Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48116 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48116 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da’
COGNOME NOME NOME a CARATE BRIANZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti ali atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 11 aprile 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lecco, in data 16 febbraio 2022, che aveva affermato la responsabilità di COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, 612, comma 2, cod. pen. in relazione all’art. 339 cod. pen., 71, comma 1, D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159 (capo A), condannandolo alla pena di mesi nove e giorni quindici di reclusione. Inoltre, veniva dichiarato di non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo B) e al capo C), in ragione dell’intervenuta prescrizione.
Avverso l’indicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo.
L’unico motivo di ricorso proposto deduce la violazione dell’art. 178 cod. proc. pen.: si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica dei decreto di citazione a giudizio in appello al difensore di fiducia dell’imputato, d questi desigNOME in data 17.4.2022; nomina che, ai sensi dell’art. 123, comma 2bis, cod. proc. pen., era stata al medesimo comunicata ed inoltrata al Tribunale di Lecco, in data 28 aprile 2022, quale autorità competente.
Ciò nonostante, il decreto di citazione a giudizio di appello per l’udienza del 11.4.23, datato 6.2.2023, il 13.2.23 veniva notificato al precedente difensore di ufficio, AVV_NOTAIO, che nella indicata qualità aveva proposto appello.
A quest’ultimo venivano inoltre notificate sia le conclusioni del procuratore generale, con relativa revoca dell’ordine di traduzione, sia il dispositivo del sentenza resa all’esito dell’udienza svoltasi in camera di consiglio.
In tal modo, si è verificata una violazione dell’art. 123, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui sancisce che l’atto di nomina del difensore ha efficacia al pari di quella ricevuta dall’autorità giudiziaria, producenso essa effetti indipendentemente dall’assolvimento degli oblighi – peraltro ottenperti nel caso di specie dalla Casa circondariale ove inetrvenne la nomina da parte dell’imputato – di comunicazione all’autorità giudiziaria procedente e al difensore desigNOME ( Sez 1 del 4.10.2018 n. 50443) e, conseguentemente, del diritto di difesa, atteso che l’imputato non ha potuto avvalersi dell’assistenza tecnica del proprio difensore di fiducia, mancanza non rimediata dai fatto che io stesso sia stato comuonue assistito da quello di ufficio.
Indi si insata per la declaratoria dì nullità della vocatio in ius e di tutti gli atti consecutivi ivi compresa l’impugnata sentenza.
3. Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, dei d. I. n. 137 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto;
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Ed invero, dalla lettura dell’incartamento processuale – accessibile in questa Sede di legittimità essendo stato dedotto un “error in procedendo”, così come sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – risulta che l’imputato, come esposto puntualmente in ricorso, aveva desigNOME, in data 28.4.2022, il difensore di fiducia nella persona dell’AVV_NOTAIO, relazione al presente procedimento; nomina che, ai sensi dell’art. 123, comma 2bis, cod. proc. pen., era stata inoltrata al Tribunale di Lecco, nella stessa data del 28 aprile 2022, dalla Casa Circondariale ove il COGNOME era ristretto in virtù di tit esecutivo.
Ciò nonostante, il decreto di citazione a giudizio di appello per l’udienza del 11.4.23, datato 6.2.2023, il 13.2.23 veniva notificato al precedente difensore di ufficio, AVV_NOTAIO, che nella indicata qualità aveva proposto appello.
A quest’ultimo venivano inoltre notificate sia le conclusioni del Procuratore generale, con relativa revoca dell’ordine di traduzione, sia il dispositivo del sentenza resa all’esito dell’udienza svoltasi in camera di consiglio.
Il ricorso richiama pertanto l’art. 123, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cu sancisce che l’atto di nomina del difensore effettuata dall’imputato detenuto ha efficacia ai pari di quella ricevuta dall’autorità giudiziaria, producendo essa effe indipendentemente dall’assolvimento degli obblighi – peraltro ottemperati nel caso di specie dalla Casa circondariale ove intervenne la nomina da parte dell’imputato – di comunicazione all’autorità giudiziaria procedente e al difensore desigNOME, ed eccepisce la violazione del diritto di difesa, atteso che l’imputato non ha potuto avvalersi dell’assistenza tecnica del proprio difensore di fiducia, mancanza non rimediata dal fatto che lo stesso sia stato comunque assistito da quello di ufficio.
Dal momento che nel caso di specie la comunicazione della nomina è regolarmente intervenuta con invio dell’atto al Tribunale che a sua volta avrebbe avuto l’onere
di trasmetterla alla Corte di appello ove gli atti fossero stati nelle more già ad ess trasmessi, si deve concludere che sussista la rilevata nullità.
ED invero, l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nomiNOME dall’imputato o dal condanNOME, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nomiNOME ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598 – 01, in motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere u difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo).
D’altra parte, se è vero che la rituale esecuzione della notifica del decreto d citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina, a caric dell’ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensor nomiNOME nel corso del processo, ancorché l’altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la relativa omissione non è causa di nullità (Sez. 2, Sentenza n. 30185 del 22/07/2020, Rv. 279858 – 01), è altrettanto vero che nei caso di specie la designazione del difensore di fiducia è, invece, sì intervenuta dopo la proposizione dell’appello da parte di quello di ufficio, ma prima della citazione in appello sicché nessun dubbio sulla necessità che essa dovesse essere notificata al difensore di fiducia medio tempore nomiNOME, che era colui che aveva titolo di partecipare al processo di appello celebrato invece interamente col difensore di ufficio. Ed è altrettanto vero che la nomina del difensore di fiducia effettuata a sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., come si evince dal chiaro tenore della norma, ha efficacia immediata, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione all’autorità giudiziaria procedente, sicché, in mancanza dell’avviso al difensore di fiducia così nomiNOME, sono affetti da nullità assoluta, ex art. artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale relativo al procedimento e il provvedimento che lo definisce (Sez. 1, Sentenza n. 7189 del 21/09/2022 Cc. (dep. 20/02/2023) Rv. 284376 – 01); né potrebbe assumere quindi rilievo il fatto che la nomina fu trasmessa dalla Casa circondariale al Tribunale e non alla Corte di Appello, dal momento che il Tribunale ben avrebbe potuto e dovuto trasmetterla a sua vola alla Corte di Appello ove gli atti risultassero ad essa già inviati.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve es annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per n giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezio della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 26/10/2023.