Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38319 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38319 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENAZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata che ha dichiaratu mar imissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di conda na e nessa nei suoi confronti dal Tribunale di Frosinone in data 19 settembre 202 !
Rilevato che l’unico motivo dedotto dal COGNOME COGNOME sup Ta il vaglio di ammissibilità per la manifesta infondatezza delle censure fondate su t.na errata interpretazione delle norme, sostanziali e processuali, richiamate
Il ricorrente senza nemmeno affrontare il tema dell’intempesti ità &n’appello deduce, in termini generici, la nullità della sentenza di primo gra io p r omessa partecipazione al giudizio di primò grado del difensore di fiducia, t ascui ando che nel caso di nomina di un nuovo difensore di fiducia, in sostitu :ione di quello revocato, è la parte che ha l’onere di informare il professionista in ordine allo stato in cui si trova il processo, sicché il mancato intervento del nuov difensore nel giudizio, il cui decreto di fissazione dell’udienza era stato corretta ente notificat al difensore, di fiducia o di ufficio, successivamente revocato, lon etermina alcuna nullità, in quanto determinato da negligenza del nominante ( ;ez. I, n. 1589 del 11/12/2020, dep. 2021, Pupino, Rv. 280340 – 01 e Sez. Dn. 28788 del 01/10/2020, COGNOME, Rv. 279628, con riferimento alla dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato !eteri:Kr° nelle forme previste dall’art. 123 cod. proc. pen.).
D’altra parte, è pacifico che l’avviso di fissazione dell’udienza del’e essere effettuato al difensore di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto fissazione dell’udienza e non anche all’avvocato che ab ia iicquistato successivamente tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso i cris,allizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Se z. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 – 01).
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibi ità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc: assuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazi ne dElla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav >re d E Ila Cassa delle ammende.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condannai 4 ricorrente al p gam anto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de la Ossa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.