Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32241 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32241 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA in Polonia avverso l’ordinanza del 29/08/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Brescia
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Brescia ha convalidato l’arresto a fini estradizionali di NOME, in esecuzione del mandato di arresto internazionale emesso il 31/05/2024 dalla Birmingham Crown Court, per reati tributari e riciclaggio, e ha applicato al predetto la misura RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore RAGIONE_SOCIALE‘estradando, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione degli artt. 82 TFUE e 111 Cost. in relazione ai ‘ principi di leale collaborazione tra gli Stati membri e di mutuo riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe decisioni giudiziarie. Il ricorrente è già stato sottoposto ad arresto nello Stato di residenza, ossia in Polonia, in data 08/07/2025, in esecuzione del medesimo mandato emesso dal Regno Unito, e nei suoi confronti è stata applicata la misura RAGIONE_SOCIALEa presentazione alla polizia giudiziaria.
Nella prospettazione difensiva, la Corte di appello, nel convalidare l’arresto e nell’applicare la misura cautelare per i medesimi fatti, avrebbe violato il divieto di bis in idem cautelare e il principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, sancito dall’articolo 82 TFUE. Sotto questo profilo, si rileva che l’autorità giudiziaria italiana avrebbe dovuto riconoscere il provvedimento adottato dall’autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALEa Polonia, attribuendo allo stesso i medesimi effetti del corrispondente provvedimento previsto nell’ordinamento italiano, con conseguente preclusione di un nuovo giudizio per i medesimi fatti.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 606 e 609 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo, firmato il 24 dicembre 2020, sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altro.
La segnalazione RAGIONE_SOCIALE posta base RAGIONE_SOCIALE‘arresto, nella prospettazione difensiva, non può essere ritenuta sostitutiva del mandato di arresto in quanto mancante dei dati essenziali di cui all’art., 606 lett. e), del citato Accordo, ossia RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze, del tempo del luogo RAGIONE_SOCIALEa commissione del reato e del grado di partecipazione del ricercato, nonché del provvedimento giudiziario sotteso al mandato.
In secondo luogo, si rileva che, nella fase di arresto da parte RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria, il ricorrente non è stato assistito da un interprete e che la comunicazione scritta fornita in lingua polacca non conteneva tutti gli elementi di cui all’art. 606 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo e, in particolare, non conteneva la traduzione RAGIONE_SOCIALEa norma di legge asseritamente violata.
2.3. Violazione di legge in relazione all’art 274 cod. proc. pen. e al principio di libera circolazione dei cittadini di cui all’art. 21 TFUE.
L’ordinanza impugnata si fonda unicamente sull’assenza di radicamento in Italia e sul pericolo di fuga, senza considerare che la misura applicata dall’autorità giudiziaria polacca è idonea a garantire la consegna del ricercato all’autorità giudiziaria britannica.
Tale ordinanza, inoltre, viola il diritto alla libera circolazione, riconosciuto a cittadini comunitari dal TFUE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che la materia è disciplinata dall’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito Accordo di partenariato), firmato il 24 dicembre 2020.
Il Titolo VII RAGIONE_SOCIALEa parte terza RAGIONE_SOCIALE‘Accordo di partenariato ha come obiettivo quello di garantire un sistema di estradizione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall’altro, fondato su presupposti, condizioni e principi che trovano il loro riferimento costitutivo in un provvedimento (il mandato d’arresto).
Viene delineato un dettagliato regime di consegna, la cui decisione finale è attribuita alle autorità giudiziarie degli Stati; vengono disciplinati l’ambito d applicazione e i presupposti per la emissione del mandato di arresto (art. 599), il contenuto e la forma RAGIONE_SOCIALEo stesso (art. 606), le modalità di trasmissione (NUMERO_DOCUMENTO), i motivi obbligatori e facoltativi di non esecuzione del mandato (artt. 600601), i diritti del ricercato (art. 609 – 610- 612- 617), i termini e la modalità del consegna (art. 621 e ss. ), il diritto alla deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione.
Non vengono, invece, dettate specifiche norme procedurali, in quanto l’Accordo di partenariato si limita a richiedere allo Stato di esecuzione di trattare ed eseguire il mandato con la massima urgenza (art. 615) e di adottare la decisione definitiva sull’esecuzione entro dieci giorni dalla comunicazione del consenso RAGIONE_SOCIALE‘interessato alla consegna ovvero, negli altri casi, sessanta giorni dall’arresto del ricercato (art. 615).
Dinanzi a tale silenzio, questa Corte ha escluso che, nella procedura passiva di consegna, l’autorità giudiziaria nazionale debba applicare la disciplina in tema di estradizione, estendendo, invece, sul solo piano procedimentale, l’applicazione, quanto alle modalità e ai tempi di assunzione RAGIONE_SOCIALEa decisione, RAGIONE_SOCIALEe norme previste dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, in tema di mandato d’arresto europeo, in quanto compatibili (Sez. F, n. 34466 del 24/08/2021, Rv. 282036).
Ciò premesso, e venendo al primo motivo di ricorso, con cui si fa valere la violazione del divieto di bis in idem, deve rilevarsi che tale divieto trova esplicita tutela nell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU – a norma del quale nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione RAGIONE_SOCIALEo stesso Stato per una infrazione per cui è già stato condannato o scagionato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge e alla procedura penale di tale Stato – e,
nell’ambito euro-unitario, nell’art. 50 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE, del medesimo tenore.
3.1. L’art. 600 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo di partenariato prevede che l’autorità giudiziaria richiesta debba rifiutare l’esecuzione del mandato, tra l’altro, quando «risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge RAGIONE_SOCIALEo Stato di condanna» (lett. b); il successivo art. 601 prevede, come causa di rifiuto facoltativo, l’ipotesi in cui «contro la persona oggetto del mandato d’arresto è in corso un’azione nello Stato di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d’arresto» (lett. b).
3.2 Con riferimento all’analogo motivo di rifiuto previsto dall’art. 3, punto 2, RAGIONE_SOCIALEa decisione quadro 2002/584/GAI in materia di mandato di arresto europeo che impone il rifiuto RAGIONE_SOCIALEa consegna «se in base ad informazioni in possesso RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza RAGIONE_SOCIALEe leggi RAGIONE_SOCIALEo Stato membro RAGIONE_SOCIALEa condanna»- la Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE (Grande Sezione, 04/09/2025, C-305/22, C.3., che ha richiamato i suoi conformi precedenti giurisprudenziali) ha chiarito che una decisione RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria di uno Stato membro di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto non può essere considerata una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», in quanto l’esame di una siffatta domanda non implica l’avvio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione a carico RAGIONE_SOCIALEa persona di cui si chiede la consegna e non comporta una valutazione nel merito RAGIONE_SOCIALEa causa.
E infatti, in tali casi, il mandato di arresto europeo resta unico e unico resta anche il procedimento a carico RAGIONE_SOCIALE‘interessato, mentre la decisione, positiva o negativa, in ordine alla consegna, è meramente esecutiva RAGIONE_SOCIALEo stesso, senza implicare l’avvio di procedimenti penali nei confronti RAGIONE_SOCIALEa persona richiesta in consegna, né comportare una valutazione nel merito RAGIONE_SOCIALEa causa.
Nel caso di specie, l’unico titolo cautelare in forza del quale il ricorrente è stato arrestato sul territorio italiano è quello emesso dalla Corte inglese per reati tributari e riciclaggio.
Tale titolo, in forza RAGIONE_SOCIALE‘Accordo di partenariato, è stato, dapprima, eseguito dalle competenti autorità RAGIONE_SOCIALEa Polonia, che, in attesa RAGIONE_SOCIALEa pronuncia sull’estradizione, hanno emesso una misura cautelare di controllo non custodiale.
Il ricorrente ha, però, lasciato successivamente il territorio polacco, dove era tenuto a rimanere ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione sulla sua consegna, di talché la Polonia, allo stato, non ha più giurisdizione al riguardo, non trovandosi l’interessato nel suo territorio.
Lo stesso – e unico – titolo cautelare in forza del quale è stato eseguito l’arresto ha costituito, pertanto, la base RAGIONE_SOCIALEa successiva richiesta di consegna legittimamente avanzata dal Regno Unito nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Italia, sul cui territorio nel frattempo il ricorrente si è recato, sottraendosi alla esecuzione RAGIONE_SOCIALEa richiesta inutilmente presentata nei confronti di altro Stato membro RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta, quindi, di due provvedimenti di esecuzione del medesimo ordine di cattura, in quanto l’unico procedimento penale a carico del ricorrente è pendente nel Regno Unito, quale unico Stato di emissione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di consegna: né in Italia né in Polonia, infatti, vi è un parallelo procedimento penale per lo stesso fatto, poiché in questi Stati il provvedimento restrittivo britannico è stato semplicemente posto in esecuzione in forza di un Accordo internazionale di cooperazione in materia penale.
Non ricorrono, dunque, le due ipotesi di bis in idem previste negli artt. 600 e 601 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo, poiché esse presuppongono la diversa situazione processuale in cui, per il fatto per cui è emesso il mandato di arresto, la persona sia già stata giudicata con sentenza definitiva da uno Stato (art. 600) o sia in corso un’azione nello Stato di esecuzione (art. 601).
Né ricorrono le ipotesi di concorso di domande (di estradizione e di consegna basata su un mandato di arresto) previste dall’art. 20, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 69 del 2005 (che regola il caso in cui nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stessa persona sono stati emessi un mandato di arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo) e dall’art. 614, comma 1, del menzionato Accordo (che regola l’ipotesi in cui due o più Stati parti hanno emesso un mandato d’arresto europeo o un mandato d’arresto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stessa persona) poiché, come visto, il mandato di arresto è unico.
Né, peraltro, ricorre l’ipotesi, regolata dall’art. 614, comma 3, del conflitto tra una richiesta di estradizione presentata da un Paese terzo, essendosi in presenza di una sola richiesta di consegna avanzata con un mandato di arresto emesso da un solo Stato parte RAGIONE_SOCIALE‘Accordo (il Regno Unito).
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non vi è stata alcuna indebita limitazione alla libertà di circolazione (art. 21 TFUE), che è garantita con salvezza RAGIONE_SOCIALEe «limitazioni e condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi», e il cui contenuto di garanzia è limitato, tra l’altro, proprio dalla possibilità di richiedere ed ottenere la consegna RAGIONE_SOCIALEe persone
ricercate che si trovino in uno Stato diverso da quello che ha emesso il provvedimento restrittivo.
5. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
L’art. 608 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo di partenariato prevede le modalità di trasmissione del mandato di arresto, il cui contenuto è definito all’art. 606 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo di partenariato.
La diffusione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di arresto a fini di consegna viene trasmessa tramite RAGIONE_SOCIALE (art. 608).
Il successivo art. 610 prevede che “quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto, l’autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno RAGIONE_SOCIALEo Stato di esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno RAGIONE_SOCIALEo Stato di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato adotti le misure ritenute necessarie a evitare che il ricercato si dia alla fuga”.
In difetto di regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa fase RAGIONE_SOCIALE‘arresto provvisorio, deve, come sopra precisato, trovare applicazione, mutatis mutandis, l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 69 del 2005, in base al quale la polizia giudiziaria procede all’arresto RAGIONE_SOCIALEa persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, salva la trasmissione RAGIONE_SOCIALEa documentazione necessaria.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘arresto di polizia giudiziaria di cui all’art. 11, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 69 del 2005 è sufficiente l’inserimento RAGIONE_SOCIALEa segnalazione RAGIONE_SOCIALEa persona ricercata nel Sistema Informativo di Schengen (S.I.S.) «nelle forme richieste». Ed è sulla base di queste stesse informazioni che l’autorità giudiziaria procede, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa citata legge, alla convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto e all’eventuale emissione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
L’art. 13, ultimo comma, legge cit. stabilisce infatti che il provvedimento emesso dal presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, ai sensi del comma 2, perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato di arresto europeo o la segnalazione RAGIONE_SOCIALEa persona nel S.I.S. effettuata dall’autorità competente (cfr. Sez. 6, n. 46357 del 12/12/2005, COGNOME, Rv. 232852; Sez. 6, n. 4371 del 09/01/2009, COGNOME, Rv. 242644).
Infatti, le informazioni necessarie per l’adozione di misure cautelari personali devono essere funzionali alla verifica non RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa provvisoria contestazione mossa al ricercato dall’autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALEo Stato di emissione,
ma RAGIONE_SOCIALEa sussistenza “prima facie” di cause ostative alla consegna all’estero (Sez. 6, n. 29815 del 31/05/2017, Gregorio, Rv. 270641).
In ogni caso va rilevato che, nel caso di specie, l’arresto è stato eseguito in esecuzione del mandato emesso dall’autorità giudiziaria del Regno unito, del cui contenuto il ricorrente era già a conoscenza essendo stato in precedenza arrestato in Polonia in esecuzione del medesimo titolo cautelare.
6. Quanto al diritto all’interprete nella fase RAGIONE_SOCIALE‘arresto da parte RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria, l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 69 del 2005 prevede che « L’ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all’arresto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa, RAGIONE_SOCIALEa possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente e la avverte RAGIONE_SOCIALEa facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete».
Tale norma ha avuto puntuale applicazione nel caso di specie, in cui l’arrestato ha ricevuto completa e dettagliata comunicazione scritta, in lingua polacca, avente il contenuto previsto dalla disposizione appena citata.
La censura sul punto, pertanto, è manifestamente infondata, in quanto, nella fase RAGIONE_SOCIALE‘arresto operato dalla polizia giudiziaria, non è prevista l’assistenza di un interprete, la cui presenza, invece, è obbligatoria innanzi all’autorità giudiziaria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 609, comma 2, RAGIONE_SOCIALE‘Accordo di partenariato (all’udienza di convalida, infatti, il ricorrente è stato assistito da un interprete).
7. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
I requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure coercitive nell’ambito di una procedura di consegna internazionale devono essere scrutinati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela avuto riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla “traditi° in vinculis” RAGIONE_SOCIALEa persona richiesta, formulando un giudizio prognostico incentrato sul rischio di sottrazione verificabile, ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti RAGIONE_SOCIALEa vita del consegnando.
Orbene, la circostanza che l’arrestato si sia allontanato dalla Polonia, dopo l’apertura RAGIONE_SOCIALEa procedura di consegna, violando la misura cautelare RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, rende immune da censure il provvedimento impugnato, che ha coerentemente ritenuto che tale elemento di fatto non lasci residuare dubbi sulla sussistenza del pericolo di fuga.
Inoltre, l’avvenuta violazione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni inerenti la misura non custodiale applicata rende evidente l’incapacità di autocontrollo del ricorrente, con
conseguente necessità, al fine di tutelare l’esigenza cautelare sopra evidenziata, RAGIONE_SOCIALEa misura applicata dall’ordinanza impugnata.
In conclusione il ricorso · va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti previsti dall’art. 22, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 69 del 2005.
Così deciso il 25/09/2025.