Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2419 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2419 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 28/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nata a Cerva il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/07/2025 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; nullità del ricorso del AVV_NOTAIO Ministero
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento del riesame proposto da NOME COGNOME, ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal AVV_NOTAIO Ministero di Catanzaro in data 3 luglio 2025, avente ad oggetto dispositivi telematici, corrispondenza mail e corrispondenza manoscritta riferibili alla predetta, in relazione al reato di calunnia aggravata dall’agevolazione mafiosa ex art. 416bis .1 cod. pen.; reato contestato in riferimento alle dichiarazioni spontanee rese dalla indagata nel corso del giudizio, con cui avrebbe accusato falsamente i Carabinieri operanti di aver minacciato il coniuge, NOME COGNOME, durante un interrogatorio.
Il decreto annullato riedita un pregresso provvedimento di sequestro, relativo ai medesimi beni, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro il 16 maggio 2025 ed annullato dal Tribunale del riesame con provvedimento del 3 luglio 2025 per carenza di motivazione quanto al rapporto di pertinenzialità del vincolo coercitivo rispetto al reato contestato ed ai canoni di adeguatezza e proporzionalità cui deve uniformarsi l’ablazione.
La decisione del Tribunale relativa al primo decreto di sequestro Ł stata a suo tempo impugnata con ricorso per cassazione da parte del AVV_NOTAIO Ministero odierno ricorrente e, in ragione della pendenza di tale diverso procedimento, con l’ordinanza in epigrafe Ł stato disposto l’annullamento del secondo sequestro (in ordine cronologico), per violazione del
principio del ne bis in idem .
Ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO Ministero presso il Tribunale di Catanzaro,chiedendo l’annullamento della ordinanza in epigrafe sulla base di un unico, articolato motivo di violazione di legge, in relazione agli artt. 253 e 324 cod. proc. pen., nonchØ di mancanza o contraddittorietà della motivazione.
Erroneamente il Tribunale ha ravvisato la violazione del divieto di bis in idem sul presupposto che il primo e il secondo decreto di sequestro probatorio siano sovrapponibili nella motivazione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, essendo riferibili alla stessa persona e agli stessi beni ablati, ma anche perchØ riproducono ” il medesimo iter argomentativo”.
Il secondo decreto di sequestro probatorio Ł stato adottato sulla base di elementi probatori diversi e nuovi, costituiti da ulteriori intercettazioni, captate in epoca contestuale o prossima all’emissione del primo decreto del 16 maggio 2025, ma acquisite da altro procedimento solo il 3 luglio 2025, ossia in un momento successivo.
Non opererebbe, dunque, la preclusione del c.d. giudicato cautelare per effetto della pronuncia del Tribunale del riesame adottata nel diverso procedimento, in quanto sono stati prospettati nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini, pur se riguardanti circostanze anteriori alla decisione preclusiva.
AVV_NOTAIO COGNOME ha proposto controricorso con cui ha denunciato la «nullità del ricorso» del AVV_NOTAIO Ministero perchØ non notificato ad essa deducente, nella qualità di difensore di fiducia dell’indagata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Anzitutto, Ł manifestamente infondata l’eccezione di nullità formulata dalla difesa della indagata che – nel proposto controricorso – ha dedotto l’omessa notifica nei propri confronti del ricorso del AVV_NOTAIO Ministero.
Invero, l’inosservanza dell’obbligo di notificare alle parti private l’impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall’art. 584 cod. proc. pen., non produce l’inammissibilità della stessa impugnazione, nØ la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 6 n. 6246 del 11/01/2024, A., Rv. 286082 – 01), ed il vigente sistema delle impugnazioni non contempla la possibilità di proporre una tale impugnazione.
Tanto premesso, si tratta di verificare se, per effetto della adozione del secondo sequestro, sia configurabile nella vicenda in verifica la violazione del divieto di bis in idem ritenuta dal Tribunale.
La relativa nozione, che interseca quella di c.d. giudicato cautelare, Ł stata ricostruita a partire da alcuni decisivi arresti nomofilattici.
3.1. In epoca risalente, le Sezioni Unite sancirono che le ordinanze cautelari, qualora siano «inoppugnabili o non siano state impugnate, o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell’irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all’autorità di cosa giudicata, parimenti ha in sØ il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem , salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione» (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 195806 – 01; Sez. U., 12/11/1993, Provvido, n.m.).
3.2. Di seguito, in linea di continuità con tale enunciato, le Sezioni Unite (n. 18339 del 31/03/2004, COGNOME, Rv. 227357 – Rv. 227358 – 227359) ricostruirono le coordinate esegetiche in tema di c.d. giudicato cautelare, specie in relazione alla sopravvenienza di
nuovi e diversi elementi probatori.
I relativi principi sono stati progressivamente estesi dalla giurisprudenza a venire, nel loro nucleo essenziale, anche alle misure impositive di vincoli reali.
La sentenza COGNOME affermò che la decisione sull’appello del pubblico ministero contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, una volta divenuta definitiva, ha efficacia preclusiva rebus sic stantibus in relazione alle questioni in fatto o in diritto esplicitamente o implicitamente dedotte, non anche per quelle deducibili in quel giudizio; con la conseguenza che le questioni dedotte restano precluse nel procedimento cautelare eventualmente attivato dal pubblico ministero mediante nuova richiesta nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto, in difetto di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata.
Le Sezioni Unite osservarono che, se all’appello cautelare si applica, in linea AVV_NOTAIO, il principio devolutivo che caratterizza l’appello cognitivo, tuttavia l’impugnativa del pubblico ministero devolve al tribunale, investito di tale gravame, una cognizione non limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, ma estesa all’integrale verifica delle condizioni e dei presupposti richiesti, a pena di nullità, per l’adozione di una misura restrittiva della libertà personale, dall’art. 292 cod. proc. pen.
All’allargamento del devolutum a tutti i profili della domanda cautelare, indipendentemente dallo specifico petitum , deve corrispondere ‘pari ampiezza’ del materiale cognitivo.
Il che significa che se, da un lato, la difesa può produrre a favore del proprio assistito documentazione, sia preesistente che sopravvenuta, acquisita anche all’esito di investigazioni difensive, che sia idonea a contrastare i motivi di gravame del pubblico ministero, ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta, dall’altro, vanno tenuti in debito conto gli ulteriori sviluppi probatori – che sono fisiologici in questo segmento procedimentale – sicchØ Ł ammissibile la produzione di nova anche da parte del pubblico ministero.
Ed invero, un contraddittorio camerale pieno, aperto ai contributi dell’accusa e della difesa in posizione di parità, consente al giudice dell’appello de libertate di esercitare la funzione di controllo critico del provvedimento impugnato e di pronunciarsi causa cognita sulla domanda cautelare.
Sulla base di tale sostrato teorico le Sezioni Unite COGNOME statuirono, dunque, che Ł consentito al pubblico ministero produrre elementi probatori inediti, siano essi preesistenti o sopravvenuti, rimanendo nel perimetro dell’originaria domanda cautelare e purchØ, in ordine ai nova , sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, eventualmente con la concessione di un congruo termine a difesa
Le Sezioni Unite regolarono, poi, la ipotesi di litispendenza – ossia di concorrenza di iniziative cautelari – puntualizzando che, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione sull’appello proposto contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, rinnovi la domanda nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, allegando elementi probatori “nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, resta precluso al giudice, in pendenza del procedimento di appello, decidere in merito alla medesima domanda cautelare.
Quel che deve essere scongiurata Ł la concorrenza di titoli cautelari sul medesimo fatto, siano essi di identico o difforme contenuto.
3.3. Ancora, le Sezioni Unite (con sentenza n. 24655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv
231800) precisarono la portata del divieto di bis in idem, che ha la sua matrice nella nozione di procedimento penale come sequenza ordinata di atti coordinati fra loro, aventi precise interrelazioni funzionali.
Il divieto Ł finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano piø procedimenti e si adottino piø provvedimenti – ancorchØ non irrevocabili – l’uno indipendentemente dall’altro; e ha valenza AVV_NOTAIO nel diritto processuale penale, riguardando le domande di parte e, dunque, riferentesi anche a quelle cautelari.
La sentenza COGNOME affermò che sussiste preclusione all’esercizio dell’azione penale, anche prima che l’accertamento di responsabilità sia divenuto irrevocabile, avuto riguardo all’ufficio di Procura che abbia già promosso l’azione penale, sicchØ, nel procedimento eventualmente duplicato, dev’essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, dev’essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità, dovuta alla ‘consumazione’ del potere già esercitato dal pubblico ministero. Situazioni di litispendenza sono configurabili in relazione a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali soltanto sia competente.
3.4. Sulla base di queste elaborazioni, sono state ulteriormente esaminate dalla giurisprudenza successiva le ipotesi di c.d. litispendenza tra procedimenti cautelari, ovvero di coesistenza di piø azioni cautelari ad opera dello stesso Ufficio del AVV_NOTAIO Ministero.
Si Ł statuito, dal RAGIONE_SOCIALE Collegio nomofilattico, che, in tema di misure cautelari, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale “de libertate”, intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori “nuovi”, può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l’altra iniziativa cautelare (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001 – 01).
Dunque, con ulteriore progressione rispetto alle piø rigide preclusioni della sentenza COGNOME, le Sezioni Unite Testini hanno finito col rimettere all’organo di Accusa la facoltà di scelta, esprimendo la propria opzione nel coltivare le proposte domande, anche in presenza di nuovi elementi probatori.
L’ alternatività tra le iniziative esperibili dalla parte pubblica in merito alla domanda cautelare, in presenza di elementi probatori inediti, Ł intesa pur sempre a scongiurare una potenziale interferenza tra i procedimenti.
3.5. Sulla base di questa impostazione teorica, si muovono piø recenti arresti in tema di preclusioni connesse al divieto di bis in idem nel procedimento cautelare reale.
Si Ł così affermato, in tema di sequestro probatorio, che l’annullamento disposto in sede di riesame per carente indicazione delle esigenze di prova produce un limitato effetto preclusivo rebus sic stantibus, che non impedisce l’adozione di un nuovo decreto da parte del pubblico ministero, contenente la compiuta indicazione delle finalità di accertamento perseguite (Sez. 6, n. 3738 del 14/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258769 – 01, Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, COGNOME, Rv. 248804 – 01)
Così pure, si Ł ritenuta legittima l’emissione di un provvedimento di sequestro, preventivo o probatorio, dopo che un primo analogo provvedimento sia stato revocato, vertendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili ed autonomi l’uno dall’altro, purchØ la revoca intervenuta in sede di riesame o di appello sia basata su profili formali e/o processuali e non
sulla insussistenza del ” fumus delicti ” (Sez. 3, n. 29975 del 08/05/2014, COGNOME, Rv. 259944 01, in relazione a fattispecie in cui un pregresso decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero, era stato annullato per carenza di motivazione).
Opera, dunque, nella materia delle misure cautelari reali, una preclusione rebus sic stantibus , similmente a quella che regola le misure cautelari personali, in forza della quale il c.d. “giudicato cautelare” va inteso come una preclusione endoprocessuale operante esclusivamente allo stato degli atti e con riguardo alle sole questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, ma non anche in relazione a quelle solo deducibili.
Una tale preclusione, preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, può dunque essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 5 n. 1241 del 02/10/2014, rv. 261724).
Venendo al caso in verifica, va rilevato che, quando Ł stato adottato il secondo decreto di sequestro, da cui ha impulso il presente procedimento, era ancora in essere il procedimento cautelare relativo al primo decreto posto che, annullato il provvedimento coercitivo dal Tribunale del riesame, erano pendenti i termini per il ricorso per cassazione, poi ritualmente proposto.
Ciò posto, il Tribunale dell’appello cautelare, nel provvedimento in questa sede impugnato, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti in tema di ne bis in idem .
A fronte di una decisione di annullamento non definitiva, ha ravvisato la violazione del bis in idem sul presupposto che i due successivi provvedimenti di sequestro probatorio adottati dal AVV_NOTAIO Ministero fossero nella sostanza sovrapponibili sotto il profilo soggettivo e oggettivo, essendo riferibili allo stesso soggetto e ai medesimi beni ablati, e fondati sugli stessi presupposti applicativi.
