Nomina interprete: la collaborazione tra autorità nel processo penale
La nomina interprete costituisce un pilastro fondamentale per garantire l’equo processo e il diritto di difesa dell’imputato straniero. Recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire i limiti della collaborazione tra il Giudice e il Pubblico Ministero nella fase di individuazione di questa figura professionale.
Il contesto della nomina interprete
La vicenda trae origine da un procedimento penale in cui, a seguito della convalida di un arresto, il Giudice del Tribunale disponeva il rinvio dell’udienza. Contestualmente, il magistrato onerava la Procura della Repubblica di reperire un interprete di lingua georgiana o turca per assistere l’imputato. Il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione, ritenendo tale provvedimento abnorme in quanto la competenza alla nomina spetterebbe esclusivamente all’autorità procedente.
La distinzione tra individuazione e incarico
Il nucleo della controversia risiede nella differenza tra l’attività materiale di ricerca di un professionista e l’atto formale di investitura. La Suprema Corte ha analizzato se la richiesta di ausilio rivolta alla Procura potesse rappresentare una violazione delle norme processuali o una indebita delega di funzioni giurisdizionali.
La legittimità della collaborazione per la nomina interprete
Secondo gli Ermellini, il ricorso presentato dalla Procura è inammissibile. Il Giudice non è incorso in alcuna violazione di legge, essendosi limitato a sollecitare la collaborazione della controparte pubblica. Questo principio di cooperazione deve sempre improntare i rapporti tra le diverse autorità dello Stato, specialmente quando si tratta di assicurare il corretto svolgimento del rito.
L’ordinanza impugnata non può essere considerata abnorme. Il Giudice ha semplicemente chiesto l’ausilio del PM nella fase preliminare di individuazione di una persona idonea a parlare la lingua dell’imputato. La responsabilità della scelta finale, la valutazione di eventuali incompatibilità e l’assunzione formale dell’incarico rimangono saldamente in capo al Giudice stesso.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura non decisoria e non vincolante della richiesta di collaborazione. Il provvedimento del giudice di merito non ha delegato il potere di nomina, ma ha attivato un canale di supporto logistico-tecnico presso un’altra autorità pubblica. Non sussiste alcuna lesione delle prerogative delle parti, poiché il magistrato giudicante mantiene il controllo pieno sulla regolarità della procedura e sulla verifica dei requisiti dell’interprete. La mancata indicazione di specifiche norme violate da parte del ricorrente rafforza la tesi della piena legittimità dell’operato del Tribunale, orientato all’efficienza processuale.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione confermano che la ricerca di un esperto per la nomina interprete può essere condivisa tra le autorità pubbliche senza che ciò infici la validità del processo. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ribadisce che gli atti di gestione del dibattimento, volti a superare ostacoli linguistici, non sono impugnabili se non determinano una reale rottura del sistema processuale. Per gli operatori del diritto, questo significa che la sinergia tra Procura e Tribunale è non solo auspicabile, ma necessaria per il rispetto dei tempi della giustizia e dei diritti fondamentali dell’indagato.
Il giudice può obbligare il PM a cercare un interprete?
Il giudice può richiedere la collaborazione del PM per individuare un interprete idoneo, basandosi sul principio di cooperazione tra autorità pubbliche senza che ciò costituisca un atto illegittimo.
Chi decide formalmente la nomina dell’interprete?
La responsabilità della nomina formale e della scelta definitiva del professionista resta sempre in capo al giudice, anche se l’individuazione è stata facilitata dalla Procura.
Cosa succede se il PM contesta la richiesta del giudice?
Se la contestazione riguarda solo la modalità di ricerca dell’interprete e non viola norme specifiche, il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile poiché l’atto non è considerato abnorme.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41023 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 41023 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PISA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di PISA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; ette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Ií Sostituto Procuratore presso il il Tribunale di Pisa ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice del Tribunale di Pisa emessa il 22.6.2013 con la quale lo stesso, dopo la convalida, ha disposto il rinvio del procedimento n. 1063/23 RG Tríb incardiNOME a seguito dell’arresto di NOME – all’udienza del 14.7.23, onerando la Procura di reperire un interprete di lingua georgiana o turca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
111 ricorso è inammissibile, non essendo incorso il giudice in alcuna violazione di norma penale e processuale – neppure indicate invero dallo stesso ricorrente – essendosi esso limitato, nell’ambito del principio di collaborazione che deve comunque sempre improntare i rapporti delle parti tra loro oltre che verso il giudice, e ciò ancor più ove si tratti – come nel caso di specie – di rapporto intercorrente tra due autorità pubbliche.
Il provvedimento da lui emesso non può essere qualificato abnorme per il solo fatto che competa all’autorità procedente la nomina dell’interprete, essendosi il giudice unicamente limitato a chiedere al PM l’ausilio nella individuazione di una persona che sapesse parlare la iingua dell’imputato, rimanendo comunque in capo allo, stesso il compito della nomina con relativa assunzione della responsabilità nella scelta (ferma restando l’incompatibilità ad assumere l’incarico da parte di chi avesse già esercitato quello stesso munus nel medesimo procedimento su designazione del PM).
2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 591 lett. b) c.p.p., trattandosi di provvedimento – quello impugNOME – non ricorribile in cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 19/9/2023.