Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18104 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata in ROMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 del CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 d.l. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 6 aprile 2022 dal tribunale di Agrigento disponendo la sospension dell’esecuzione della pena e confermato nel resto la condanna dell’imputata alla pena d giustizia per il reato di ricettazione di preziosi.
Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa dell’imputata deduce un unico motivo ove lamenta inosservanza di norme processuali in relazione allì’art.108 c.p.p. (art.606 lett. c ed e, c.p.p.). Si sostiene che, nonostante l’invio alla Corte d’appello, il giorno dell’udienza, di comunicazione contenente la nomina di nuov difensore con la revoca del precedente, unitamente a richiesta di rinvio dell’udienza ex art. c.p.p., la Corte d’appello di Palermo, pur dando atto a verbale della nuova nomina disattendeva l’istanza di rinvio e procedeva a giudizio. Da ciò la nullità a regime inter dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Con memoria inviata con lo stesso mezzo,
difesa della parte civile, AVV_NOTAIO, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. NOME COGNOME ha inviato per PEC una memoria difensiva che ribadisce gli argomenti già formulati e che chiede l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo su cui si fonda è manifestamente infondato.
La presentazione della dichiarazione di revoca del precedente difensore e la nomina del nuovo difensore sono state effettuate nelle prime ore della mattinata in cui si doveva svolge l’udienza cartolare d’appello (24 marzo 2023). Dell’arrivo del documento viene dato atto n verbale di udienza e questo solo fatto è sufficiente a giustificare il distinguishing rispetto al precedente citato dal difensore nel ricorso (Sez. 4, n.41338 del 22 giugno 2022), caso in cui nullità è stata dichiarata proprio perché non vi era la prova (né in sentenza, né nel ver d’udienza) che il Collegio giudicante avesse avuto contezza della sostituzione del difensor peraltro avvenuta, in tal caso, qualche giorno prima dell’udienza.
Nel caso che oggi ci occupa, al contrario, nessun dubbio può sussistere in ordine.. a conoscenza da parte del Collegio che ha menzionato la circostanza nel verbale d’udienza. Per contro, è del tutto irrilevante che nel testo della motivazione non vi sia alcun riferimen nuova nomina.
Piuttosto, così ricostruiti i fatti sulla base dell’accesso al fascicolo e dell’esame d rilevanti (pratica consentita essendo stato dedotto un error in procedendo: con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e pu accedere all’esame diretto degli atti processuali necessari alla soluzione -Sez. U, n. 42792 d 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) va confermata la correttezza della decisione della Corte di appello, procedere ugualmente, dato che la natura cartolare dell’udienza ed lo svolgimento della stessa una volta scaduto il termine per la produzione degli scritti di parte, rende superfl concessione stessa del termine a difesa. Esaurita la fase processuale, non poteva aver luogo alcun ulteriore esercizio di diritto processuale da parte del nuovo difensore conseguentemente, poteva essere lamentato uno specifico vulnus di una qualche facoltà o prerogativa difensiva. In sostanza, la nomina sostitutiva è intervenuta ‘a tempo scaduto quando non era più possibile alcun intervento difensionale, con conseguente superfluità de rinvio, che avrebbe avuto ove concesso, il contenuto di una remissione in termini, no richiesta e non dovuta, ed un indebito effetto dilatorio.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili d colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cass delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile n presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base istanza di parte e all’invio della nota spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C inoltre l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi € 3.686,00 oltre accessori di le
Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024
Il Consigliere relatore
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La Presidente