Nomina Difensore di Fiducia: L’Errore che Costa l’Appello
La corretta nomina del difensore di fiducia è un pilastro fondamentale del diritto di difesa. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, la sentenza n. 31696 del 2024, ci ricorda quanto possa essere cruciale la precisione formale in questo atto. Un semplice, apparente errore di battitura nel cognome del legale ha portato alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello, precludendo all’imputato la possibilità di un riesame della sua condanna. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per i reati di cui agli articoli 477 e 482 del codice penale, legati alla falsificazione. Avverso tale sentenza, venivano proposti due distinti appelli: uno dal difensore d’ufficio, ritenuto tardivo, e un altro da un avvocato che si qualificava come difensore di fiducia.
La Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile anche questo secondo appello, sollevando una questione decisiva: l’avvocato che aveva firmato l’atto non risultava essere il legale formalmente nominato. Dagli atti del procedimento, in particolare dal verbale di identificazione, emergeva che l’imputato aveva nominato un legale con un cognome molto simile ma non identico, indicando peraltro un indirizzo di studio differente. Di conseguenza, tutte le notifiche erano state correttamente inviate al legale effettivamente designato, e non a colui che aveva poi proposto l’impugnazione.
La Questione della Nomina Difensore di Fiducia Davanti alla Cassazione
L’imputato, tramite l’avvocato il cui appello era stato respinto, ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo due motivi principali. Il primo motivo verteva proprio sull’errata individuazione del difensore, asserendo che si fosse trattato di un mero errore materiale nella verbalizzazione del nominativo. Il secondo motivo, invece, entrava nel merito della condanna, contestando la valutazione delle prove e la commisurazione della pena.
Il fulcro della questione giuridica sottoposta alla Suprema Corte era quindi stabilire se la discrepanza nel cognome del legale potesse essere considerata un semplice lapsus, sanabile, oppure se costituisse un vizio insanabile nella nomina del difensore di fiducia, tale da privare di legittimazione il legale che aveva agito in nome e per conto dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile e confermando pienamente la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che non si trattava di un mero errore materiale. La prova contraria era data non solo dalla differenza nel cognome, ma anche dal fatto che l’indirizzo dello studio legale indicato nel verbale di nomina non corrispondeva a quello dell’avvocato ricorrente.
Questi elementi, letti congiuntamente, hanno portato la Corte a concludere che l’imputato avesse originariamente nominato un professionista diverso. Pertanto, l’avvocato che ha successivamente proposto l’appello era, a tutti gli effetti, un soggetto non legittimato a compiere quell’atto processuale. La nomina successiva, effettuata correttamente solo per il giudizio di Cassazione, non poteva sanare retroattivamente il difetto di legittimazione del grado precedente.
Poiché l’appello era stato proposto da un soggetto privo del potere di rappresentanza, la sua inammissibilità era inevitabile. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto assorbito e manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, poiché, una volta dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, al giudice del merito non è richiesto di pronunciarsi sui punti contestati.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la precisione formale negli atti, specialmente in quelli che conferiscono poteri rappresentativi come la nomina del difensore di fiducia, non è un mero cavillo burocratico. Un errore nella designazione del proprio legale può avere conseguenze drastiche, come la preclusione dell’accesso a un grado di giudizio. Questa decisione serve da monito sull’importanza di verificare con la massima attenzione ogni singolo dettaglio dei verbali e degli atti processuali, poiché da essi dipende la validità dell’intero percorso difensivo e, in ultima analisi, la tutela dei diritti dell’imputato.
Un piccolo errore nel cognome del legale indicato nell’atto di nomina è considerato un semplice errore materiale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, se oltre alla differenza nel nominativo vi sono altri elementi distintivi, come un diverso indirizzo dello studio professionale, non si può parlare di mero errore materiale ma di nomina di una persona diversa.
Cosa succede se l’appello viene proposto da un avvocato che non risulta formalmente nominato come difensore di fiducia?
L’appello viene dichiarato inammissibile. L’atto è considerato come proveniente da un soggetto non legittimato, e il giudice non procederà all’esame del merito dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il suo ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31696 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità degli appelli proposti dai difensori di NOME avverso la sentenza con la quale è stato condannato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. In particolare la Corte territoriale ha ritenuto intempestivo l’appello proposto dal difensore nominato d’ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. e presentato da soggetto non legittimato quello proposto dall’AVV_NOTAIO quale difensore di fiducia dell’imputato, in quanto presente agli atti esclusivamente la nomina fiduciaria effettuata dal COGNOME nel verbale di identificazione del 17 maggio 2018 in favore, invece, dell’AVV_NOTAIO, al quale nel corso del procedimento sono state ritualmente effettuate le notifiche.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato con atto a firma dell’AVV_NOTAIO articolando due motivi. Con il primo deduce l’erronea individuazione del difensore di fiducia effettivamente nominato dall’imputato nel menzionato verbale di identificazione, al quale dunque sarebbe stata negata la possibilità di essere assistito dal legale prescelto. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione in merito alla sussistenza della prova della consapevolezza dell’imputato della falsificazione della data della proroga apposta sul permesso di soggiorno di cui era titolare, nonché in ordine alla commisurazione della pena ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che l’AVV_NOTAIO è allo stato ‘il difensore di fiducia dell’imputato a seguito della nomina allegata al ricorso ai sensi dell’art. 581 comma 1-quater c.p.p. Egli era dunque legittimato a proporre il ricorso in esame, ma ciò ancora non prova che identica legittimazione avesse avuto nel corso dei gradi precedenti. Infatti dal verbale di identificazione dell’imputato risulta che egli ha invece nominato in quella fase l’AVV_NOTAIO, indicando altresì l’indirizzo dello studio del medesimo, presso il quale provvedeva ad eleggere domicilio e che non corrisponde a quello dello studio dell’attuale difensore. Logicamente, dunque, la Corte territoriale ha escluso che l’originaria nomina effettuata dall’imputato sia stata frutto di un mero errore
nell’indicazione del nominativo del difensore e correttamente ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’AVV_NOTAIO, in quanto mai effettivamente nominato fino, come detto, all’introduzione del giudizio di legittimità.
Ne consegue che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico, atteso che il ricorrente si limita ad asserire che il legale nominato nel maggio del 2018 era l’AVV_NOTAIO, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza e con le risultanze in atti.
Manifestamente infondato, oltre che intrinsecamente generico, è anche il secondo motivo, atteso che una volta rilevata l’inammissibilità dell’impugnazione alcun onere di motivazione sui punti attinti con i motivi d’appello gravava sul giudice del merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/6