Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6034 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6034 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENTILE NOME, nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA NOME, nata a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’AQUILA del 07/01/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria di replica del difensore;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 7 gennaio 2025, la Corte d’appello di L’Aquila ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Avezzano in data 4 ottobre 2022, dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati ai capi A) e 13) de procedimento RGNR 1273/2024 a NOME COGNOME, confermando, nel resto, l’affermazione di responsabilità del predetto e di NOME COGNOME per i reati di bancarotta patrimoniale, ai medesimi ascritti nei procedimenti RGNR 1973/2017 e 921/2017, nella qualità di amministratori rispettivamente di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 6 maggio 2008, e di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 15 luglio 2015.
Avverso la sentenza indicata della Corte d’appello di L’Aquila hanno proposto ricorso, con distinti atti, gli imputati, affidando le proprie censure ai motiv di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen
2.1. Con il ricorso, a firma dell’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME articola quattro motivi.
2.1.1. Con il primo, deduce vizio della motivazione in riferimento al fallimento RAGIONE_SOCIALE, per avere la Corte territoriale ascritto all’imputata, nominata amministratrice della predetta società nel novembre 2007, una condotta distrattiva – consistita nella cessione d’azienda in favore di RAGIONE_SOCIALE, costituita prima della cessione ed amministrata dal figlio NOME COGNOME – perfezionata il 3 agosto 2007.
2.1.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all’attribuzione all’imputata della responsabilità, a titolo concorso, in relazione al fallimento RAGIONE_SOCIALE, senza la dimostrazione di alcun apporto causale ed in violazione della giurisprudenza di legittimità.
2.1.3. Il terzo motivo contesta il diniego di concessione delle attenuanti generiche.
2.1.4. Il quarto motivo deduce la prescrizione del reato, estinto in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata.
2.2. Con il ricorso, proposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, si articolano quattro motivi.
2.2.1. Con il primo motivo, si deduce omessa motivazione in riferimento all’aggravante di cui all’art. 219, comma primo, I.f., fondata sul mero valore delle merci oggetto della cessione d’azienda, trascritto in rubrica, senza alcuna verifica e stima da parte del curatore fallimentare all’atto della risoluzione del predetto
contratto nel 2013, con conseguente valutazione del danno in via apodittica e congetturale.
2.2.2. Con il secondo motivo, si prospetta vizio della motivazione quanto alla richiesta di pronuncia di improcedibilità per bis in idem per essere i fatti sub c) già stati giudicati con sentenza del Tribunale di Avezzano n. 488/2017, irrevocabile.
Si evidenzia, al riguardo, come per i fatti relativi a RAGIONE_SOCIALE, contestati in termini di bancarotta semplice ai ricorrenti, il Tribunale di Avezzano avesse emesso declaratoria di estinzione per prescrizione e che sulla conseguente preclusione, richiesta con l’appello, la Corte abruzzese abbia omesso ogni delibazione. La sentenza di primo grado, alla cui motivazione la Corte d’appello ha fatto richiamo, presenta, per contro, una struttura motivazionale del tutto analoga a quella resa nella sentenza del Tribunale di Avezzano n. 488/2017, valorizzando le intenzioni degli imputati, dirette alla salvaguardia dell’azienda di famiglia e non già alla frode ai creditori.
2.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’applicazione della continuazione ex art. 81 cod. pen., pur all’esito dell’estinzione delle residue imputazioni, e nonostante l’aumento di pena per la pluralità dei fatti di bancarotta.
2.2.4. Con il quarto motivo, si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Con memoria del 28 ottobre 2025, il difensore della ricorrente ha depositato certificato di morte di NOME COGNOME.
Il difensore di NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione a NOME COGNOME.
Con nota del 27 ottobre 2025, l’AVV_NOTAIO ha trasmesso certificato di morte di NOME COGNOME, deceduta in Avezzano il 10 ottobre 2025.
La morte dell’imputata, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai reati alla medesima ascritti, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del
provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l’evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245).
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è fondato solo in parte.
Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME è fondato.
2.1. Il ricorrente deduce l’improcedibilità del reato sub c), relativamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale inerente il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, per essere stato l’imputato prosciolto dai medesimi fatti, contestati ai sensi degli artt. 223, a 216, comma terzo, 224 e 117, comma quarto, 220 ultimo comma I. fall. con sentenza del Tribunale di Avezzano del 13 luglio 2017, irrevocabile il 16 ottobre 2018, per prescrizione.
Sulla questione, proposta con l’appello (terzo motivo impugnazione dell’AVV_NOTAIO), la Corte territoriale ha, da un lato, omesso di pronunciarsi; dall’altro, ha recepito le argomentazioni svolte nella sentenza indicata, senza trarvi le conseguenti implicazioni sull’elemento soggettivo del reato e sulla qualificazione giuridica dei fatti.
2.2. Trattasi di rilievi fondati.
2.2.1. Pur facendo espresso riferimento (fol. 19 e ss.gg.) alla sentenza del Tribunale di Avezzano del 13 luglio 2017, con la quale è stata dichiarata la prescrizione dei reati indicati supra relativamente al fallimento RAGIONE_SOCIALE, la Corte di merito non ha in alcun modo scrutinato se si verta o meno in ipotesi di identità del fatto in riferimento all’odierna contestazione di bancarotta patrimoniale per distrazione.
Il contratto di affitto d’azienda in favore di RAGIONE_SOCIALE – contestato al capo c) in termini di condotta distrattiva – è lo stesso atto indicato sub b) nel procedimento RGNR 2975/10, definito con la sentenza irrevocabile di proscioglimento richiamata, in tal guisa delineandosi prima facie una sovrapposizione dei fatti che risulta devoluta con l’appello e non scrutinata, sotto il profilo del bis in idem, dalla Corte di merito.
Senza mettere in discussione che in quella sentenza l’oggetto dell’accusa rivolta al COGNOME era di aver aggravato il dissesto di RAGIONE_SOCIALE e di aver operato pagamenti preferenziali, la Corte territoriale ha omesso di verificare se siffatta condotta sia o meno in fatto diversa da quella contestata nel presente procedimento, in cui si contesta all’imputato la natura distrattiva del medesimo contratto di affit d’azienda.
In tal modo, la Corte di merito è incorsa in due errori di diritto in materia d legge processuale.
2.2.2. Il primo errore consiste nell’aver ignorato il principio secondo cui la verifica della preclusione derivante da precedente giudicato deve essere operata senza dare rilievo alla diversità del reato, intesa come diversa qualificazione giuridica della condotta.
Siffatta verifica non può, invero, valorizzare gli elementi differenziali trat dalla diversa struttura dei reati messi a confronto (cd. idem legale), ma deve in concreto porsi il problema di verificare se i fatti storici oggetto della prima pronuncia siano gli stessi, nella loro consistenza empirica, rispetto alla regiudicanda, senza confondere la verifica dell’idem factum con il diverso piano della differenza strutturale ed astratta delle fattispecie penali prese in considerazione nei due distinti giudizi; tanto poiché è irrilevante la diversità del titolo di reato, ponendosi su piani disti l’indagine che deve essere compiuta ai fini della delimitazione della preclusione derivante dal giudicato e quella svolta, invece, per il corretto inquadramento giuridico della fattispecie concreta.
Il secondo errore riguarda la provvista dimostrativa del reato per cui si procede.
Anche laddove le prove utilizzate fossero diverse ed ulteriori, per effetto di nuove acquisizioni probatorie, il problema sì porrebbe sempre negli stessi termini, non essendo possibile superare la preclusione del giudicato rispetto agli stessi fatti storici sulla base delle sopravvenienze probatorie, che potrebbero essere utilizzate solo per la revisione di una sentenza di condanna irrevocabile, e non già per superare una pronuncia liberatoria.
2.2.3. Siffatta impostazione trae fondamento dalla sentenza del 21 luglio 2016 n. 200, con la quale la Corte Costituzionale ha affermato la illegittimità dell’art. 64 cod. proc. pen., come interpretato dal diritto vivente, che escludeva la preclusione del giudicato nel caso di concorso formale di reati, ammettendo che un nuovo giudizio potesse essere celebrato sui medesimi fatti storici, anche soltanto per verificare se ne fosse corretto l’inquadramento giuridico in una diversa fattispecie. È stato, invero, chiarito in tale pronuncia che «sulla base della triade condotta – nesso causale evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell’integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. Ove invece tale giudizio abbia riguardato anche quella
persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell’imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze».
La Consulta ha, perciò, ritenuto sussistente il contrasto tra l’art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la medesimezza del fatto per la sola circostanza che ricorre un concorso formale di reati tra res iudicata e res iudicanda, e l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta, invece, di procedere nuovamente quando il fatto storico sia il medesimo. Si è, quindi, preso atto di come il diritto vivente si ponesse in contrasto con la regola del giudicato di cui all’art. 4 citato, come interpretata dall Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui è ravvisabile il divieto di un secondo giudizio quando il fatto storico, considerato sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, sia il medesimo per il quale la persona è già stata irrevocabilmente giudicata (cfr. Grande Camera, sent. 10 febbraio 2009, COGNOME v. Russia), a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica dei fatti.
Nella delineata prospettiva, la Consulta ha escluso che l’art. 4 del protocollo n. 7 CEDU – secondo cui “nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato” abbia un contenuto più ampio di quello dell’art. 649 cod. proc. pen., per il quale “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto”. La giurisprudenza della Corte EDU porta solo ad affermare – ha precisato la Corte Costituzionale – che, per i giudici di Strasburgo, la medesimezza del fatto va apprezzata alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio, col ripudio di ogni riferimento alla mera qualificazione giuridica della fattispecie. Non v’è nessuna ragione logica – ha però precisato la Corte Costituzionale – per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa, secondo il giudizio della Corte EDU, “all’azione o all’omissione, e non comprenda, invece, anche l’oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l’evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell’agente”. Parimenti – ha proseguito la Corte Costituzionale – nemmeno il contesto normativo in cui si colloca l’art. 4 del Protocollo CEDU depone per una lettura restrittiva dell’idem factum, da condurre attraverso l’esame della sola condotta: anzi, la lettura delle varie norme della Convenzione (tra cui proprio l’art. 4 del Protocollo 7, che consente la riapertura del processo penale se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni siano in grado di mettere in discussione una sentenza – favorevole all’imputato – già passata in giudicato) rende
palese che, allo stato, il testo convenzionale imponga agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest’ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell’agente. Al contrario – ha concluso la Corte Costituzionale – sono costituzionalmente corretti gli approdi della giurisprudenza di legittimità, per i quali l’identità del fatto sussi quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, P.G. in proc. Donati, Rv 231799). Tanto a condizione che, nell’applicazione pratica, tutti gli elementi del reato siano assunti nella lo dimensione empirica, sicché anche l’evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, ma assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all’azione o all’omissione dell’agente.
In tal modo, è assicurato il massimo dispiegarsi della funzione di garanzia sottesa all’art. 649 cod. proc. pen., senza compromissione di altri principi di riliev costituzionale, e si evita che la valutazione comparativa – cui è chiamato il giudice investito del secondo giudizio – sia influenzata dalle sempre opinabili considerazioni sulla natura dell’interesse tutelato dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offe sulla natura giuridica dell’evento, sul ruolo che ha un medesimo elemento all’interno delle fattispecie, sulle implicazioni penalistiche del fatto e su quant’altro concerne singoli reati.
Del resto, ad una valutazione sostanzialistica dell’idem factum questa Corte si è già conformata, affermando come ai fini della preclusione del “ne bis in idem”, l’identità del fatto debba essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (Sez. 5, n.47683 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268502, N. 459 del 1997 Rv. 207729, N. 31446 del 2008 Rv. 240895, N. 4103 del 2013 Rv. 255078, N. 18376 del 2013 Rv. 255837, N. 32352 del 2014 Rv. 261937, N. 52215 del 2014 Rv. 261364, N. 19712 del 2015 Rv. 263543), al fine di presidiare, secondo effettività, le garanzie che la predetta norma è intesa a tutelare.
2.3. Nel quadro così delineato, siffatta indagine in concreto è mancata, non avendo la Corte di merito preso in carico la relativa censura.
Pur richiamando la sentenza irrevocabile del Tribunale di Avezzano, invero, la Corte d’appello non ha valutato che la medesima condotta materiale qui reputata distrattiva, consistente nell’affitto d’azienda operato da RAGIONE_SOCIALE in favore della new-co RAGIONE_SOCIALE, riconducibile al medesimo centro d’interessi e corrente nello stesso sito, era stata già contestata all’imputato in termini di bancarott
semplice per aggravamento del dissesto, con conseguente necessità di verifica de ricorrenza, o meno, dell’idem factum, nei termini ut supra indicati.
Quanto ai rapporti tra le fattispecie in comparazione, va rilevato come, in di bancarotta semplice – punita indifferentemente a titolo di dolo o di c l’aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 le fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la man richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanzia dell’impresa fallita (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi Rv. 276920 dovendo il giudice di merito verificare, mediante un giudizio controfattuale qualora fossero state omesse le attività dispositive del patrimonio, si s comunque realizzato l’aggravamento del dissesto (V. Sez. n. 28848 del 21/09/2020, COGNOMEAlessandro, Rv. 279599 – 02), laddove, invece, in tem di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento ogget della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valori ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della c alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispett altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generato squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprendi necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in per dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanz creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevo volontà della condotta in concreto pericolosa (ex multis Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In altri termini, la fattispecie di bancarotta semplice – che resta assor più gravi reati fallimentari in virtù della clausola posta in esordio all’art. 2 configura nel caso in cui le operazioni si inquadrino nell’ambito di condotte comunque nell’interesse dell’impresa, configurandosi, invece, il de di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l’agente abbia dolosamente perseguit interesse proprio o di terzi estranei all’impresa (V. Sez. 5, n. 7417 del 01/0 Vecchio, Rv. 284230 – 02).
Nondimeno, la circostanza che siano diversi gli elementi strutturali d fattispecie penali considerate nei diversi procedimenti s’appalesa – come antici irrilevante, perché è sotto il profilo storico-empirico che deve essere valutata l’ o meno delle condotte ascritte al COGNOME, chiamato nel presente giudizio a rispo per il diverso reato di cui all’art. 216 I.f. e già giudicato, in ordine al contratto di affitto d’azienda, per bancarotta semplice per aggravamento del diss
Da tanto discende la necessità di una rivalutazione dei fatti in comparazione, preclusa a questa Corte di legittimità, al fine di valutare la sussistenza, o meno, della preclusione invocata.
Ove dovesse risultare che la distrazione qui contestata si fondi sulle medesime condotte materiali già separatamente giudicate, sarà inevitabile prendere atto dell’operatività della preclusione per precedente giudicato.
Solo se la Corte di merito, rivalutando gli atti di indagine acquisiti, individu ulteriori e diverse condotte materiali attraverso le quali si sarebbe concretizzato il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qui contestata potrà darsi seguito ad un nuovo giudizio.
L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento parziale del primo e del quarto motivo, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 219, comma primo, I. fall contestata in riferimento alla bancarotta patrimoniale RAGIONE_SOCIALE ed al diniego delle attenuanti generiche, nonché del terzo motivo, in ordine all’aumento disposto a titolo di continuazione.
4. Sono, invece, complessivamente infondati i residui motivi.
4.1. Le censure proposte con il primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all’aggravante di cui all’art. 219, comma primo, I. fall. i relazione alla bancarotta RAGIONE_SOCIALE, sono inammissibilmente formulate per la prima volta con il ricorso di legittimità e sono, comunque, manifestamente infondate.
Non risulta, invero, che il COGNOME abbia contestato, con l’atto d’appello, la ritenuta sussistenza della predetta aggravante, limitandosi a farvi riferimento solo per invocare una rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio.
Per altro verso, il ricorrente assume come la valutazione del danno, in termini di gravità, sia stata formulata alla stregua del valore dei beni oggetto di affit d’azienda, riportati nel capo d’imputazione, senza la necessaria verifica del correlativo pregiudizio per la massa dei creditori. Si deduce, inoltre, che l’esistenza dei beni sia stata meramente presunta, non avendo il curatore ricercato – all’esito della risoluzione del contratto un anno prima della scadenza – i beni nella disponibilità di RAGIONE_SOCIALE, limitandosi la sentenza impugnata a dare atto delle plurime richieste di consegna rivolte all’amministratore, rimaste inevase.
Trattasi di deduzioni non conducenti, al limite dell’inammissibilità.
In riferimento al punto della doglianza che censura la mancata ricerca dei beni ad opera del curatore, va rilevato che trattasi di deduzione in fatto, oltre che
contrastante con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato come, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita – e, dunque, anche della entità dei beni medesimi – può essere desunta dalla condotta dell’amministratore che ometta di indicare al curatore l’esistenza, destinazione ed ubicazione di beni aziendali (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, Rossi, Rv. 282643 – 01).
Sotto altro profilo, va rilevato come l’esistenza e la consistenza dei beni mai rinvenuti sia stata ritratta dal contratto di affitto di azienda stipulato tra la loca RAGIONE_SOCIALE e la locataria RAGIONE_SOCIALE, che ne hanno convenzionalmente indicato il valore; e tanto fonda una presunzione iuris tantum che il ricorrente aveva l’onere di contrastare, abdicandovi consapevolmente nella misura in cui ha omesso la consegna dei beni, procrastinando reiteratamente l’accesso del curatore, sino al perimento dei medesimi beni nell’incendio del deposito in cui sarebbero stati asseritamente custoditi.
La giurisprudenza assolutamente prevalente osserva, inoltre, che l’entità obiettiva del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, ed indipendentemente dalla relazione all’importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822 – 01) e che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, legge fall. si configura se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5 n. 48203 del 10/07/2017, COGNOME e altri, Rv. 271274 – 01; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, COGNOME Muni, Rv. 2174)03 – 01).
Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e a cui, quindi, ritiene di do dar seguito, le critiche articolate nel ricorso non riescono a vulnerare in modo determinante il discorso giustificativo complessivamente esternato nella sentenza al vaglio, sia che si consideri il valore delle merci, anche al netto di una quota di svalutazione per ammortamento, sia che si faccia riferimento alla distrazione dei relativi corrispettivi, derivanti dalla vendita delle stesse merci, di cui non è st possibile docurnentalmente ricostruire la destinazione, in considerazione della distruzione delle scritture contabili.
4.2. Il quarto motivo, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche, è infondato.
La Corte di merito ha, invero, ritenuto l’insussistenza dì positivi indica decisivi nella prospettiva invocata, alla luce della complessiva ricostruzione vicenda, valorizzando anche i fatti relativi all’incendio del deposito ed alla correlata, oggetto di declaratoria di prescrizione, in tal guisa rappresentan discorso giustificativo che si sottrae a censure nella presente sede di legit (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).
Per contro, le deduzioni del ricorrente lamentano la sottovalutazione circostanze di fatto (quali lo stato di salute dell’imputato, o l’aspi all’irrogazione di una pena suscettibile di sospensione condizionale) che la Cort merito ha implicitamente reputato recessive rispetto agli indicatori di gravità ind
Il motivo è, pertanto, infondato.
Da quanto sin qui argomentato discende l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME per essere i reati alla medesi ascritti estinti per morte dell’imputata.
La medesima sentenza deve essere, invece, annullata relativamente alla posizione di NOME, limitatamente al capo c (bancarotta RAGIONE_SOCIALE) rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Nel resto, il ricorso di COGNOME deve essere rigettato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di COGNOME perché reato è estinto per morte dell’imputata. Annulla la sentenza impugnata nei confro di NOME limitatamente al capo c (bancarotta RAGIONE_SOCIALE) con rinvio per giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto tale ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente