Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39138 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39138 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
NOME
CC – 11/11/2025 R.G.N. 24300/2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di:
avverso l’ordinanza del 11/06/2025 del TRIBUNALE di Bologna
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna che denuncia la violazione di legge, sotto il profilo del bis in idem processuale, poichØ analoga precedente istanza era già stata rigettata con ordinanza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 21 giugno 2024 nel procedimento di esecuzione n. 1453/2023 SIGE.
3.1. ¨ decisivo il rilievo secondo il quale l’istanza era già stata avanzata in precedenza e rigettata.
In effetti, Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 21 giugno 2024, rigettava un’identica istanza volta a ottenere la continuazione in sede esecutiva i fatti giudicati con le anzidette sentenze (il ricorso per cassazione proposto dal condannato Ł stato dichiarato inammissibile da Sez.7, n. 46905 del 14/11/2024).
3.2. Il principio ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), nella disciplina
dell’ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.).
¨, quindi, indubbio che nel procedimento di esecuzione opera il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem , nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s’inquadra la regola dettata dal secondo comma dell’art. 666 cod. proc. pen., che impone al giudice dell’esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533). Con tale limite si Ł inteso creare, per arginare richieste meramente dilatorie, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un’ottica di economia e di efficienza processuale.
In questa prospettiva emerge la nozione di «giudicato esecutivo», impiegata in senso atecnico, per rappresentare l’effetto «auto conservativo» di un accertamento rebus sic stantibus : piø correttamente la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine «preclusione», proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato.
Appare, quindi, un dato acquisito, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui Ł ammissibile la proposizione di un nuovo incidente di esecuzione che si fondi su nuovi elementi, allorquando la precedente richiesta sia stata respinta.
3.3. A ciò consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così Ł deciso, 11/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME