Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8586 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8586 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 17 giugno 2025 confermava la sentenza del 10 gennaio 2024 del Tribunale di Castrovillari con la quale COGNOME NOME era stata condannata per il delitto di furto di energia elettrica.
In particolare, innanzi al giudice di appello, la difesa aveva sollevato solo questioni relative alla procedibilità del reato, per difetto di querela.
Ricorre per cassazione la ricorrente, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, invocando l’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. giacché per il medesimo fato storico la ricorrente era stata già giudicata in un separato giudizio, concluso con sentenza depositata il 30 gennaio 2024 e divenuta irrevocabile in assenza di impugnazione.
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, osserva il Collegio che nella giurisprudenza di questa Corte sembrano emergere diverse soluzioni ermeneutiche in merito alla deducibilità per la prima volta con il ricorso per cassazione della violazione del ne bis in idem .
Secondo un primo orientamento, espresso da ultimo da Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane Rv. 280648, tale questione non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, in quanto l’accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali. Si è, infatti, affermato che, al di là della connotazione del vizio dedotto, il giudizio richiesto postula, comunque, un apprezzamento storico-naturalistico del fatto, che, pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità (si vedano anche, tra le altre, Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, COGNOME, Rv. 276122-02; Sez. 3, n. 57912 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 273606; Sez. 7, n. 41572 del 13/09/2016, COGNOME, Rv. 268282-01).
Altro orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, ha, invece, affermato che la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un error in procedendo , è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell’esecuzione (si veda, tra le tante, Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, COGNOME COGNOME, Rv. 282044, Sez. 2, n. 21462 del 20/03/2019, COGNOME, Rv. 276532).
All’interno di questo indirizzo, nella evidente prospettiva di tenere conto del primo orientamento, si è precisato che la possibilità di dedurre la violazione del divieto del ne bis in idem deve, comunque, essere esclusa quando la decisione della relativa questione comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta davanti al giudice dell’esecuzione (Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B., Rv. 286759; Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282044; Sez. 2, n. 21462 del 20/03/2019, COGNOME, Rv. 276532; Sez. 2, n. 5772 del 10/01/2019, COGNOME, Rv. 276319; Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 271764; Sez. 3, n. 35394 del 07/04/2016, COGNOME, Rv. 267997). Di modo che si reputa necessaria, al fine di potersi ritenere ammissibile la relativa deduzione, una chiara rappresentazione della corrispondenza storiconaturalistica dei fatti, che debbono risultare di evidente constatazione alla stregua della lettura degli atti, non potendo trovare ingresso riletture dei fatti, sia pure mediate dall’esame delle contestazioni. Tale soluzione appare, infatti, assicurare un adeguato contemperamento tra il perimetro del giudizio di legittimità e le garanzie difensive, consentendo l’esame, anche per la prima volta, della questione in sede di legittimità a condizione che la parte interessata, sulla quale grava l’onere della prova (Sez. 3, n. 3217 del 23/10/2014, dep. 2015, Nsib, Rv. 262012), dimostri la sussistenza dei presupposti della invocata preclusione processuale. In tal caso, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, preclusi in sede di legittimità, sarebbe irragionevole imporre all’imputato di attendere l’avvio della fase esecutiva al fine di far valere la violazione del principio del ne bis in idem .
Ciò premesso, pur volendosi ritenere ammissibile la deduzione della violazione del ne bis in idem con il ricorso per cassazione atteso che la verifica dei presupposti per la declaratoria di non doversi procedere per ne bis in idem non impone, nel caso di specie, accertamenti fattuali, essendo all’uopo sufficiente, il mero raffronto dei capi di imputazione, va, comunque rilevato che nella fattispecie in esame il motivo è inammissibile in quanto, anche alla luce della sentenza prodotta, è possibile affermare con certezza se vi non è stata la violazione dedotta.
Venendo, quindi, al merito della questione dedotta, deve premettersi che la verifica della dedotta violazione del divieto di bis in idem è finalizzata a verificare se i due procedimenti in rilievo abbiano riguardato il “medesimo fatto” e che, a tal fine, deve verificarsi “la corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona” (Sez. U, n. 34655 del 28 giugno 2005, COGNOME, Rv. 231799).
Affinché i rilievi al riguardo possa trovare ingresso e perciò ritenersi ammissibili, occorre dunque la chiara rappresentazione della corrispondenza
storico-naturalistica secondo i diversi dati da cui essa può ricavarsi, che debbono risultare di altrettanto evidente constatazione alla stregua della lettura degli atti.
È, poi, noto che, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem , l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
Ora, nel caso in esame, la Difesa ha provveduto a trasmettere copia della sentenza di proscioglimento (sentenza n. 2689/2023), adempiendo all’onere sulla stessa incombente di fornire la prova della propria asserzione, in modo da porre il giudice nella condizione di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l’accoglimento dell’eccezione (così Sez. 2, n. 31542 del 30/05/2017, COGNOME, Rv. 270552; Sez. 4, n. 10097 del 03/05/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 236092).
Dalla piana lettura delle due imputazioni emerge che l’episodio oggetto dei due procedimenti era diverso: nella odierna vicenda la ricorrente ha compiuto da sola in reato avvenuto alla INDIRIZZO, INDIRIZZO, per un importo di euro 64.006,60; laddove dalla sentenza prodotta dalla difesa è dato evincere che il reato è stato commesso in concorso, venendo indicati un luogo ed un importo differente da quello oggi in contestazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3 febbraio 2026 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME