Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7717 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7717 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE BUNALE1DI TARANTO
nel procedimento a carico di:
NOMECOGNOMENOME nato a TARANTO il 27/10/1987
avverso l’ordinanza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha, in accoglimento dell’istanza proposta da NOME COGNOME, rideterminato (in anni 5 mesi 4 di reclusione) la pena detentiva inflitta al medesimo con sentenza emessa in data 06/02/2017 dalla Corte di Appello di Lecce, in ragione della declaratoria di incostituzionalità, con sentenza della Corte Costituzionale n.40 del 23.01.2019, dell’art. 73 comma 1 dpr 309/90.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto denunciando la violazione, da parte del G.E., del principio del ne bis in idem, dal momento che, con precedente ordinanza n. 249/2019 emessa il 27/11/2019, la Corte di appello di Lecce aveva già operato la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza emessa dalla medesima Corte il 06/02/2017.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilit del ricorso per carenza di interesse in capo al Procuratore della Repubblica ricorrente, dal momento che la misura della pena inflitta al COGNOME risultava essere stata rideterminata nella stessa entità da entrambi i giudici dell’esecuzione, con la conseguenza che, dall’accoglimento del ricorso, il PM non ricaverebbe alcuna situazione più vantaggiosa.
La Difesa di COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Taranto è fondato.
Il Giudice dell’esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha violato il principio del ne bis in idem, pacificamente applicabile al procedimento d’esecuzione, avendo provveduto su incidente di esecuzione proposto dal condannato, avente ad oggetto la richiesta di rideternninazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d’appello di Lecce per effetto della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 laddove prevede come pena minima edittale la reclusione di otto anni invece che di sei), su cui il G.E. si era già pronunciato.
Va ricordato che il principio del ne bis in idem permea l’intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalit
connaturate al sistema. A tale divieto va, pertanto, attribuito, il ruolo di principio genera dell’ordinamento dal quale, a norma del secondo comma dell’art. 12 preleggi, il giudice non
può prescindere quale necessario referente dell’interpretazione logico – sistematica.;
questa Corte ha più volte affermato (Sez. 1, Sentenza n. 1285 del 2009; Sez. 1, n. 34625
del 19/04/2013 – dep. 09/08/2013, COGNOME, Rv. 257092) che il divieto del bis in idem è
principio generale dell’ordinamento, finalizzato ad evitare che per lo “stesso fatto” – inteso, ai fini della preclusione connessa al predetto principio, come corrispondenza storico –
naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costituti del reato (condotta, evento, nesso casuale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di
luogo e di persona, (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799; Cass., Sez. 1,
21 aprile 2006, n. 19787, rv. 234176; Cass., Sez. 2″, 18 aprile 2008, n. 21035, rv. 240106)
–
si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l’uno
indipendentemente dall’altro.
4.Contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore generale presso questa Corte, sussiste in capo al Procuratore ricorrente l’interesse a ricorrere al fine di rimuovere dall’ordinamento un provvedimento emesso contra legem, in violazione di un principio fondamentale quale quello del ne bis in idem: né a diverso avviso può condurre l’argomentazione per cui la decisione assunta con il provvedimento impugnato fosse identica a quella precedentemente assunta dal G.E., in quanto l’interesse, concreto e attuale in capo alla parte pubblica ricorrente, è quello di evitare, per evidenti ragioni razionalità, che, in relazione alla medesima domanda, si svolgano più procedimenti, si emettano provvedimenti l’uno indipendente dall’altro, e si verifichi una duplicità di decisioni.
COGNOME La violazione del divieto di un secondo giudizio non può che condurre all’annullamento senza rinvio del provvedimento oggi impugnato dalla pubblica accusa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 18/12/2024