Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17098 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17098 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Bologn decidendo sull’istanza di differimento pena ex art. 147 cod, pen e di deten domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), avanzata da NOME COGNOME, le rigettava.
Per ciò che qui interessa, rilevava in premessa che l’istanza era introdotta nell’interesse di NOME da un difensore che non ris contestualmente nominato, sicché il Magistrato di sorveglianza l’av correttamente istruita e decisa in via provvisoria e il decreto di citaz l’udienza dinanzi allo stesso Tribunale era stato correttamente notifi difensore nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen.
Avverso tale provvedimento, ricorre COGNOME, a mezzo del difensore fiducia e, con un unico motivo, eccepisce la violazione degli artt. 96, 127, 678 cod. proc. pen.
Lamenta che la motivazione sulla regolarità del contraddittorio sare errata in diritto, avendo il Giudice specializzato trascurato il principio con espresso in sede di legittimità (che citava copiosamente nel rirorso), secon la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale r delle formalità indicate dall’art. 96 cod. proc. pen., è valida in pre elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per facta concludentia, osservando che – nel caso di specie – «dall’istanza de qua si desume in maniera inequivocabile la sussistenza dell’atto di nomina in favore del difensore di f il quale aveva diritto alla notificazione del decreto di citazione» (così a ricorso)
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto c requisitoria scritta depositata il 29 novembre 2023, ha prospettato il rige ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Ritiene il Collegio di dare continuità all’orientamento esegetico, che q condivide e ribadisce, secondo cui è valida la nomina del difensore di fiduci se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione
desumersi per facta concludentia (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, COGNOME, Rv. 278815; Sez. 3, n. 47133 del 24/04/2018, COGNOME, Rv. 274323; Sez. 4, n. 34514 del 08/06/2016, COGNOME, Rv. 26787901; Sez. 2, n. 31193 del 17/04/2015 COGNOME, Rv. 26446501; Sez. 5, n. 35696 del 25/06/2014 , COGNOME, Rv. 26030001; Sez. 6, n. 16114 del 20/04/2012, COGNOME, Rv. 25257501).
Ciò che rileva è, dunque, la presenza di indici inequivocabili della volontà dell’interessato di nominare il legale e tali sono stati ritenuti, ad esempi l’esercizio alla presenza dell’interessato delle funzioni difensive ovvero la nomina effettuata dal convivente dell’interessato, dichiarato latitante, che – una volt costituitosi – la ratificava o, ancora, la sostituzione manoscritta da par dell’interessato del nome del legale prestampato sulla relata di notifica dell’invit a presentarsi per rendere interrogatorio con quello del legale fiduciario.
Venendo, allora, al caso che ci occupa, la difesa – dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia – si è limitata ad afferma assertivamente che «così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, giova osservare come dall’istanza de qua si desume in maniera inequivocabile la sussistenza dell’atto di nomina in favore del difensore di fiducia», sostanzialmente facendo erroneamente coincidere l’elemento sintomatico di una designazione con la pura e semplice redazione dell’istanza da parte del legale, senza l’indicazione di alcun elemento obiettivo dal quale inferire la concorrente volontà dell’interessato di nominarlo quale fiduciario.
Ciò che è in patente contrasto con i consolidati principi della giurisprudenza che si sono appena richiamati e dei quali è cenno nello stesso ricorso.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irrituali dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una scmma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente