Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42594 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42594 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte di appello di Venezia
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna all’Autorità giudiziaria dell’Austria di NOME COGNOME, in esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso il 27 agosto 2024 per i reati di furto aggravato.
Avverso l’anzidetta pronuncia della Corte d’appello il difensore di fiducia di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione
dell’art. 2 L. n. 69/2005, perché per i medesimi fatti era stato già emesso un precedente MAE processuale, di seguito revocato dall’Autorità estera con conseguente revoca dell’ordinanza con la quale la Corte veneziana aveva disposto la consegna. Si sarebbe in presenza di un nuovo esercizio del potere cautelare, in violazione del divieto del bis in idem cautelare, ancorato non solo a principi costituzionali cardine del sistema penale italiano, quale il giusto processo, il diritto di difesa, la finalità rieducativa della pena e la ragionevol durata del processo, ma anche espressamente sancito dal diritto sovranazionale e dal diritto dell’unione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Anche dinanzi alla Corte di appello l’odierno ricorrente aveva dedotto la sussistenza di una preclusione processuale, atteso che il presente MAE processuale era stato emesso dopo che un precedente MAE processuale, disposto per i medesimi reati, era stato revocato dall’Autorità estera.
A fronte di tale deduzione la Corte di appello ha rilevato che si è «in presenza di un nuovo esercizio del potere cautelare, in linea con quanto già rappresentato dall’Autorità estera al momento della revoca del precedente provvedimento, laddove era stato anticipato che il nuovo mandato di arresto sarebbe stato emesso dall’autorità competente, come nella specie avvenuto, stante la diversità del provvedimento cautelare presupposto, allora emesso dalla Procura di St. Polten con un ordine di arresto del 3/12/2022 ora dal Tribunale di St. Polten con ordinanza 27/08/2024».
Siffatta risposta non è condivisa da questa Corte.
Va premesso che, secondo l’orientamento interpretativo privilegiato dalla giurisprudenza di legitimità, “in mancanza di pertinenti previsioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, il parametro normativo idoneo a orientare l’interprete in subiecta materia debba essere individuato facendo riferimento all’art. 39, comma 1, della stessa legge, il quale prevede un meccanismo normativo di completamento della legislazione interna propria al mandato di arresto europeo che, nel constatato vuoto di disciplina specifica, rende applicabili le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili. Sicché anche in materia di mandato di arresto europeo, certamente connotata da tratti analoghi alla consegna estradizionale, deve ritenersi applicabile l’art. 707 cod. proc. pen., intitolato “Rinnovo della domanda di
estradizione”, secondo cui: “La sentenza contraria all’estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un’ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall’autorità giudiziaria” (In questi termini cfr. Sez. 6, n. 25333 del 25/06/2021, COGNOME, non massimata sul punto).
In particolare, l’art. 707 cod. proc. pen., ispirato da ineludibili esigenze garantistiche, fissa la categoria concettuale del ne bis in idem estradizionale o giudicato estradizionale, che non può non trovare applicazione anche in presenza di un preminente regime convenzionale o pattizio disciplinante la vicenda estradizionale.
Come già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 25333 del 25/06/2021 cit), il divieto di un secondo procedimento disciplinare per i medesimi fatti, nei confronti della medesima persona ed instaurato su “rinnovata” domanda del medesimo Stato richiedente, stabilito dall’art. 707 cod. proc. pen., rinvia a un concetto di consunzione o perenzione dell’esercizio del peculiare diritto di estradizione attiva.
Si è rimarcato che, in tale ottica valutativa, non risponde a canoni di logicità, se non anche di trasparenza nelle relazioni internazionali in tema di assistenza giudiziaria, che uno Stato richiedente possa considerarsi facoltizzato a rinnovare o reiterare ad libitum domande di estradizione identiche e già in precedenza respinte dallo Stato richiesto ovvero cadute in perenzione, per effetto dell’autonoma ed insindacabile decisione dello stesso Stato richiedente di ritirare o revocare l’anteriore richiesta estradizionale.
Ciò salvi i casi in cui la nuova o le nuove domande si basino su elementi storici diversi o ulteriori, non resi già oggetto della o delle precedenti richieste.
Ragioni sistematiche e logiche lasciano dedurre che gli “elementi” nuovi, evocati dall’art. 707 cod. proc. pen., attengono a circostanze o eventi inerenti i profili sostanziali del fatto o dei fatti reato, integranti la domanda, in tutte le lo componenti (ontologiche e soggettive), emersi in epoca successiva alla precedente richiesta estradizionale o comunque non portati o non potuti portare a conoscenza dell’Autorità giudiziaria dello Stato richiesto, e non già circostanze o situazioni di stretta significanza processuale.
Inoltre, deve precisarsi che la lettera dell’art. 707 cit. non è di ostacolo a ricomprendere nell’operatività dell’effetto preclusivo del giudicato estradizionale la decisione del giudice connotata da mere valenze processuali o formali connesse alla revoca della richiesta di estradizione. Revoca che caduca il principale presupposto della procedura di estradizione, integrato da una persistente domanda, appunto, di uno Stato estero.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilearsi che, nel caso in esame, dalla sentenza impugnata pare emergere che, come dedotto dal ricorrente, la domanda di consegna dell’Autorità giudiziaria austriaca ha ad oggetto i medesimi fatti, nella loro storicità, della precedente richiesta estradizionale avanzata dalla medesima autorità nei confronti del medesimo imputato.
Dal provvedimento impugnato non emerge, invece, se la reiterata domanda di consegna possa dirsi fondata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli afferenti all’anteriore domanda, già sottoposti all’esame dell’Autorità giudiziaria italiana.
A tal fine non può valere, come affermato nel provvedimento impugnato, l’avere l’Autorità straniera anticipato, all’atto della revoca, una successiva emissione di un MAE, non potendo, all’evidenza, la mera anticipazione di una successiva richiesta rendere di per sé lecita la reiterazione del relativo potere.
Né può avere rilievo che il precedente MAE era stato richiesto dalla Procura e ora dal Tribunale di ST. Polten, trattandosi della medesima Autorità giudiziaria emittente.
In tale situazione si impone, quindi, la necessità di accertare se la nuova richiesta di consegna si fondi o meno su elementi nuovi: accertamento che va demandato alla Corte del merito, che potrà, nel caso, richiedere anche informazioni e accertamenti integrativi all’autorità richiedente ai sensi dell’art. 16 L. n. 69/2005.
La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
5. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, Legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 19/11/2024