Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1944 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1944 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d’appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/05/2025, la Corte d’appello di L’Aquila confermava la sentenza del 25/06/2024 del G.i.p. del Tribunale di Pescara, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di truffa aggravata ai danni dello Stato e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (capo 141 dell’imputazione).
Con tale sentenza, la Corte d’appello di L’Aquila, rigettando l’unico motivo di appello con il quale il COGNOME aveva chiesto «ronunciarsi sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 649 c.p.p.» – affermava che, nella specie, non ricorrevano: a) né le condizioni per l’applicabilità del principio generale del ne bis
in idem nel caso di mancanza di una sentenza irrevocabile come definite da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231800-01, cioè che i due processi siano stati instaurati a iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria; b) né le condizioni per l’applicabilità delle norme che regolano la competenza per territorio o per connessione, atteso che il primo procedimento era pendente davanti alla Corte di cassazione mentre quello presente era pendente in appello, e che il COGNOME non aveva neppure formulato la relativa eccezione.
Avverso tale sentenza del 20/05/2025 della Corte d’appello di L’Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 649 dello stesso codice.
Dopo avere parzialmente trascritto il capo d’imputazione (capo 141), il COGNOME rappresenta che, al momento della trattazione del proprio appello, nei suoi confronti pendeva davanti alla Corte di cassazione il procedimento R.G.N. 41688/2024, che aveva a oggetto il medesimo fatto – per il quale l’azione penale era stata promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino -, come risultava dai capi 47), 48) e 49) dell’imputazione formulata da tale Procura della Repubblica, che il ricorrente trascrive anch’essi parzialmente.
Successivamente, con la sentenza n. 31815 del 02/07/2025, la Prima sezione penale della Corte di cassazione, definendo il suddetto procedimento R.G.N. 41688/2024, rigettava il ricorso per cassazione che egli aveva proposto, con la conseguente irrevocabilità della condanna per il fatto sopra indicato.
Tanto esposto in punto di fatto processuale, il ricorrente, dopo avere richiamato il divieto di un secondo giudizio che è stabilito dall’art. 649 cod. proc. pen., e dopo avere trascritto il comma 2 di tale articolo, argomenta che, «unque, se una persona è stata assolta o, come nel caso di specie, condannata con sentenza definitiva per un determinato fatto, non può essere nuovamente sottoposta a processo per lo stesso fatto, anche se il reato viene considerato sotto un diverso profilo (titolo, grado, circostanze)». Per tale ragione, chiede che la sentenza impugnata venga annullata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve preliminarmente rilevare che il ricorrente non contesta quanto è stato affermato dalla Corte d’appello di L’Aquila in ordine all’insussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’applicabilità del principio generale del ne bis in idem nel caso di mancanza di una sentenza irrevocabile, ma invoca l’applicazione diretta dell’art. 649 cod. proc. pen. sul presupposto della sopravvenuta irrevocabilità in
conseguenza del rigetto del suo ricorso per cassazione a seguito della sentenza n. 31815 del 02/07/2025 della Prima sezione penale – della sentenza della Corte d’appello di Torino (del 20/02/2024) con la quale era stata confermata la sua condanna per i reati di cui ai capi 47), 48) e 49) dell’imputazione, che il COGNOME asserisce riguardare il medesimo fatto che costituisce l’oggetto del presente processo.
2. Tanto rilevato e chiarito, secondo l’orientamento prevalente della Corte di cassazione, al quale il Collegio, condividendolo, intende aderire, la preclusione che deriva dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un error in procedendo, è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel quale caso la stessa deve essere proposta al giudice dell’esecuzione (Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B., Rv. 286759-01; Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282044-01; Sez. 2, n. 21462 del 20/03/2019, COGNOME, Rv. 276532-01; Sez. 2, n. 5772 del 10/01/2019, COGNOME, Rv. 276319-01; Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 271764-01).
La Corte di cassazione ha peraltro precisato che la possibilità, per la stessa Corte, di accedere agli atti del processo per verificare la sussistenza (o no) dell’error in procedendo costituito dall’inosservanza dell’art. 649 cod. proc. pen. non esonera il ricorrente dall’onere sia di indicare con precisione i dati identificativi della decisione irrevocabile asseritamente preclusiva, sia di produrne copia (recante l’attestazione della definitività) qualora il provvedimento non sia stato acquisito agli atti del procedimento. In mancanza, la genericità del motivo, la quale impedisce l’accertamento del lamentato vizio processuale – attesa l’indispensabilità, ai fini dello stesso accertamento, della disponibilità del suddetto provvedimento – comporta l’inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, COGNOME, Rv. 254279-01; Sez. 6, n. 44484 del 30/09/2009, COGNOME., Rv. 244856-01. Più di recente, in tema di ne bis in idem “convenzionale”: Sez. 2, n. 17496 del 16/04/2025, COGNOME, Rv. 288056-01).
3. Nel caso in esame, posto che il provvedimento irrevocabile è costituito dalla sentenza del 20/02/2024 della Corte d’appello di Torino, si deve rilevare che: a) tale sentenza non è stata prodotta in allegato al ricorso; b) le letture sia dello stralcio di essa che era stato prodotto dal difensore del COGNOME in allegato alle conclusioni per il giudizio di appello datate 06/05/2025 (e che è stato trasmesso alla Corte di cassazione), sia della sentenza n. 31815 del 02/07/2025 della Prima sezione penale, non consentono di verificare, anche per la mancanza, tra agli atti che sono stati qui trasmessi, di atti che contengano il testo dei capi d’imputazione 47), 48) e 49) (che il ricorrente, peraltro, trascrive solo parzialmente), se il giudizio che si svolse davanti alla Corte d’appello di Torino abbia effettivamente avuto a
oggetto il medesimo fatto per il quale il COGNOME è stato condannato dal Tribunale di Pescara con la sentenza confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila.
Ciò inficia di genericità il motivo, atteso che, con esso, il ricorrente non ha posto il Collegio nella condizione di valutare l’eventuale portata preclusiva della sentenza della Corte d’appello di Torino, e comporta, di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente non resta comunque privo di tutele, atteso che, come si è visto, egli potrà fare valere l’eventuale violazione in sede esecutiva (ex art. 669 cod. proc. pen.).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025.