Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7507 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7507 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nato a Patti (ME) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Brolo (ME) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte di appello di Messina;
letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato;
lette le conclusioni del difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso del Procuratore generale, con vittoria di spese ed onorari come da nota depositata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per essersi il reato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Patti del 13 dicembre 2019, NOME COGNOME e suo figlio NOME COGNOME venivano assolti, con la formula perché il fatto non costituisce reato, dalla contravvenzione di cui all’art. 660, cod. pen., loro contestata per avere tenuto varie condotte moleste nei confronti di NOME COGNOME, all’interno della cappella cimiteriale in cui erano sepolti i mariti delle due, in particolare asportando vasi con i fiori, una lastra in vetro sulla porta d’ingresso con impresso il nome della famiglia della COGNOME ed un cestino con fiori secchi.
Avverso tale decisione proponeva appello ai soli effetti civili la COGNOME, costituitasi parte civile, ma la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 2 luglio 2021, dichiarava inammissibile il gravame, tuttavia rilevando in motivazione «l’esistenza di comportamenti inquadrabili più che in “molestie” alla persona, in azioni ostruzionistiche volte a risolvere per via di fatto contrasti sulla proprietà (… della cappella, con condotte inquadrabili alla luce di altre fattispecie di reato (in primis l’art. 392 cp e l’art. 635 cp)», e perciò concludendo: «appare corretto trasmettere copia degli atti al P.M. perché valuti, compatibilmente con i limiti del giudicato ormai formatosi sulle presunte molestie, se procedere rispetto ai fatti diversi di varia natura comunque emergenti dal procedimento».
Nei confronti della COGNOME e di suo figlio, sorgeva, quindi, un nuovo processo, per il delitto di cui all’art. 392, cod. pen., perché, «ai fine di esercitar un preteso di diritto di godimento esclusivo su una cappella cimiteriale, costruita e posseduta in comune con COGNOME NOME (…), si facevano arbitrariamente ragione da sé medesimi con violenza sulle cose, ripetutamente gettando a terra la cornice con la foto del marito della persona offesa, rimuovendo i fiori portati da quest’ultima (…) e gettando a terra sia il vaso sia il cestino in vimini in cui eran collocati, asportando un vetro posizionato sopra alla porta d’ingresso su cui erano incisi i cognomi familiari di entrambi».
Il Tribunale di Patti, con sentenza del 28 febbraio 2025, condannava entrambi gli imputati.
Gli stessi appellavano la decisione e, con sentenza del successivo 9 luglio, la Corte di appello di Messina dichiarava di non doversi procedere nei loro confronti «ai sensi dell’art. 649, comma I c.p.p., per “ne bis in idem” sostanziale e processuale», ritenendo che la contestazione riguardasse i medesimi fatti di cui alla precedente sentenza della stessa Corte del 2021, seppure diversamente qualificati.
Impugna per cassazione tale decisione il Procuratore generale distrettuale, su richiesta avanzatagli dalla parte civile a norma dell’art. 572, cod. proc. pen., chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 649, comma 1, cit., in quanto: qualora la medesima condotta violi più disposizioni incriminatrici, il fatto dev’essere valutato alla luce di ciascuna di esse; nello specifico, non vi è alcuna identità strutturale tra le fattispecie degli ai -U.392 e 660, cod. pen., né può ravvisarsi tra di esse alcun rapporto di specialità; inoltre, per “medesimo fatto” deve intendersi il fatto giuridico, comprendente condotta, evento e nesso di causalità; infine, in questo senso si era espressa già la stessa Corte d’appello di Messina nel 2021, nel momento in cui aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero.
Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale in sede, ritenendo fondato il ricorso e chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
Ha depositato memoria scritta la difesa della parte civile, insistendo per l’accoglimento del ricorso del Procuratore generale, sostanzialmente ribadendone le argomentazioni ed evidenziando, in particolare, le contrastanti determinazioni cui sono giunte sul punto le sentenze d’appello rese nei due processi.
Con separati atti, ha depositato, inoltre, conclusioni scritte e nota spese.
Ha depositato memoria scritta la difesa degli imputati, chiedendo, con ampia citazione di precedenti, di rigettare il ricorso o, in subordine, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza giuridica del motivo.
Ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.g. in proc. donati ed altro, Rv. 231799). Ricorre l’idem factum, cioè, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e di quella della Corte di giustizia dell’UE, nel caso di fatti materiali
sostanzialmente identici per circostanze connesse da inscindibile legame sotto il profilo spazio-temporale, dovendo escludersi, invece, tale identità nel differente caso in cui dalla medesima condotta dell’agente siano derivati eventi naturalisticamente diversi (Sez. 4, n. 30615 del 09/05/2024, Testore, Rv. 286884). Qualora, perciò, i fatti storici già giudicati, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica, siano gli stessi di quelli oggetto del nuovo giudizio, opera la preclusione processuale derivante dal divieto di “bis in idem”, indipendentemente dall’astratta qualificazione giuridica e, dunque, dalla diversità dei reati contestati nei distinti procedimenti e dall’eventuale sopravvenienza di nuove acquisizioni probatorie potenzialmente idonee a rivisitare il giudizio assolutorio già espresso (Sez. 6, n. 32057 del 03/07/2025, COGNOME, Rv. 288633).
3. Se così è, si coglie all’evidenza come, nell’ipotesi oggetto di giudizio, si versi in un tipico caso di bis in idem, avendo i due processi riguardato esattamente i medesimi fatti storici ed essendo irrilevante il rapporto strutturale tra le diverse fattispecie incriminatrici astratte in cui quelli sono stati sussunti nei due giudizi.
Né può assumere alcun rilievo la determinazione di trasmettere gli atti al Pubblico ministero, assunta dalla Corte d’appello del primo giudizio, peraltro – sia detto solo per inciso, esulando dal tema qui specificamente in discussione giuridicamente errata.
In presenza, infatti, di una pronuncia assolutoria di primo grado ritualmente appellata dalla parte civile ai soli effetti della responsabilità civile, secondo quanto consentitole dall’art. 576, cod. proc. pen., l’ambito di cognizione del giudice d’appello è limitato all’accertamento dei presupposti di tale responsabilità, vale a dire l’effettiva verificazione delle condotte oggetto d’addebito e le conseguenze dannose da esse scaturite per la parte civile appellante, irrilevante essendo, invece, la qualificazione giuridica di quelle agli effetti penali. Diversamente da quanto osservato da quei giudici nella loro sentenza – richiamata in ricorso, allegata al medesimo e perciò suscettibile di esame da questa Corte, considerando la natura procedimentale della questione devolutale – l’interesse all’impugnazione della parte civile dev’essere delibato in relazione ai fatti materiali oggetto di addebito ed alle loro conseguenze dannose, ma non alla loro qualificazione agli effetti penali, a meno che quest’ultima incida su quelle. Ragione per cui ben avrebbe potuto la Corte d’appello, in quel caso, avendo ritenuto sussistenti e penalmente rilevanti, quantunque a diverso titolo, le condotte contestate, accogliere il gravame della parte civile senza necessità di trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica.
Rimane il fatto, per quanto qui d’interesse, che tale inopinata determinazione di quei giudici e l’erronea iniziativa del Pubblico ministero da essi investito hanno
determinato la duplicazione di un processo per gli stessi fatti nei confronti delle medesime persone, che il nostro ordinamento non consente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025.