Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14193 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il 06/11/1969 avverso l’ordinanza del 04/11/2024 della CORTE di APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
41 Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso, con requisitoria scr per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; 41 difensore Avv. NOME COGNOME con conclusioni scritte, ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona rigettava la richiesta di rescissione del giudicato sentenza n. 485 del 2023 del 28 marzo 2023 del -íibunale di Macerata, irrevocabile il 26 settembre 2023.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore ch deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 629 bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazi conoscenza del processo sarebbe stata desunta dal fatto che il 3 luglio 2028, qua
processo era stato rinviato ai sensi dell’art. 420-bis,comma 5 o cod. proc. pen.,i1 Moldovan era stato rintracciato, e gli era stato fatto eleggere domicilio, atto con il / quale lo stesso nominava anche il difensore di fiducia.
Si deduceva che tale atto era stato tradotto solo parzialmente e che lo stess conteneva alcun riferimento al titolo, al tempo, ed al luogo del reato e che non alcun riferimento allo stato del procedimento.
A ciò si aggiungeva che (a) le notifiche successive alla riattivazione del procedim risultavano essere state effettuate presso il difensore; (b) il ricorrente era sta giudizio in altro processo, risalente al 2011, circostanza che contribuiva a rende univoche le indicazioni che si potevano trarre dall’atto di elezione di domicilio;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: la irreperibilità di fatto dell’i la mancanza di rapporti con il difensore avrebbe impedito la proposizione dell’at appello, tenuto conto che non era stato possibile ottenere il mandato ad impugn necessario per proporre appello ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. all’epoca vigente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1.11 Collegio ritiene che la valutazione effettuata dalla Corte di appello in all’insussistenza dei requisiti per la rescissione del giudicato sia legittima e n alcuna censura in questa sede.
La Corte territoriale ha infatti rilevato che, in seguito al rinvio disposto dell’art. 420-bis, comma 5)illitIoldovan era stato rintracciato e, che, in quella oc lo stesso aveva eletto domicilio e nominato il proprio difensore di fiducia.
Si riafferma, sul punto, che la nomina di un difensore di fiducia costituisce ind effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, sa possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a riten nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vi processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460 – 01).
La nomina di un difensore di fiducia è, infatti, elemento che, ai sensi dell’art. comma 2, cod. proc. pen. indica – seppur presuntivamente – che chi effettua la nom ha conoscenza della pendenza del processo, salva l’allegazione di persuasivi elementi indichino il contrario.
Si riafferma dunque che l’investitura di un difensore di fiducia, nella misura esprime la chiara volontà di affidare la propria difesa tecnica ad un professi manifesta sia la consapevolezza della pendenza del processo sia la chiara volont
prendervi parte attraverso l’assistenza di un legale di propria fiducia. Peraltro, fiduciaria, a differenza di quella di ufficio, presume un rapporto di reale conos collaborazione tra l’assistito ed il difensore, ragionevolmente incompatibile con l’ ignoranza della pendenza del processo.
Tale presunzione, tuttavia, è di natura relativa e può essere vinta attrav allegazione di elementi di segno contrario che indichino con chiarezza la ignoranz processo nonostante la nomina.
1.2. Nel caso in esame gli elementi allegati dal ricorrente per vincere la presu sono stati legittimamente valutati dalla Corte di appello come non persuasivi e, du ritenuti inidonei a vincere la presunzione.
In primo luogo, non è stato considerato convincente il fatto che il ricorrente non chiara la pendenza del procedimento a causa del fatto che era stato sottopo procedimento penale nel 2011, dato che tale procedimento si era concluso con u sentenza di patteggiamento – che implica o il rilascio di procura speciale o l’espr personale della volontà di patteggiare – passata in giudicato nel 2012, dunque se prima della nomina del difensore di fiducia effettuata nell’ambito di questo procedime
In secondo luogo, non si configura decisivo neanche il fatto che nell’atto di el di domicilio e dì nomina del difensore di fiducia non ci sia la compiuta descrizione condotta per cui si procede: come rilevato dalla Corte territoriale si tratta di e “superata” dalla rilevanza della nomina fiduciaria, indice della volontà di parteci processo, la cui pendenza è nota, attraverso l’ausilio della difesa tecnica.
Corre l’obbligo di precisare GLYPH che tale valutazione non è in contrasto con quanto affermato dalla Cassazione circa la insufficienza della nomina a ritenere integ requisito della conoscenza quando sopravviene una rinuncia al mandato (si è inf affermato, in un caso all’evidenza differente da quello in esame, che non costituisce di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezio domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla qua fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la ri sia stata comunicata all’imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere questi abbia avuto notizia della vocatio in iudicium: Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fal, Rv. 286712 – 01).
Riconosciuto il rilievo alla nomina fiduciaria, come indicatore presuntivo conoscenza della pendenza del processo, la circostanza che le notifiche siano effettuate non personalmente al ricorrente, ma presso il difensore di fiducia nominato è circostanza che indica la incolpevole conoscenza del processo e che legittima la inv rescissione.
1.3. Il Collegio osserva inoltre che la omessa traduzione di una parte dell’ elezione di domicilio, non ha nessuna influenza sul tema oggetto della richies
rescissione, ovvero sulla valutazione della “incolpevole” mancata conoscenza del processo, esclusa dalla nomina del difensore di fiducia. Tale omessa traduzione, ove decisiva ed
influente sul diritto di difesa avrebbe dovuto essere dedotta nel corso del processo nel rispetto dei termini indicati dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.
1.4. Infine, per ritenere fondata l’istanza di rescissione del giudicato, non può essere dato rilievo al mancato rilascio del mandato ad impugnare, circostanza che esprime – al
più – una colpevole manifestazione della interruzione dei rapporti con il legale nominato, ma non indica certo la incolpevole ignoranza della pendenza del processo.
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso, il giorno 6 marzo 2025.