Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6794 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TEl NOME nato a ROMA il 07/02/1997
avverso l’ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 4/10/2024 il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 23/8/2024 del GIP del Tribunale di Roma, che aveva disposto nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere, e condannò COGNOME al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’avv.to NOME COGNOME quale difensore di TeiCOGNOME che, con unico motivo, denuncia la violazione di
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legge processuale e sostanziale e il difetto di motivazione. Assume il difensor era sì vero che la nomina era stata rinvenuta nella cassetta postale del suo legale ma che non vi era alcun dubbio che fosse stata rilasciata dall’ind avendo riconosciuto la sottoscrizione di Tel, da lei assistito nei procedimenti che lo avevano visto coinvolto sin dall’anno 2014. Aggiunge che:
l’autenticità della sottoscrizione trovava conferma nel fatto che anche la m di Tel le aveva conferito il mandato difensivo risultando indagata nel medes procedimento penale;
la mancanza di contatti diretti con COGNOME era spiegabile con l’adozione da dell’uomo “delle normali cautele adottate da chi intende sottrarsi alla cattura in un momento antecedente alla dichiarazione dello stato di latitanza”;
la mancata allegazione all’atto di nomina della fotocopia di un documento identità confermava la genuinità della procura, risultando tutti i documenti sequestrati nel corso della perquisizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 96 del cod. proc. pen. prevede che l’imputato ha diritto di nominar a due difensori di fiducia e che la nomina può essere fatta con dichiarazione all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal proprio difens ancora trasmessa per raccomandata.
Non essendo espressamente richiesto dalla norma, non è necessario che l sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensor altri perché l’atto sia valido e produttivo di effetti giuridici, neanche se l trasmesso con raccomandata (Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, COGNOME, Rv 201799; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, Ferrari Rv. 235963; Sez. n. 43223 del 20/9/2024, COGNOME), a condizione che “la suddetta dichiarazi il mininnum imprescindibile affinché possa essere ricollega mandante, ovverosia l’apposizione della sottoscrizione dell’indaga dell’imputato, attesa l’importanza e la delicatezza dell’incarico conferito, anteriore o comunque contestuale all’atto cui è riferito il mandato difensivo 3, n. 2401 del 30/06/1999, COGNOME, Rv. 215073)” ( Sez. 3, n. 43244 5/10/2023, COGNOME).
Requisiti formali che l’atto di nomina in valutazione indubbiamente present
2. L’autenticità della sottoscrizione e la riconducibilità a COGNOME non possono essere messi in discussione sindacando le modalità attraverso cui l’atto di n è pervenuto nella disponibilità del difensore. Se da una parte, infatti,
COGNOME ha dichiarato di averlo rinvenuto nella cassetta postale dello studio e di non aver proceduto ad autenticare la sottoscrizione in quanto non aveva raccolto la firma personalmente, dall’altra, la stessa, ha provveduto al deposito dell’atto e affermato, dinanzi al tribunale, “di assistere COGNOME NOME sin dal 2014″ con ciò, evidentemente, attestando il riconoscimento della sottoscrizione e la riconducibilità della medesima all’assistito.
In relazione a fattispecie assai simili a quella in esame, è stato precisato che “la legge… non prescrive né che la firma venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l’atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia (ad esempio tramite fax). Pertanto, finché l’atto rimane nella sfera del difensore, cioè non sia stato ancora spedito o consegnato all’autorità giudiziaria procedente, quest’ultima non ha alcuna competenza a sindacare il percorso che lo scritto possa avere compiuto (dal cliente al difensore ovvero dall’estero all’Italia e viceversa); mentre allorquando l’atto si trova ormai a far parte del fascicolo, ciò si verifica poiché il difensore si è assunto le suindicate responsabilità” (Sez. 1, n. 32123 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 279894 – 01 relativa ad atto di nomina inviato per posta elettronica all’interessato che lo aveva poi ritrasmesso con la sottoscrizione, infine autenticata dal difensore; conf. Sez. 5, n. 21950 del 24/4/2008, Hanndo, Rv. 240486, relativa a una richiesta di riesame presentata da un difensore la cui nomina era pervenuta via fax; Sez. 6, n. 29 del 27/11/2013, dep. 2014,COGNOME, Rv. 258459).
Tale principio si attaglia al caso in esame, risultando il deposito della nomina nell’incarto processuale e le assicurazioni date dal difensore in ordine alla genuinità della sottoscrizione dinanzi al Tribunale condotte del tutto equipollenti all’autenticazione della firma da parte del difensore valorizzata nelle predette pronunce.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, co. 7,
e
c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9/1/2025