Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1718 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ASOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 19 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova del 13 febbraio 2018 di condanna nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen. in danno di NOME COGNOME, commesso in Canneto Sull’Olio il 2 settembre 2011, alla pena ritenuta di giustizia e, a seguito della revoca della costituzione delle parti civili, ha revocato le relative statuizioni.
Il processo ha ad oggetto un incidente stradale descritto nelle conformi sentenze di merito, anche in forza della conclusioni della perizia disposta nel processo di primo grado, nel modo seguente. COGNOME, alla guida del trattore New Holland con rimorchio, sulla ex strada statale 343 in direzione Acquanegra sul Chiese, in condizioni di tempo e visibilità ottime, all’altezza del km INDIRIZZO, svoltando a sinistra a bassa velocità per immettersi su una strada sterrata senza diritto di precedenza, con indicatore di direzione inserito, aveva occupato la corsia opposta e aveva impattato contro il motociclo Honda CB proveniente nell’opposto senso di marca, cagionando in tal modo la morte del conducente NOME COGNOME. In particolare il motociclo, in prossimità della linea di mezzeria, aveva urtato lo spigolo posteriore del rimorchio, ancora in fase di immissione nella sede stradale, per poi infilarsi nello spazio libero tra il rimorchio e l’autovettura Hyundai Atos condotta da NOME COGNOME (che seguiva il trattore e che si era posta verso il margine destro della strada per poi riprendere la marcia dopo che il trattore avesse completato la svolta) e impattare, infine, contro l’auto Fiat Panda condotta da NOME COGNOME (che procedeva ancora dietro); a causa dell’urto contro la Fiat Panda, il motociclista NOME COGNOME veniva proiettato in aria e ricadeva al suolo a distanza di venti metri dal punto di impatto riportando lesioni che ne causavano il decesso. Il perito aveva calcolato la velocità della motocicletta al momento dell’impatto con il rimorchio in 128 km/h e al momento dell’impatto con la Fiat Panda in 125 km/h e aveva calcolato la velocità del trattore in 15 km/h. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’addebito di colpa nei confronti di COGNOME è stato individuato nella negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione dell’art. 145, commi 1 e 2, del d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, per avere eseguito la svolta a sinistra senza usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e senza dare la precedenza a veicoli che sopraggiungevano, e dell’art. 154 comma 1 d.lgs n. 285/1992 per avere eseguito la manovra di svolta a sinistra omettendo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli utenti della strada.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi.
2.1. GLYPH Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative cause. Il difensore osserva che lo stesso imputato non aveva mia messo in dubbio la avvistabilità della moto, ma aveva spiegato che la stessa era talmente lontana da non potere costituire pericolo per la svolta a sinistra: tanto ciò era vero che sia i testimoni, sia il comandante della stazione dei carabinieri avevano dichiarato che la moto era giunta all’incrocio, quando praticamente il trattore aveva ultimato la svolta a sinistra. La Corte di Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, si era conformata alle valutazioni del perito, omettendo di argomentare sui rilievi di segno opposto avanzati dalla difesa in ragione delle testimonianze acquisite e delle conclusioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero: in particolare, dopo che il consulente di parte civile aveva precisato che la vittima aveva visto il trattore quando si era trovata a 72 metri di distanza e il consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva individuato tale distanza a 230/240 metri, il perito aveva affermato che a 3 secondi dall’impatto il motociclista si era trovato a 109 metri di distanza e la Corte di Appello non aveva spiegato le ragioni per cui tale tesi fosse da preferire rispetto alle altre.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 41, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della condotta del conducente del motociclo come unica causa del sinistro. Le sentenze di merito avevano dato atto delle numerose violazioni al codice della strada poste in essere dalla vittima, per aver viaggiato a velocità eccessiva, per non aver rallentato in prossimità dell’incrocio (a cui doveva aggiungersi il fatto che, essendo verosimile che come indicato nello schizzo planimetrico, nel procedere fosse stato abbagliato dal sole che stava per tramontare, a maggior ragione avrebbe dovuto moderare la velocità), ma non avevano tratto da tali dati di fatto la conclusione che la condotta di brio, in quanto anomala, eccezionale ed imprevedibile, fosse causa esclusiva dell’incidente.
3.11 Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.11 primo motivo è manifestamente infondato.
Nella sostanza il ricorrente, nel lamentare che i consulenti delle parti e il perito del dibattimento abbiano raggiunto conclusioni non univoche, sia in merito alla velocità della motocicletta al momento dell’incidente, sia in merito al punto di contatto tra la moto e il rimorchio del trattore, e nel prospettare una lacunosità degli esiti delle consulenza e della perizia su alcuni punti della dinamica del sinistro, non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
La Corte di Appello ha osservato che i profili di incertezza nella ricostruzione del sinistro non erano dirimenti al fine di fare venire meno il profilo di colpa concorrente nella causazione del sinistro ravvisato nella condotta dell’imputato. In relazione alla correttezza della manovra di svolta a sinistra, il perito- osserva la Corte- ha concluso con argomentazioni logiche e condivisibili per la avvistabilità del motociclista da parte dell’imputato, allorquando intraprese la manovra e tale circostanza non era stata confutata da apporti scientifici di segno contrario: l’aver intrapreso la manovra di svolta in condizioni di non completa sicurezza integrava il profilo di colpa contestato e gli aspetti che secondo il ricorrente erano rimasti incerti non valevano ad eludere tale dato.
Il ragionamento seguito dalla Corte di Appello è coerente con i dati di fatto esposti e esaustivo, avendo, fra l’altro, i giudici dato atto che le conclusioni del perito in ordine alla avvistabilità della moto erano logiche e condivisibili. D’altronde in maniera corretta nel caso in esame i giudici di merito, a fronte delle divergenti conclusioni dei consulenti tecnici di parte, hanno proceduto a disporre perizia e hanno aderito alle conclusioni del perito con un apprezzamento che in quanto adeguatamente motivato, non è sindacabile. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell’opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Figliano, Rv. 283807): di tale compito la Corte si è fatto carico, dando ragguaglio, attraverso il richiamo alle emergenze delle ricostruzioni effettuate dai tecnici (pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata), delle ragioni della scelta compiuta, fondata in particolare sul fatto la avvistabilità del motociclista da parte dell’imputato non era stata confutata in maniera convincente.
Il motivo in esame è manifestamente infondato anche nella parte in cui sembra richiamare come esimente di responsabilità per il sinistro causato, la precedenza cronologica, cosiddetta “di fatto” collegata alla possibilità di effettuare l’attraversamento dell’incrocio in condizioni di sicurezza. Invero in tema di
circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, fermarsi ( Sez. 4, n. 53304 del 29/09/2016, Sanavio, Rv. 268691). Ne consegue che tale principio può essere invocato solo nel caso in cui sussistano le condizioni per effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione (Sez. 4, n. 38671 del 28/09/2009, Pradolin, Rv. 244886 in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità del guidatore gravato dall’obbligo di precedenza poiché aveva continuato ad impegnare l’incrocio anche dopo che l’altro mezzo era entrato nel suo campo visivo).
Nel caso in esame, la Corte ha dato atto che COGNOME non si era attenuto alla massima prudenza prima di svoltare a sinistra, non dando la precedenza ai veicoli, avvistabili, che provenivano da destra, sicchè non poteva dirsi che la manovra fosse stata compiuta in condizioni di sicurezza.
3.11 secondo motivo, con cui si censura la ritenuta sussistenza del nesso di causa, è anch’esso manifestamente infondato e non si confronta con il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata, cui non contrappone valide ragioni in fatto e in diritto.
La Corte ha spiegato che sia gli apporti testimoniali, sia gli apporti del sapere scientifico avevano chiarito che la moto stava sopraggiungendo, con diritto di precedenza, dal senso opposto di marcia rispetto a quello percorso dall’imputato ed era avvistabile da parte di COGNOME sin dal momento in cui aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra. La sussistenza di profili di colpa nella condotta di guida della vittima (di cui peraltro si era tenuto conto nella concessione delle circostanze attenunati generiche e nella determinazione della pena) non valeva a far venire meno la efficienza concausale nel sinistro dei profili di colpa ravvisabili nella condotta dell’imputato.
I Giudici di merito, dunque, hanno fatto corretta applicazione del principio generale per cui, in tema di circolazione stradale la condotta colposa della vittima può valere ad interrompere il nesso causale solo quando sia qualificabile come atipica ed eccezionale e non possa perciò ritenersi prevedibile (Sez. 4, n. 10676 del 11/02/2010, Esposito, Rv. 246422). Il principio dell’affidamento nell’altrui corretto agire trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, COGNOME, Rv. 265981; Sez. 4, n.
27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 46818 del 25/6/2014, Nuzzolese, Rv. 261369).
I Giudici hanno fatto corretta applicazione di tale principio, rilevando che ragione della avvistabilità della vittima, il comportamento colposo di questi n poteva essere qualificato come atipico ed eccezionale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa dell ammende.
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