Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33817 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33817 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2025 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente, con la quale si è insistit motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fir ha convalidato l’arresto in flagranza del ricorrente per il reato di tentata ra disponendo contestualmente nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Ricorre per cassazione Hamza Moussaid, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Giudice per le indagini preliminari celebr l’udienza di convalida dell’arresto senza la presenza del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che l’indagato aveva nominato in carcere dopo il suo arresto, come si sarebbe
dovuto desumere, per facta concludentia, dalla circostanza che l’indagato aveva chiesto l’autorizzazione ad effettuare colloqui telefonici con il legale; la nomina del difenso fiducia era stata ribadita dal ricorrente all’udienza di convalida, la quale, peraltro, celebrata con un difensore di ufficio diverso da quello nominato nell’immediatezza, senza alcun provvedimento di sostituzione da parte dell’autorità giudiziaria.
Tali evenienze renderebbero nulla l’ordinanza di convalida dell’arresto e, con essa l’interrogatorio reso dall’indagato in quella sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Quanto alla prima eccezione, dal controllo degli atti reso necessario dalla natu processuale delle questioni, risulta che il ricorrente aveva formalmente nominato il propri difensore di fiducia, nella persona dell’AVV_NOTAIO, solo all’udienza convalida dell’arresto tenutasi il 12 maggio 2025 e, dunque, tardivamente.
In quella sede, il ricorrente era stato assistito da un difensore di ufficio, AVV_NOTAIO In precedenza risulta solo una richiesta di colloqui con la madre e con l’AVV_NOTAIO citato, senza, tuttavia, alcuna altra indicazione idonea a far ritenere che ta corrispondesse ad una nomina fiduciaria, non potendosi ciò ricavare neanche per facta concludentia, dal momento che si sarebbe potuto trattare anche di una semplice presa di contatto preliminare all’accettazione dell’assunzione formale di un incarico fiduciario parte del difensore.
Si ricordi che, il conferimento dell’incarico al difensore da parte dell’indaga dell’imputato costituisce un negozio a forma libera, sicché può essere desunto da fatti da comportamenti univoci e concludenti dell’interessato atti a far ritenere la sussisten del rapporto fiduciario.
In ordine alla seconda eccezione, è lo stesso ricorso a precisare che l’AVV_NOTAIO in origine nominata quale difensore di ufficio, aveva inviato una PEC con la quale rappresentava di non poter partecipare all’udienza di convalida per problemi di salute.
Solo a seguito di ciò – e, dunque, per giustificato motivo – era stato nominato al difensore di ufficio, subentrato senza che il primo difensore avesse effettuato alcuna ut attività difensiva, circostanza idonea ad escludere in radice qualunque nullità inerente al sostituzione.
In tema di difesa d’ ufficio, l’irrituale sostituzione del difensore d’ufficio originar nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall’art. 97, commi 4 e 5, cod. proc pen., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione diritto di difesa (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da cen la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado perchè
l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato a difensore diverso da quel originariamente nominato nella fase delle indagini preliminari, non avendo quest’ultimo svolto alcuna attività difensiva) (Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 2018, Chitu, Rv 271937; Sez. 2, n. 48238 del 20/11/2003, COGNOME, Rv. 227083).
Tanto assorbe e supera ogni altra deduzione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..
Così deciso, il 22/07/2025.