Nomina Difensore non è Ricorso: La Cassazione Chiarisce i Requisiti Formali
Nel complesso mondo della procedura penale, la distinzione tra atti preparatori e atti di impugnazione è fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la semplice nomina difensore, pur essendo un passo necessario per contestare una decisione, non equivale a un ricorso vero e proprio. Questa pronuncia offre spunti importanti sull’importanza del rispetto delle forme processuali.
I Fatti del Caso: Un Atto Frainteso
Un detenuto si era visto respingere, dal Tribunale di Sorveglianza, una richiesta di differimento dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 del codice penale. Intenzionato a contestare tale decisione davanti alla Corte di Cassazione, l’uomo ha depositato personalmente, presso la direzione del penitenziario, una dichiarazione. In questo documento, egli nominava un avvocato di sua fiducia allo scopo specifico di proporre ricorso.
L’amministrazione penitenziaria ha trasmesso tale dichiarazione direttamente alla Corte di Cassazione. Tuttavia, questo atto, anziché avviare il procedimento di impugnazione, ha portato a una conclusione inaspettata.
La Decisione della Corte: La nomina difensore non basta
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato “non luogo a provvedere”. In termini semplici, ha stabilito che non c’erano le condizioni per esaminare la questione nel merito. La ragione è tanto semplice quanto perentoria: l’atto trasmesso non era un ricorso, ma una semplice dichiarazione di nomina di un legale. Di conseguenza, non essendo stato formalmente proposto alcun ricorso, la Corte non aveva nulla su cui decidere e ha disposto la restituzione di tutti gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, da cui il procedimento proveniva.
Le Motivazioni: La Differenza Sostanziale tra Atto Preparatorio e Impugnazione
La decisione della Corte si fonda su una distinzione giuridica netta. La nomina difensore è un atto preliminare e strumentale. Con essa, l’interessato manifesta la volontà di essere assistito da un professionista e conferisce a quest’ultimo il mandato per agire in suo nome. Tuttavia, questo atto non contiene gli elementi essenziali di un’impugnazione.
Un ricorso in Cassazione, al contrario, è un atto processuale complesso che deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione specifica dei motivi di diritto per cui si contesta la decisione precedente. Deve articolare le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione del provvedimento impugnato. La dichiarazione del detenuto era palesemente priva di tali elementi, limitandosi a esprimere l’intenzione di incaricare un avvocato per predisporre, in futuro, il ricorso.
La Corte ha quindi chiarito che l’atto depositato non poteva in alcun modo essere interpretato o convertito in un ricorso valido. La volontà di impugnare, da sola, non è sufficiente se non viene tradotta in un atto che rispetti le forme e i contenuti previsti dalla legge.
Conclusioni: L’Importanza del Formalismo nel Processo Penale
Questa pronuncia, seppur su una questione apparentemente tecnica, ribadisce l’importanza del formalismo nel diritto processuale. Le regole sulla redazione e la presentazione degli atti non sono vuoti orpelli, ma garanzie per tutte le parti coinvolte, assicurando chiarezza, certezza e ordine nello svolgimento del processo. L’atto di nomina difensore è il primo, indispensabile passo per esercitare il proprio diritto di difesa, ma è solo l’inizio. Spetta poi al legale designato tradurre le ragioni del proprio assistito in un atto di impugnazione tecnicamente corretto e completo, l’unico in grado di investire validamente il giudice superiore della questione.
Nominare un avvocato per fare ricorso è la stessa cosa che presentare il ricorso?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la nomina di un difensore è un atto meramente preparatorio e non costituisce un ricorso valido, il quale deve contenere specifici motivi di impugnazione.
Cosa succede se si invia alla Corte di Cassazione un atto che non è un ricorso valido?
La Corte dichiara “non luogo a provvedere”, ovvero stabilisce che non ci sono i presupposti per una decisione nel merito, in quanto non è stata validamente investita della questione.
Perché la Corte ha restituito gli atti al Tribunale di Sorveglianza?
Gli atti sono stati restituiti perché, in assenza di un valido ricorso in Cassazione, il procedimento non è mai formalmente passato alla giurisdizione della Corte Suprema e, pertanto, rimane di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento originario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40991 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANICATTI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 28 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 cod.pen. presentata da NOME COGNOME.
Con riferimento all’ordinanza, il detenuto NOME COGNOME ha depositato personalmente, presso la RAGIONE_SOCIALE, una dichiarazione di nomina di un difensore di fiducia, allo scopo di proporre ricorso in cassazione, dichiarazione che è stata trasmessa a questa Corte.
Deve dichiararsi “non luogo a provvedere” sull’atto trasmesso, in quanto esso, palesemente, non costituisce un ricorso, avendo il detenuto depositato solo un atto di nomina di un difensore al fine di predisporre il ricorso in cassazione contro il provvedimento sopra indicato.
Deve altresì disporsi la restituzione RAGIONE_SOCIALE atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna, in quanto trasmessi in mancanza della proposizione di un ricorso in cassazione, diversamente da quanto indicato in calce all’ordinanza stessa.
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone ritrasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore