a decidere sulle impugnazioni ex art. 428 cod. proc. pen., non ha più menzionato tale possibilità; b) che quando il legislatore ha inteso estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti di cui all cod. proc. pen, lo ha fatto espressamente, indicando la possibilità di impugnazione diretta cassazione con una apposita previsione normativa (a titolo esemplificativo, v. art. 311, comma 2, cod. proc. pen., in tema di misure cautelari) (così, testualmente, Sez. 3, Ordinanza n. 545 del 27/10/2022, Rv. 284138; conf. Sez. 4, Ordinanza n. 34872 del 21/06/2018, Rv. 273426)
Deve ritenersi, pertanto, che secondo il regime ad oggi vigente, per espressa volontà del legislatore, avverso la sentenza di non luogo a procedere il procuratore della Repubblica e i procuratore generale possano proporre – unicamente – atto di appello.
Esclusa, per quanto detto, la ricorribilità della sentenza che occupa, rileva il Collegio che applicazione del generale principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnatio (cfr. Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 26553801) il ricorso in esame deve essere qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale, per il relativo g
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Na per il giudizio.
Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023
L’estensore
Il Preside te