Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43244 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43244 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bassano del Grappa il DATA_NASCITA
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria e i motivi aggiunti del difensore, AVV_NOTAIO che ha avverso la ordinanza in data 19.4.2023 del Tribunale di Vicenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 19.4.2023 il Tribunale di Vicenza adito ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile il riesame proposto avverso il decreto di sequestro emesso dal PM in data 24.3.3023 da NOME COGNOME per mancanza di legittimazione del difensore, AVV_NOTAIO, fíduciariamente nominato, avendo ritenuto che l’atto di nomina, trasmessa ed allegata agli atti del riesame, non fosse stata sottoscritta dall’indagato, e che a tale carenza non potesse supplire l’originale dell’atto di nomina depositato all’udienza atteso che la ricevuta di deposito degli atti del riesame non consentiva di evincere che si
trattasse dello stesso atto inviato in allegato in via telematica contestualmente alla dichiarazione di nomina.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del medesimo difensore, ricorso per cassazione, con il quale, dopo aver premesso di aver conferito in data 5 aprile 2023 all’AVV_NOTAIO la nomina come nuovo difensore, da quest’ultimo depositata sul portale PST ad essa allegando anche l’atto originale, e di aver proposto istanza di riesame del provvedimento di sequestro depositandolo a mezzo PEC unitamente alla stampa del pdf dell’atto di nomina con firma digitale il successivo 6 aprile, ha articolato due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge, che nessun contraddittorio si era svolto in udienza in ordine alla regolarità della nomina del difensore cui era stato esclusivamente consentito di depositare l’originale della nomina firmata manualmente e la ricevuta di accettazione in data 17.4.2023. Evidenzia che il difensore aveva depositato l’atto di nomina con firma digitale sul portale come previsto dall’art. 24 d.l. 137/2020 e dai provvedimenti del DGSIA, al quale aveva altresì allegato quantunque non fosse necessario la scansione della nomina da lui sottoscritta manualmente, come attestato dall’indice della ricevuta di deposito menzionante “altro allegato nomina fiduciaria firme manoscritte con elezione di domicilio”, onde alla data della formalizzazione dell’atto di riesame l’AVV_NOTAIO era pienamente legittimato a rappresentarlo e a difenderlo in giudizio.
2.2. Con il secondo motivo deduce che il difensore non era tenuto a depositare ex novo la propria nomina essendo la stessa già in atti, prevedendo l’art. 324 cod. proc. pen. esclusivamente l’elezione del domicilio presso il quale ricevere gli avvisi, di talchè il deposito, pur effettuato, della scansione della nomina in nativo digitale con firma anch’essa digitale era stato un qualcosa di più sulla quale non poteva conseguentemente fondarsi la declaratoria di inamnnissibilità del riesame.
2.3. Con memoria redatta in data il 19.9.2023 recante la dicitura “motivi aggiunti” l’AVV_NOTAIO ha ulteriormente sviluppato le doglianze già formulate, evidenziando di essere sin dal 5.4.2023 il difensore dell’indagato, facendo fede al riguardo l’attestazione di deposito dell’atto di nomina rilasciato dal sistema del portale con l’indice degli atti depositati e che in ogni caso la suddetta nomina era regolarmente presente nel fascicolo del PM che avrebbe dovuto semmai trasmetterla ai giudici del riesame.
2.4. In replica alla requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe sul rilievo della mancanza di data certa del conferimento dell’incarico al difensore, quest’ultimo ha redatto in data 20.9.2023 un ulteriore memoria con la quale sottolinea che il provvedimento del DGSIA del 24.2.2021 sancisce la necessità di depositare un atto abilitante, non firmato
digitalmente prevedendo che gli eventuali allegati siano in formato PDF con firma digitale nei soli casi previsti dalla legge, laddove nel caso di specie era stata comunque depositata la scansione della nomina firmata manualmente mentre il deposito effettuato in udienza era esclusivamente finalizzato a documentare la corrispondenza esatta tra la copia dell’atto di nomina immesso nel portale e la nomina in originale avvenuta il 5 aprile
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere preliminarmente osservato che il rilievo su cui si fonda la declaratoria di inammissibilità del riesame avverso il provvedimento di sequestro pronunciato nei confronti del COGNOME attiene non già alle peculiarità dell’invio telematico dell’atto in questione, tema sul quale verte la requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, bensì alla mancanza della sottoscrizione da parte dell’indagato dell’atto di nomina del difensore in data antecedente alla proposizione della suddetta impugnativa, ritenuto dal Tribunale vicentino privo della necessaria legittimazione all’impugnativa in veste di difensore fiduciario.
Al riguardo occorre chiarire, ai fini di un generale inquadramento dell’istituto, che l’atto di nomina del difensore non richiede alcuna peculiare formalità, neppure essendo prevista, allorquando la nomina venga effettuata alla sola presenza di quest’ultimo, l’autenticazione, quantunque l’atto venga trasmesso all’autorità giudiziaria a mezzo raccomandata o di posta elettronica, della sua sottoscrizione (Sez. 4, Sentenza n. 10551 del 09/03/2021, Khalid, Rv. 280702; Sez. 6, Sentenza n. 57546 del 21/12/2017, Spampinato, Rv. 271729), non essendo tale requisito richiesto dall’art. 96 cod. proc. pen.. Ciò non toglie, tuttavia, che suddetta dichiarazione debba presentare il minimum imprescindibile affinché possa essere ricollegata al mandante, ovverosia l’apposizione della sottoscrizione dell’indagato o dell’imputato, attesa l’importanza e la delicatezza dell’incarico conferito, in data anteriore o comunque contestuale all’atto cui è riferito il mandato difensivo (Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, COGNOME, Rv. 215073).
Ciò premesso, affermano i giudici della cautela che la nomina dell’AVV_NOTAIO e la contestuale elezione di domicilio presso il suo studio trasmessa alla Procura della Repubblica di Vicenza in data 5.4.2023 ed allegata all’istanza di riesame, trasmessa il giorno successivo in via telematica sul portale individuato con provvedimento del DGSIA, fosse priva della firma dell’indagato e che a tale carenza non potesse supplire la documentazione prodotta in originale dal difensore in udienza, contenente la sottoscrizione manuale della suddetta nomina da parte del COGNOME, nulla potendosi evincere dalla ricevuta di deposito in ordine alla corrispondenza del documento cartaceo a quello trasmesso in via telematica.
Tale assunto non corrisponde tuttavia alle risultanze documentali, sia che si abbia riguardo a quelle prodotte in via telematica, sia che si faccia riferimento alla produzione ritualmente effettuata nell’udienza fissata per il riesame nel contraddittorio fra le parti.
Il Tribunale vicentino ha affermato il difetto di legittimazione dell’AVV_NOTAIO alla proposizione del riesame sulla base di un unico documento, avendo fatto riferimento, quanto alla produzione telematica, alla “nomina fiduciaria trasmessa e allegata agli atti del riesame non sottoscritta dall’indagato” e, quanto alla produzione cartacea, all’originale dell’atto depositato tramite “tst”.
Risulta invece dal fascicolo processuale, cui questa Corte ha necessariamente accesso in ragione della natura processuale della questione devoluta con il presente ricorso, che i documenti trasmessi dall’AVV_NOTAIO in allegato all’istanza di riesame siano stati due, ovverosia la nomina del difensore recante la firma digitale dell’AVV_NOTAIO in calce all’autentica senza che ivi figuri la sottoscrizione dell’indagato (a11.2) e l’atto di nomina firmato manualmente dall’indagato e dal difensore (a11.4), entrambi già depositati in via telematica il giorno 5.4.2023, ovverosia il giorno antecedente alla stessa proposizione della richiesta di riesame, come risulta anche dall’attestazione della Cancelleria della Procura della Repubblica in data 28.4.2023, e che due siano stati altresì i documenti prodotti in udienza, ovverosia la stampa della ricevuta del 17.4.2023 di accoglimento del deposito effettuato in data 5.4.2023 contenente l’atto di nomina del difensore, nonchè la copia firmata manualmente dall’avvocato e dal COGNOME.
L’omessa disamina della duplice documentazione trasmessa in pari data alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza a mezzo portale e prodotta anche in udienza innanzi ai giudici del riesame impone, conseguentemente, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vicenza, che dovrà verificare ex novo sulla base dei documenti presenti in concreto nel fascicolo processuale la legittimazione dell’AVV_NOTAIO alla proposizione dell’impugnativa avverso il decreto di sequestro emesso nei confronti dell’odierno ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza, individuato ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 5.10.2023