Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31159 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FOGGIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/10/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/tejititeile conclusioni del PG 5,..K.,e.1-‘e I Z > i , j n – ót’e , GLYPH v-)`-)-
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Foggia, in funzione d giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto la disciplina della continuazione di all’art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai fatti giudicati con tre s sentenze pronunciate nei confronti di COGNOME NOME NOME, segnatamente:
sentenza del Tribunale di Foggia, in data 24 ottobre 2018, irrevocabil il 9 febbraio 2019, di condanna per il reato di cui agli artt. 110, 648 comma 4, cod. pen., commesso in Foggia il 16 marzo 2016;
sentenza del Tribunale di Foggia, in data 13 dicembre 2018, irrevocabile il 30 aprile 2029, di condanna per il reato di cui all’art. 6 pen., commesso in Carapelle il 4 luglio 2015;
sentenza del Tribunale di Foggia, in data 17 gennaio 2019, irrevocabile il di condanna per il reato di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen., commesso Carapelle il 26 maggio 2016.
Per l’effetto, ha rideterminato la pena unica complessiva in due anni, undi mesi di reclusione ed euro 791,00 di multa.
Avverso l’ordinanza indicata ha proposto ricorso per cassazione i Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, denunciando erronea applicazione dell’art. 666 cod. proc. pen.
Deduce la violazione del principio del ne bis in idem, giacché i reati giudicati con le citate sentenze erano già stati oggetto di disamina da parte del Giud dell’esecuzione che con ordinanza emessa in data 22 giugno 2021, divenuta definitiva il 3 dicembre 2021, aveva rigettato l’istanza di applicazione dell’is della continuazione a fronte di un’istanza identica per contenuti e per element fatto posti a suo fondamento.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto c requisitoria scritta in data 29 febbraio 2024, ha chiesto l’annullamento se rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il principio della preclusione processuale derivante dal divieto di bis in idem, sancito dall’art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell’ordinamento, opera anche i sede esecutiva, iscrivendosi in esso la regola che impone al giudi
GLYPH
i
dell’esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costituisca m riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi (così Sez n. 45556 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 265234; Sez. 1, n. 3736 de 15/01/2009, Anello, Rv. 242533; Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 15/01/2009, COGNOME, Rv. 242750).
Il principio del ne bis in idem è, invero, applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell’esecuzione nei casi in cui costituisca l’unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvediment emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5, n. 34324 07/10/2020, Regano, Rv. 280033).
Detta preclusione processuale, rilevabile anche di ufficio dalla Corte cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma secondo, cod. pen., determina inammissibilità dell’istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650).
Il provvedimento del giudice dell’esecuzione, dunque, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo finché non si prospettino nuo questioni giuridiche o nuovi elementi di fatti, siano essi sopravvenuti ovv preesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore (Sez n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269841; Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, COGNOME, Rv. 256406; Sez. 3, n. 6051 , del 27/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268834).
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, la situazione fattuale è esattament quella indicata dal Pubblico ministero ricorrente: le sentenze oggetto della nu istanza erano già state fatte oggetto di provvedimento di rigetto in data giugno 2021, divenuto esecutiva in data 3 dicembre 2021 e l’istanza introduttiv dell’ulteriore incidente di esecuzione non allega alcun novum nel senso appena indicato.
Il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, pertanto, rilevare l’inammissibili dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avente ad oggetto reati rispetto ai era stata già negata l’esistenza di un medesimo disegno criminoso.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Foggia, per l’ulteriore corso.
P. Q . M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 29 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente