Ne bis in idem: quando il ricorso è già stato deciso
Il principio del ne bis in idem rappresenta un pilastro fondamentale del nostro ordinamento giuridico, garantendo che nessuno possa essere giudicato due volte per lo stesso fatto. Questo concetto non si applica solo alla responsabilità penale nel merito, ma si estende anche alle fasi procedurali delle impugnazioni davanti alla Corte di Cassazione.
Il caso della doppia impugnazione
La vicenda trae origine da un procedimento penale relativo a reati concernenti il porto abusivo di armi e la detenzione di sostanze stupefacenti. Il Tribunale territoriale aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio a causa di un vizio procedurale: la mancata notifica dell’atto al difensore di fiducia dell’imputato. Tale omissione lede il diritto di difesa, rendendo l’atto nullo e impedendo la prosecuzione del processo.
Il Procuratore della Repubblica aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo l’abnormità di tale ordinanza. Tuttavia, nel corso dell’esame, è emersa una circostanza processuale decisiva che ha assorbito ogni altra valutazione.
La sovrapposizione dei ricorsi
Durante l’udienza, la Corte ha rilevato che il medesimo ricorso, presentato contro la stessa ordinanza e riguardante i medesimi fatti, era già stato trattato e deciso in precedenza da una diversa sezione della Corte di Cassazione. Questa duplicazione crea un conflitto che il sistema risolve attraverso l’immediata interruzione del secondo iter processuale.
L’applicazione del ne bis in idem processuale
Quando un’impugnazione viene decisa con sentenza definitiva, il potere del giudice su quella specifica questione si esaurisce. Non è consentito un secondo esame, anche se proposto dallo stesso organo requirente, poiché la prima decisione ha già prodotto i suoi effetti giuridici. La stabilità delle decisioni giudiziarie è essenziale per l’economia processuale e per evitare contrasti tra giudicati.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano esclusivamente sul rilievo oggettivo della preesistenza di una sentenza (n. 18061/2022) emessa dalla Quarta Sezione Penale. Una volta accertato che l’oggetto del ricorso e le parti coinvolte coincidono perfettamente con quanto già statuito, la Corte non può entrare nel merito delle doglianze relative alla notifica o all’abnormità dell’atto impugnato. Il principio di consumazione dell’impugnazione impedisce un nuovo scrutinio, rendendo obbligatoria la dichiarazione di non luogo a procedere.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte confermano che la certezza del diritto prevale sulla necessità di correggere eventuali errori procedurali qualora sia già intervenuta una pronuncia definitiva. Il sistema giudiziario non può permettere la pendenza di due procedimenti identici. Per il cittadino e per i professionisti, questo caso sottolinea l’importanza di monitorare i flussi dei ricorsi e la definitività delle statuizioni, poiché una volta che la Cassazione si è pronunciata, la parola passa definitivamente al giudicato.
Cosa accade se la Cassazione riceve due volte lo stesso ricorso?
La Corte dichiara il non luogo a procedere poiché il potere di decidere su quell’impugnazione si è esaurito con la prima sentenza definitiva.
Perché la mancata notifica al difensore è grave?
La notifica al difensore è un requisito essenziale per garantire il diritto di difesa; la sua omissione rende nullo il decreto di citazione a giudizio.
Qual è lo scopo del principio ne bis in idem?
Evitare che una persona o una questione giuridica siano sottoposte a molteplici giudizi per lo stesso fatto, garantendo stabilità e certezza al diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 829 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 829 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di:
COGNOME NOME, nato a Caivano il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza del 17/12/2021 del Tribunale di Cuneo
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo presenta un unico motivo di ricorso in cui deduce l’abnormità dell’ordinanza in
epigrafe, con la quale il Tribunale dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio, in relazione ai reati di porto abusivo di armi (art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110) e di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), di NOME COGNOME, per mancata notifica al suo difensore di fiducia;
Rilevato che il medesimo ricorso è già stato deciso da questa Corte nel procedimento RG 2148/2022, con sentenza Sez. IV, n. 18061 del 4 aprile 2022, non mass.;
Ritenuto, dunque, che deve dichiararsi non luogo a procedere.
P. Q. M.
Dichiara non luogo a procedere perché il medesimo ricorso è già stato deciso nel procedimento RG 2148/2022 con sentenza 18061/2022.
Così deciso il 01/12/2022