In realtà, la stessa ordinanza qui impugnata ha dato atto della avvenuta integrazione della motivazione del primo decreto – nel corpo del secondo – con la indicazione del contenuto delle telefonate intercettate, solo richiamate in precedenza, nonchØ con il riferimento alle telefonate intercorse tra l’indagata e il marito, captate in epoca prossima all’adozione del primo sequestro, ma acquisite successivamente.
Alla luce di tali contenuti inediti, non può sostenersi che il secondo decreto di sequestro sia stato meramente riproduttivo del precedente.
Sotto altro profilo, non può ritenersi verificata una situazione di c.d. litispendenza cautelare, determinativa di una preclusione alla trattazione del presente procedimento.
¨ vero che la contemporanea pendenza di due iniziative cautelari relative allo stesso fatto collide con il divieto di bis in idem (Sez. 3, n. 20245 del 14/02/2024, De Leonardis, Rv. 286326 – 01) il quale, come correttamente ritenuto nella ordinanza, opera tra procedimenti, prima ancora che tra provvedimenti.
¨ poi vero che la verifica della litispendenza deve avvenire, di norma, con giudizio ex ante, al momento della proposizione della seconda domanda cautelare.
Tuttavia, proprio la produzione di nuovi o diversi elementi probatori, nella vicenda in verifica, non permette di ravvisare una duplicazione di azioni cautelari aventi lo stesso oggetto.
Ed invero, il Tribunale del riesame ha ritenuto che il AVV_NOTAIO Ministero avesse già scelto di riversare i nova nel diverso procedimento e ha richiamato la preclusione dell’ electa una via…, di cui alla ricordata sentenza Testini.
Così non Ł, posto che, preesistenti o meno rispetto al primo decreto, le ulteriori
intercettazioni sono state acquisite da altro procedimento solo in epoca successiva e sono state prodotte – a quanto Ł dato conoscere – esclusivamente nel presente procedimento, come Ł stato affermato dallo stesso AVV_NOTAIO Ministero e verificato agli atti (sempre accessibili, quando sia posta una questione procedurale, come affermato da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01).
Se così non fosse, dovrebbe comunque considerarsi che la preclusione da c.d. litispendenza cautelare, che il Tribunale ha ritenuta essere ostativa alla prosecuzione del presente procedimento, postula che: a) le due iniziative cautelari, promosse dallo stesso Ufficio di Procura, siano effettivamente sovrapponibili nei loro contenuti; b) che sia pendente, nel diverso procedimento, il giudizio di appello.
Come Ł stato precisato nel diverso procedimento definito a carico dell’indagata (Sez. 6, n. 38792 del 28/10/2025, COGNOME), non può sussistere alcun vincolo in tal senso, ove il diverso procedimento sia pendente, invece, in sede di legittimità. E non potrebbe, del resto, essere diversamente, posto che non sarebbe possibile riversare, nØ potrebbero essere vagliati, nuovi elementi probatori nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, avuto riguardo ai limiti cognitivi che connotano la sua giurisdizione.
Si Ł già condivisibilmente precisato, da questa Corte, in altra pronuncia, che la pendenza del ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame, di annullamento del sequestro – nella specie, preventivo per equivalente – non impedisce al pubblico ministero, a fronte di elementi sopravvenuti, di avanzare per il medesimo fatto una nuova richiesta cautelare reale al giudice per le indagini preliminari che, se accolta, avrebbe la conseguenza di rendere improcedibile l’impugnazione pendente per la sopravvenuta mancanza di interesse (Sez. 3, n. 18031 del 18/01/2019, Basile, Rv. 275958 – 01).
6. Si impone, in forza di tutto quanto precede, l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio, da compiere nel rispetto delle superiori indicazioni, al fine di verificare se, alla luce degli elementi probatori nuovi, ricorrano i presupposti – in essi compresa la pertinenzialità dell’ablazione rispetto al reato ipotizzato, nonchØ i coefficienti di adeguatezza e proporzionalità – atti a legittimare la adozione di un nuovo vincolo coercitivo a fini probatori.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così Ł deciso, 28/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME