Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38134 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38134 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA Avverso l’ordinanza emessa in data 22/03/2024 (ore 14.05) dal G.i.p. del Tribunale di AVV_NOTAIO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamerito senza rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/03/2024 (ore 14.05), il G.i.p. del Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato il provvedimento emesso in data 13/03/2024 dal IAVV_NOTAIO della stessa città, con cui era stato applicato a COGNOME NOMENOME per la durata di anni otto, il d.a.spo. ex art. 6 I. n. 401 del 1989, unitamente all’obblig9, applicato p
la durata di quattro anni di presentarsi negli uffici di Polizia trenta minuti prima dopo l’inizio delle partite disputate dalla squadra dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre per cassazione il COGNOMECOGNOME a mezzo del pro rio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla violazione del ne bis in idem. Si deduce che, con altro provvedimento emesso in pari data (ma alle precedenti ore 13.30), il G.i.p. del Tribunale di AVV_NOTAIO aveva già convalidato il provvedimento del questore: la già intervenuta convalida imponeva pertanto l’annullamento della successiva ordinanza avente ad oggetto il medesimo provvedimento.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata valutazio e, da parte del G.i.p., dei fatti fatti indicati dall’autorità di P.S., non essendo preserite nel fasci processuale la cooia della comunicazione della notizia di reato redatta in data 05/02/2023 dalla RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, condividendo i rilievi compendiati nel primo motivo di ricorso e ritenendo assorbite le ulteriori doglianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Assume invero rilievo assorbente la violazione del principio del ne bis in idem, prospettata dalla difesa e condivisa in questa sede dal AVV_NOTAIO.
Risulta pacificamente, infatti, che una prima ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO era stata emessa alle 13.30 del 22/03/2024: ordinanza anch’essa impugnata con ricorso per cassazione, esaminato in data odierna da questo Collegio.
Altrettanto pacifico deve ritenersi il fatto che, con tale prima ordinanza, i G.i.p. del Tribunale di AVV_NOTAIO aveva consumato il proprio potele di convalida dell’obbligo di presentazione alla P.G., irrogato al COGNOME dal AVV_NOTAIO unitamente al divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 6 I. n. 401 del 1989. Da ciò consegue l’illegittimi dell’ulteriore ordinanza emessa dal G.i.p. milanese nella stessa giornata del 22/03/2024, alle ore 14.05 (ovvero subito dopo la scadenza del termine a disposizione della difesa per esercitare il proprio diritto di difesa co0 la produzione di memorie, documenti, ecc.).
E’ appena il caso di porre in evidenza, conclusivamente, che ‘annullamento di tale ordinanza resta del tutto privo di effetti quanto al precedente provvedimento di convalida, emesso – come già ricordato – alle cre 13.30 dello
stesso 22/03/2024, che è stato oggetto di autonoma impugnazione proposta dal COGNOME.
Quanto precede impone l’annullamento senza rinvio :Iell’impugnata ordinanza limitatamente all’obbligo di presentazione alla P.G. imposto dal AVV_NOTAIO con il provvedimento emesso in data 13/03/2024 (obbligo di cui relativamente alla odierna impugnazione – deve dichiararsi la perdita di efficacia). La Cancelleria provvederà alla comunicazione del dispositivo (lella presente sentenza al AVV_NOTAIO.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo di presentazione alla P.G. e dichiara cessata l’efficacia del provvedimetb del AVV_NOTAIO del 13/03/2024. Manda la Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso il 10 settembre 2024
Il Presid(