Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46851 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46851 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a QUARTU SANT’ELENA (CA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata in Colombia il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME in Colombia il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME in Colombia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa NOME COGNOME, che, all’esito della discussione, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi. uditi i Difensori:
è presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di CAGLIARI, in difesa di COGNOME NOME NOME, il quale, dopo aver esposto i motivi di ricorso, insiste per l’accoglimento dello stesso;
è presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di C:AGLIARI, in difesa di COGNOME NOME, il quale, non concordando con le conclusioni del P.G., dopo aver esposto ampiamente i motivi di impugnazione, conclude chiedendo l’annullamento della sentenza;
è presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di CAGLIAR], in difesa di NOME COGNOME, che illustra i motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento degli stessi domandando l’annullamento della sentenza impugnata;
in difesa del ricorrente NOME COGNOME è presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di CAGLIARI, che, dopo aver esposto i motivi principali del ricorso e riportandosi nel resto all’atto scritto, insiste per l’accoglimento;
è presente anche l’AVV_NOTAIO, del Foro di PADOVA, in difesa di COGNOME NOME, il quale, dopo aver illustrato i motivi di ricorso, conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE il 5 ottobre 2022, in parziale riforma della sent appellata dagli imputati, con cui il G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 24 ottobre 2018, del giudizio abbreviato, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili (tutti tranne COGNOME NOME) di partecipazione ad associazione volta al narcotr in particolare all’approvvigionamento dalla Colombia di cocaina e di hashish, da distribui Italia e specialmente in Sardegna (capo n. 1 dell’editto), ed inoltre (tutti) della vi dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (COGNOME NOME: capi nn. 3, 4, 5 e 7; COGNOME NOME: capi nn. 3, 7 e 9; COGNOME NOME: capo n. 3; COGNOME NOME: capo n. e COGNOME NOME: capo n. 12), fatti commessi negli anni 2012-2013, in conseguenza condannando ciascuno, con le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ebbene, ha dichiarato non doversi proceder confronti di COGNOME NOME NOME relazione al capo n. 5) dell’imputazione, per essere il reato e per intervenuta prescrizione, eliminando la relativa pena, e ha ridetermiNOME nei confront tutti, riducendole, le sanzioni; con conferma nel resto.
Ricorrono per la cassazione della sentenza COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tramite distinti atti impugnazione curati da Difensori di fiducia, denunziando violazione di legge e difetto motivazione.
In particolare, COGNOME NOME NOMEricorso dell’AVV_NOTAIO del Foro di Caglia si affida a tre motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e difett motivazione.
3.1. Con il primo motivo censura violazione degli artt. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 1 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in punto di individuazione dei singoli elemen costitutivi la fattispecie associativa sub n. 1 dell’editto.
La sentenza impugnata non avrebbe superato in maniera adeguata il rilievo difensivo sviluppato nell’atto di appello in punto di an della responsabilità, con particolare riferimento all’osservazione secondo cui l’intervenuta assoluzione in primo grado del preteso finanziato dell’associazione avrebbe fatto crollare tutta l’impalcatura accusatoria, essendo vistosamen illogico pensare ad un’associazione protesa al narcotraffico composta da soggetti in condizio economiche assai precarie e addirittura prossime alla miseria. La emersa mancanza di risorse materiali non potrebbe essere sostituita dalla prova della commissione di singoli episodi ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo dimostrato che il denaro ricavato nelle singo occasioni costituisca il sostegno finanziario ulteriore in grado di tenere in piedi, a un’associazione.
3.2. Oggetto dell’ulteriore motivo è mancanza, contraddittorietà ed illogicità de motivazione e violazione degli artt. 133 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. quanto a rideterminazione della pena. Non si comprende, ad avviso del ricorrente, perché la Corte d appello abbia ridetermiNOME in melius le pene per i soli reati di cui ai capi nn. 1) e 4), lascia invece invariate le pene per i reati di cui ai nn. 3) e 7): infatti, la constatazione dei merito (alla p. 100) circa il tempo trascorso dai fatti e la condotta positiva successiva tenuta dall’imputato, circostanze riconducibili all’art. 133, comma 2, n. 3, cod. pen., av dovuto produrre effetti migliorativi anche in relazione agli ulteriori capi di accusa.
3.3. Con il terzo motivo COGNOME NOME si duole di omessa motivazione in relazione ai crite adottati dalla Corte territoriale per individuare le pene dei reati-fine: non ess giustificazione al riguardo – si assume – risulterebbe impossibile sottoporre a vaglio cri relativa statuizione.
COGNOME NOME (assistita dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE) affida a dodici motivi con i quali lamenta violazione di legge (tutti i motivi tranne l’ot nono) e vizio di motivazione (l’ottavo ed il nono motivo).
4.1 Con il primo motivo censura violazione del principio di correlazione tra accusa sentenza (artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu, 516-522 cod. proc. pen.), per essere sta l’imputata tratta a giudizio per un fatto, cioè la partecipazione ad associazione dedi narcotraffico, come si legge nella richiesta di rinvio a giudizio, ma invece giudicata per un fatto assolutamente diverso, ossia la promozione e la organizzazione dell’associazione, peralt decisamente più grave, ed in maniera inaspettata ed imprevedibile per l’imputata e, dunque, senza poter articolare mezzi istruttori al riguardo e, in ultima analisi, senza potersi difen
Tale questione, già posta con l’appello, è stata disattesa dalla Corte territorial decisione incondivisibile siccome in contrasto – si sottolinea – con la giurisprudenza della costituzionale, quella di legittimità e quella sovranazionale, i cui precedenti si rich ampiamente nel ricorso: donde, ad avviso del ricorrente, la nullità della sentenza ai sensi combiNOME disposto degli art. 522 e 604 cod. proc. pen.
4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ulteriore violazione del principio correlazione tra accusa e sentenza (artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu, 516-522 cod. proc. pen. per essere stata l’imputata tratta a giudizio per un fatto storicamente e cronologicamente determiNOME ma condannata, invece, per condotte asseritamente poste in essere in periodi differenti e dalle quali non si è potuta difendere perché estranee al capo di imputazione.
Infatti, secondo il capo di accusa, l’imputata avrebbe fatto parte dell’associaz dall’aprile 2013 al giugno 2014, mentre la motivazione della sentenza impugnata avrebbe preso in considerazione un periodo più esteso comprendente episodi del tutto estranei rispett alla vicenda concretamente contestata, traendo spunto da tali episodi per ricavarne l’esisten dell’associazione, la permanenza del vincolo e la durata dell’attività (p. 19 del ric tuttavia, su tali circostanze (quali lettere di COGNOME di febbraio 2013, informativa dei
marzo 2013, trasferte all’estero di settembre e dicembre 2012, ritenute effettuate a sco illecito, telefonate di dicembre 2012 e marzo 2013) l’imputata – si assume – non aveva pres posizione in quanto estranee ai capi di imputazione.
4.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 24 e 111 Co e 7 Cedu e 268 e 271 cod. proc. pen., per essere state utilizzate delle intercettazio conversazioni i cui contenuti sono stati tradotti dal gergo ispanico / colombiano senza alc indicazione dell’identità del traduttore e conseguentemente delle sue effettive competenze.
Rammentato che l’ossatura portante della sentenza è costruita da conversazioni e messaggi telefonici in gergo spagnolo / colombiano (che si indicano) tradotti nel corso de indagini preliminari, non si comprenderebbe se la traduzione si stata curata dal secon ausiliario, subentrato alla sig.ra COGNOMECOGNOME peraltro incaricata di trascrivere tre soli RIT e RIT, il sig. COGNOME, ovvero da altra e sconosciuta persona (pp. 22-23 del ricorso): la conoscenza dell’identità dell’autore e, conseguentemente, della sua effettiva competenza sarebbe causativa di nullità della prova, come ritenuto non solo dalla dottrina ma anche da Corte di legittimità, richiamandosi più precedenti stimati pertinenti.
Il diverso indirizzo giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata sarebb minoritario e comunque non applicabile al caso di specie.
Si chiede, pertanto, dichiararsi la inutilizzabilità delle intercettazioni e, operata la resistenza”, annullare la sentenza impugnata “con l’assoluzione dell’imputata per non aver commesso il fatto” (così alla p. 24 del ricorso).
4.4. Con il quarto motivo deduce ancora violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu e 603, comma 1 e 3, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale – illegittimame rigettato la richiesta tempestivamente formulata dalla Difesa di ammettere una consulenza tecnica trascrittiva delle conversazioni, essendo ignota l’identità del traduttore nomiNOME polizia giudiziaria e, dunque, inaffidabile l’esito della stessa.
Si rammenta avere con l’atto di appello, in linea subordinata rispetto alla richies declaratoria di inutilizzabilità delle conversazioni, chiesto una perizia trascrittiva, i della emersa inaffidabilità delle trascrizioni della polizia giudiziaria, di cui si è det che precede, pur essendo consapevole di avere chiesto il giudizio abbreviato allo stato deg atti, e di avere ricevuto dalla Corte territoriale una laconica, insoddisfacente, risposta r con cui ci si limita a richiamare la scelta del rito a prova contratta, in violazione del cod. proc. pen.
4.5. Oggetto del quinto motivo di impugnazione è la violazione degli artt. 24 e 111 Cost 6 e 7 Cedu e 603, comma 1 e 3, cod. proc. pen., per avere la Corte territorial illegittimamente – applicato la disciplina della rinnovazione della istruzione dibattimen appello, disattendendo la richiesta, tempestivamente formulata dalla Difesa, di esaminar testimoni in grado di dimostrare lo scopo lecito delle numerose trasferte effettuate all’e dalla ricorrente, trasferte non menzionate nel capo di imputazione e ciononostante – si stim illegittimamente – menzionate nella sentenza di condanna.
Avendo i Giudici tratto elementi di convinzione arca la penale responsabilità dell’imput da viaggi all’estero effettuati in periodi non ricompresi nei capi di imputazione, si è ch poter ascoltare testimoni che potessero chiarire i motivi – del tutto leciti – di tali spo per andare a trovare congiunti, appunto indicati come testi, ma la Corte territorial rigettato tale richiesta con la motivazione che si rinviene alle pp. 59-60 della sentenza e c contesta, ritenendola illegittima, poiché violativa del diritto di difendersi provando.
4.6. Con il sesto motivo lamenta violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu e 74 d d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte territoriale applicato erroneamente la disciplin reato associativo difettandone gli elementi oggettivi, pur dando atto di tale lacuna la s sentenza.
Evidenziato che il P.M. all’esito del dibattimento di primo grado aveva chiesto l’assoluz di tutti gli imputati dalla contestazione di cui al capo n. 1), si sottolinea la mancanza di specie degli elementi costitutivi del reato associativo ossia 1: ) un gruppo di almen persone i cui componenti siano legati da affectio societatis; 2) un apporto individuale apprezzabile e non episodico; 3) una organizzazione stabile e permanente; 4) la coscienza e volontà del singolo di partecipare contribuendo alla vita del gruppo; e si assume che elementi nel caso concreto non sussisterebbero. Anzi, ad avviso della ricorrent emergerebbero dall’istruttoria plurimi elementi di fatto che depongono in senso contrario: discontinuità dei canali di rifornimento della droga; la mancanza di mezzi, tali non pot essere le proprie auto ed i telefoni personali o la disponibilità, peraltro per un limitato di tempo, di una casa nel Lazio da cui poi i locatori venivano sfrattati per morosi addirittura, emergendo dal contenuto delle intercettazioni la povertà degli imputati, pr denaro per comprare il biglietto del treno, tanto da dover chiedere aiuto, e persino di sold ricaricare il telefonino, e la circostanza che COGNOME NOME si prostituiva per viv richiama l’attenzione anche sulla assenza di una cassa comune dei pretesi sodali.
I tre reati-satellite (capi nn. 3, 7 e 9) per i quali è stata condannata l’imputata sa tre episodi isolati, slegati tra loro, diversi per partecipazione soggettiva e per moda realizzazione concreta, commessi in un limitato arco temporale, mere violazioni degli artt. del d.P.R. n. 309 del 1990 e 110 cod. pen. comunque non indicative della esistenza del reat associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Sarebbe illogica la valorizzazione nella sentenza di condanna dei plurimi viaggi effettu all’estero allorchè la stessa sentenza di primo grado riconosce essere stato effettuato corriere COGNOME un unico viaggio per conto del gruppo criminale.
Illogica appare, ad avviso della ricorrente, anche l’affermazione dell’esistenza di un gru criminale “misto”, mentre in base alle emergenze istruttorie sarebbe più logico ritenere ch sardi fossero episodici compratori di droga da un pre-esistente gruppo colombiano.
4.7. Tramite il settimo motivo, svolto in linea subordinata rispetto ai precede l’imputata censura la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu e 74 del d.P.R. n. del 1990, per avere la Corte di appello applicato erroneamente la disciplina del re
associativo, riconoscendo alla ricorrente la posizione apicale in difetto, tuttavia, dei r stabiliti dalla legge e ritenuti dalla giurisprudenza. Dal contenuto delle intercettazion richiamano emergerebbe un ruolo assolutamente defilato della donna, sempre subordinata a COGNOME e a COGNOME, al più mera esecutrice e non già organizzatrice né promotrice (le consolidate nozioni si richiamano) e persino il contributo nei reati-fine di cui ai capi nn. dell’editto sarebbe di minima importanza, mentre quanto al capo n. 9) vi sarebbe stato un ver e proprio travisamento nella valutazione del contenuto delle conversazioni, con inversione d ruoli di compratore e venditore e, risultando la donna l’acquirente e non chi cede la drog fatto non sussisterebbe.
4.8. Con l’ottavo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione riferimento al reato di cui al capo n. 9) dell’editto.
Il reato così come ricostruito in sentenza presenterebbe vistose aporie logiche che ritengono insuperabili e causative di nullità della sentenza: sembra, infatti, che la medes partita di droga sia – ma inconciliabilmente – diretta sia verso il Veneto che verso la Sard i ruoli che si attribuiscono in sentenza ai coimputati COGNOME e COGNOME, che interagiscono co ricorrente nei capi nn. 7) e 9), paiono incompatibili – si stima – con elementari considera logiche; sarebbe improbabile, perché troppo rischioso rispetto ai controlli di polizia, donna abbia portato con sé degli “assaggi” di droga dalla Sardegna in continente e viceversa.
4.9. Con il nono motivo COGNOME NOME denunzia contraddittorietà della motivazione della sentenza rispetto ad atti decisivi del processo e, in particolare, al cont delle intercettazioni telefoniche come trascritte a cura della polizia giudiziaria con riferim reato contestato al capo n. 9).
Come accenNOME nel precedente motivo, dalla stessa trascrizione del colloquio del 4 agosto 2013, emerge essere l’uomo a promettere i “bocconcini” alla donna e non già il contrario; sovvertimento della – erronea – costruzione in fatto del Giudice di merito sarebbe raffor dalla lettura del contenuto delle conversazioni intercorse il 10 agosto 2013.
4.10. Con il decimo motivo si deduce violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., 6 e Cedu, 1 della legge n. 134 del 2021, 24 del d. Igs. n. 150 del 2022 e 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., «poiché successivamente alla pronuncia della sentenza in secondo grado veniva nove/lato il codice di rito con la previsione del riduzione della pena inflitta in seguito a giudizio abbreviato in caso di mancata proposiz dell’appello; soluzione di carattere sostanziale la cui disapplicazione nei confronti dell’im determinerebbe un’illegittimità evidente e contrasterebbe col principio di legalità sostanz (così alla p. 53 del ricorso).
Premesso che l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla c.d. “riformaCartabia” ha valore sostanziale rilevante ex art. 2 cod. pen., come affermato anche dalla giurisprudenza di merito (si cita Trib. Perugia, ord. 18 gennaio 2023), che ha riconosciut facoltà dell’imputato di essere rimesso in termini per essere ammesso al giudizio abbreviat essendo decaduto dalla relativa facoltà, si domanda espressamente nel ricorso quanto segue:
«la ricorrente deve essere rimessa In termini per esercitare il suo diritto di non form appello avverso la sentenza di prime cure, scelta che le consentirebbe una riduzione di pen certamente superiore a quella ottenuta con la sentenza impugnata si chiede in defini l’annullamento della decisione impugnata con rinvio al giudice competente per la rimessione i termini dell’imputata per esercitare le sue facoltà processuali di legge» (così alla p. 55 del ricorso); e, in subordine, si domanda di sollevare questione di legittimità costituzionale novella in ragione della mancata previsione – che si stima costituzionalmente illegittima tale facoltà.
4.11. L’undicesimo motivo ha ad oggetto la violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., e 7 Cedu, 1 della legge n. 134 del 2021, 24 del d. Igs. n. 150 del 2022 e 599-bis cod. pr pen., «poiché successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado veniva novellato il codice di rito con l’esclusione di ogni preclusione al concordato sulla pena con rinun motivi d’appello, modifica di indubbie conseguenze sostanziali nei confronti della ricorre che non aveva l’opportunità di formulare una richiesta in proposito a causa delle allora vig preclusioni» (così alla p. 56 del ricorso).
Poiché la novella ha elimiNOME limiti oggettivi alla proponibilità del “patteggiame appello”, che ora, a differenza di prima, è ammissibile anche per i reati associativi, ad a della Difesa, «la ricorrente deve essere rimessa in termini per esercitare il suo diritt formulare proposta di concordato sui motivi d’appello, scelta che le consentirebbe un riduzione di pena certamente superiore a quella ottenuta con la sentenza impugnata L.] si chiede in definitiva l’annullamento della decisione impugnata con rinvio al giudice competen per la rimessione in termini dell’imputata per esercitare le sue facoltà processuali di l (così alle pp. 57-58 del ricorso); e, in subordine, si domanda di sollevare question legittimità costituzionale della novella in ragione della mancata previsione – che si costituzionalmente illegittima – di tale facoltà, attesi citi importanti effetti sostanziali alla scelta processuale in questione.
4.12. Con l’ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu, 1 cod. pen. e 74, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte di appello applicat erroneamente la disciplina circostanziale del reato associativo contestato sub n. 1) dell’editto, avendo l’imputata nell’interrogatorio dell’Il maggio 2017 e nelle dichiarazioni spontane appello collaborato nella ricostruzione dei fatti di cui ai capi nn. 3) e 7), ammettendo il coinvolgimento negli stessi, avendo negato la propria partecipazione ai reati di cui ai capi 1) e 9), avendo, comunque, chiarito lealmente molti fatti ed avendo accusato i coimputati sfruttamento della prostituzione, così assicurando – si ritiene – le prove del reato.
4.13. Con memoria in data 26 settembre 2023 il Difensore di COGNOME NOME ha effettuato le seguenti puntualizzazioni in relazione ai motivi di ricorso già svolti con motivo (pp. 1-3 della memoria) e con l’undicesimo motivo (pp. 3-13) di ricorso:
quanto alla dedotta mancanza nel caso di specie degli estremi del reato associativo, come riconosciuto – si assume – in sentenza, si richiama recentissimo precedente di legittimit
ordine agli elementi costitutivi della fattispecie associativa (tra cui, Sez. 6, n. 12/01/2023, dep. 03/03/2023, NOME ed NOME, non mass.), elementi ch difetterebbero radicalmente nel caso di specie;
quanto alla lamentata illegittimità della preclusione per l’imputata di avanzare richiesta di concordato sulla pena con rinuncia a motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., si richiamano e si confutano analiticamente i vari argomenti svolti nella parte mo della richiamata sentenza di Sez. 6, n. 9188 del 12/01/2023, deo. 03/03/2023, NOME (sub n. 5.6. del “considerato in diritto”, pp. 18-20), per disattendere la richiesta anche processo avanzata di annullamento con rinvio della sentenza onde consentire alla Difesa di avanzare istanza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., che era preclusa prima della nov di cui al d.lgs. n. 150 del 2022: la tesi della Difesa, ampiamente svolta nella memoria, è c novella, nell’eliminare limiti oggettivi prima vigenti alla possibilità di benef “concordato in appello” (nel caso di specie, esclusione dei reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., tra i quali l’associazione volta al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), abbia prodotto effetti sostanziali e non solo procedurali.
La difesa di COGNOME NOME (AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE) è affidat tre motivi con i quali denuncia vizio di motivazione (tutti i motivi) e violazione di secondo ed il terzo motivo).
5.1. Premesso che l’imputato è stato riconosciuto responsabile soltanto del capo n. 3) della rubrica, con il primo motivo di impugnazione si censura la ritenuta manifesta illogic contraddittorietà della motivazione con riferimento al capo “II1.2.c”, p. 74 della sentenza, per avere trascurato una circostanza determinante nella prospettiva della difesa, avere cioè coimputata COGNOME NOME dichiarato al P.M. nel corso dell’interrogatorio de maggio 2017 (allegato al ricorso) di non sapere il nome di COGNOME, ma di averlo appreso so dalla lettura dell’ordinanza, e di ritenere lo stesso non coinvolto nel reato di cui al cap essendo soltanto presente all’episodio perché portato da NOME COGNOME, e di non avere mai assistito o partecipato a discorsi sulla droga fatti quando era presente COGNOME. Tale circos sarebbe incompatibile con la ricostruzione operata nella sentenza impugnata.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia illegittimità ed erroneità della sentenz relazione al mancato riconoscimento del contributo causale di minima importanza ex art. 114 cod. pen., avendo, in realtà, l’imputato soltanto acquistato biglietti di viaggio ed accompag NOME COGNOME COGNOME viaggio in auto da Civitavecchia a Livorno, ascoltando i racconti di COGNOME, c che, però, non è idoneo a far ritenere dimostrato il contributo partecipativo al reato ov costituisce un comportamento sicuramente marginale.
5.3. Oggetto del terzo motivo è la ritenuta violazione degli artt. 132 e 133 ed il viz motivazione quanto alla mancata spiegazione delle ragioni che hanno indotto la Corte all scelta del trattamento sanzioNOMErio, con particolare riferimento al discostamento in aumen della pena pecuniaria rispetto al minimo edittale.
NOME COGNOME NOME (con l’AVV_NOTAIO del Foro di Padova) si affida a due motivi con i quali lamenta violazione di legge (entrambi i motivi) e viz o di motivazione (il secondo motivo).
6.1. In particolare, con il primo motivo censura la violazione degli artt. 74 del d.P. 309 del 1990 e 6, par. nn. 2 e 3, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, anche quan alla presunzione di innocenza e al riconosciuto diritto ad un equo proc:esso, in relazione a si stima, illegittima ed erronea – individuazione degli elementi costitutivi dell’associazion ruolo nella stessa di partecipe di COGNOME NOME. Richiamati plurimi precedenti d legittimità e anche sovranazionali stimati pertinenti in tema di elementi strutturali del r cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e di presunzione di innocenza, la sentenza impugna ad avviso del ricorrente, non dimostrerebbe l’esistenza né di un’organizzazione, né di programma né dell’affectio societatis. Anzitutto, confrontando l’ordinanza custodiale con la sentenza di primo grado e con quella di appello emergerebbe avere i decidenti via via delineat tre modi diversi, quanto ad intensità, di partecipazione dell’imputato (rispettivame stabilmente; all’occorrenza; in diverse occasioni), partecipazione, comunque, no univocamente definita dal punto di vista temporale; in ogni caso, sarebbe emerso un unico episodio in cui l’imputato ha trasportato 950 grammi di cocaina in auto ed è stato arrest senza però che sia emersa la disponibilità da parte dello stesso di mezzi, di strumenti o di c che possano dimostrare il vincolo associativo.
6.2. Con il secondo motivo denuncia promiscuamente vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rispetto al contenuto conversazioni intercettate e trascritte dalla polizia giudiziaria in ordine al ruolo di par reato associativo ed inoltre violazione degli artt. 190, 192, 194, 196, 495, 220 e 603 cod. p pen. e 6, parr. nn. 2 e 3 della Convenzione europea, anche quanto al riconosciuto diritto ad equo processo, e omessa valutazione ovvero travisamento di una prova decisiva per l’innocenza dell’imputato. Il riferimento è a stralci – che si riferiscono – delle conversaz ha partecipato NOME COGNOME NOME, intercettate nei giorni 13 giugno 2013, 10, 12, 13 14 e 31 luglio 2013, da cui emergerebbero, oltre a varie chiacchiere irrilevanti: la prova assenza di consapevolezza di fare parte di un’organizzazione; il timore dell’imputato di far viaggio come corriere; la non conoscenza da parte dello stesso del luogo dove si trovava l droga; la volontà di guadagnare i soldi per sé e la propria famiglia, non già di contribu formare una “cassa comune”; la disponibilità di un solo telefono, peraltro fornito all’imp dall’azienda per la quale lavorava; la mancanza di un programma criminale.
7.COGNOME COGNOME NOME (con gli Avvocati NOME COGNOME del Foro di RAGIONE_SOCIALE ed NOME COGNOME del Foro di RAGIONE_SOCIALE) si affida a tre motivi con i quali denuncia violazione legge (tutti i motivi) ed anche vizio di motivazione (il terzo motivo).
7.1. Con il primo motivo il ricorrente premette che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a rifarsi per relationem a quella di primo grado senza confrontarsi con i motivi svolti i appello e che la condanna sarebbe costruita su di un “copia e incolla” di atti di indagi sostanzialmente basata sul pregiudizio, in senso tecnico, per essere stato COGNOME NOME arrestato e condanNOME per detenzione illecita di ingente quantitativo di droga, fa commesso a RAGIONE_SOCIALE il 24 settembre 2013 (risultando quindi ininterrottamente detenuto per più di sette anni, dal 24 settembre 2013 al novembre 2021), vicenda “milanese” che tuttavia non avrebbe nessun collegamento con i fatti “sardi” per cui è processo, e che mancherebbero a carico del ricorrente intercettazioni di conversazioni o di messaggi che lo coinvolga sequestri di stupefacente o altre emergenze istruttorie.
Ciò posto, lamenta la violazione degli artt. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. pr pen., poiché mancherebbe la prova che il ricorrente si sia mai associato, difettan radicalmente nel caso di specie una struttura organizzativa, un programma stabile e l’affectio societatis, tanto che il P.M. all’esito del primo grado ha chiesto l’assoluzione dal re associativo per insussistenza del fatto valorizzando anche la mancanza o, comunque, la pochezza dei mezzi a disposizione. L’unico elemento emerso nei confronti di NOME è la presenza dello stesso il 7 luglio 2013, ospite insieme ad altro coimputato origine colombiana, a casa di NOME COGNOME a Civitavecchia. Significativo, peraltro, che nessu reazione vi sia tra i pretesi consociati, intercettati e monitorati dalla polizia giud momento dell’arresto del ricorrente, avvenuto – si è visto – il 24 settembre 2013.
La partecipazione associativa, dunque, sarebbe insussistente; al più, potrebbe ipotizzarsi mero concorso ex art. 110 cod. pen. – 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
7.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione di norme di leg processuale, per avere la Corte territoriale disatteso senza motivazione o con motivazione non adeguata la questione, che era stata posta dalla Difesa, circa la dedotta mancanza d motivazione, che sarebbe fondata, ad avviso del ricorrente, su meri rinvii per relationem e “copia incolla” acriticamente riportati e causativi di nullità della sentenza.
7.3. Con l’ultimo motivo censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità del sentenza in relazione all’affermazione di penale responsabilità per i capi nn. 1) (art. 7 d.P.R. n. 309 del 1990) e 6) (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) dell’editto, risulta sentenza illogicamente l’imputato inserito, benchè – si ritiene – in totale assenza di pro ben due gruppi di narcotrafficanti colombiani, e ciò soltanto in base al precedente per la distinta ed autonoma – vicenda della detenzione illecita di droga a RAGIONE_SOCIALE il 24 settem 2013, alla sottolineatura della origine colombiana dell’uomo e alla constatazione della effet presenza dell’uomo il 7 luglio 2013 insieme a COGNOME a Civitavecchia, nonostante manchi la prov che quell’incontro abbia contenuto illecito.
Del pari, dell’episodio di cui al capo n. 6) mancherebbe ogni prova, non potendos trascurare che a carico di COGNOME NOME, benchè pediNOME ed intercettato tra il 1 ed il 28 agosto 2013, non sia emerso nulla.
Il convincimento giudiziale sarebbe, in sostanza, basato tutto sulla vicenda milanese: «il riferimento è sempre all’arresto di RAGIONE_SOCIALE, in un ragionamento circolare in cui ciò che essere dimostrato è dato come assunto inziale, usato sia come causa che come conseguenza di ciò che si afferma» (così alla p. 16 del ricorso).
Si chiede, dunque, da parte di tutti i ricorrenti l’annullamento della sentenza impugnata
E’ stata tempestivamente richiesta la trattazione orale del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che i reati contestati si prescriveranno non prima del 9 novembre 2037, i ricorsi nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME sono fondat mentre risultano infondati quelli di COGNOME NOMENOME NOME COGNOME NOME NOME di COGNOME NOME; per le seguenti ragioni.
Si prenda le mosse dalla posizione del ritenuto capo dell’associazione, COGNOME NOME che è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai nn. 1), 3), 5) e 7) dell’editto.
2.1. Con il primo motivo, come si è visto, si lamenta violazione degli artt. 74 del d.P.R 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in punto di individuazione dei singoli elementi costitutivi la fattispecie associativa sub n. 1) dell’editto, con particolare riferimento alla mancata individuazione del “finanziatore” e di risorse materiali.
Il motivo risulta meramente ripetitivo del contenuto dell’appello, che ha ricevuto risp da stimarsi sufficienti, non incongrue e non illogiche alle pp. 95-99 della sentenza impugn e, già prima, alle pp. 156-161 di quella di primo grado, sentenze che, lette congiuntament delineano in maniera adeguata l’esistenza dell’associazione, con programma, divisione di compiti e mezzi sufficienti e, nell’ambito di essa, il ruolo di vertice nella stessa di NOME
Con particolare riferimento alla mancanza di disponibilità economica talora emersa di NOME e della coimputata COGNOME NOME, i Giudici di merito prendono in considerazione ta circostanza e la risolvono descrivendo le difficoltà economiche come effetto dei sequest operati dalla polizia giudiziaria (p. 161 della decisione del Tribunale), spiegando comunque, tali aporie non hanno impedito di movimentare significative quantità di stupefacent (p. 96 della sentenza di appello). Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorrente non il necessario confronto.
Quanto alla lamentata violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., è appena il caso osservare che «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in guanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilltà, inammissibilità o decadenz espressamente disposto dall’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosse non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M, RV. 274191-02) e che «In
tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. pen., né ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere s nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittori manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provved impugNOME ovvero da NOME atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196-02).
2.2. Con il secondo motivo, come in precedenza riferito, si censurano mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e violazione degli artt. 133 cod. pen. e 19 proc. pen. quanto alla rideterminazione della pena: ad avviso del ricorrente, non si comprend perché la Corte di appello abbia ridetermiNOME in melius le pene per i soli reati di cui ai capi nn. 1) e 4), lasciando, invece, invariate le pene per i reati di cui ai nn. 3) e 7) dell’editto.
Al riguardo è agevole constatare che, nell’ambito di una valutazione complessivamente migliorativa del trattamento sanzioNOMErio (che si riduce sensibilmente, da dodici ann reclusione a dieci anni e otto mesi, v. pp. 100-101 della sentenza impugnata) si rinviene censurata – valutazione della Corte di merito, che comunque è frutto di valutazio discrezionale di merito e che risulta non illegittima né manifestamente illogica.
2.3. Quanto, infine, all’ultimo motivo, con cui si denunzia omessa motivazione in relazion ai criteri adottati dalla Corte territoriale per individuare le pene dei reati-fine, in eff 100-101 non si rinviene motivazione degli aumenti di pena. Tuttavia, essendo gli stess particolarmente contenuti (un anno e sei mesi di reclusione per il capo n. 3; due mesi reclusione per il capo n. 4; ed un anno di reclusione per il capo n. 7) rispetto alle pene e per ciascuno previste, partendo da un minimo di sei anni di reclusione, può richiamar utilmente il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, 282269, secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato ris rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli NOME illeciti accer recentemente, inoltre, si è puntualizzato che «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzioNOMErio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagilata qualora individui aumenti di esig entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale confer dall’art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/22, COGNOME, R.v. 284005).
Discende il rigetto del ricorso presentato nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE.
Si passi ora ad esaminare il ricorso di COGNOME NOME, che è stata riconosciu responsabile dei reati di cui ai capi nn. 1), 3), 7) e 9) dell’editto.
Dei dodici motivi proposti, sono infondati il terzo, il quarto, il decimo e l’undice fondato, invece, il primo, con assorbimento del secondo, del quinto, del sesto, del sett dell’ottavo, del nono e del dodicesimo motivo; per le ragioni che ci si accinge ad illustrare
3.1. Vanno preliminarmente disattese le questioni procedurali poste con il decimo ed undicesimo motivo e con la memoria del 26 settembre 2023, con cui si chiede, in sostanza, di far regredire il processo alla fase dell’appello onde consentire alla Difesa di valut possibilità di rinunziare all’impugnazione al fine di ottenere l’ulteriore sconto di pena novellato art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per effetto della acquiescenza alla decisione ovvero di avanzare istanza di concordato sulla pena con rinunzia ai motivi di appello ai se del riformato art. 599-bis cod. proc. pen.
E’ agevole, infatti, osservare che la sentenza dellla Corte territoriale è stata adotta ottobre 2022, prima cioè dell’entrata in vigore (il 30 dicembre 2022) delle modifiche richiamati artt. 442, comma 2-bis, e 599 cod. proc. pen. ad opera del d. Igs. n. 150 del 2022.
A parte il richiamo al generale canone del tempus regit actum, debbono qui valere per entrambe le richieste tutte le considerazioni già ampiamente svolte nella parte motiva (sub n. 5.6, pp. 21 ss. del “considerato in diritto”) della già richiamata sentenza di Sez. 6, n. 91 21/01/2023, COGNOME, ove si fa riferimento – anche – alla natura prevalentemente processua dell’istituto invocato ed alla soluzione già adottata nella – analoga, anche se sovrapponibile – situazione della introdotta sospensione del processo con messa alla prova ( richiamo è a Sez. 6, n. 33660 del 13/10/2020, )[bnelaziz, Rv. 279926: «L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, sebbene produca anche effetti sostanziali, ha una prevalente natura processuale, sicché, per il principio “ternpus regit actum” e in assenza di una diversa disciplina transitoria, ne è esclusa l’applicazione nel caso in cu momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, sia già decorso il termine, prev dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., per formulare la richiesta di ammissione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’impossibilità di applicare retroattivamente tale is è stata recepita anche nella sentenza della Corte cost. n. 240 del 2015, che lo ha colloc nell’ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio)»).
Le riferite, condivisibili, considerazioni vanno integrate dalla constatazione, che r dirimente per superare tutte le perplessità adombrate dalla ricorrente nella ampia memoria della mera ipoteticità ed addirittura esploratività del fine di entrambe le richieste; ed è il caso di rammentare che il concordato sui motivi di appello non è un diritto tout-court della Difesa ma il frutto di un negozio processuale che postula, ovviamente, la concorde volont delle Parti, pubblica e privata (arg. ex Sez. 5, n. 7751 del 12/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282867; Sez. 5, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280806).
Non hanno pregio, dunque, le questioni di costituzionalità suggerite nella memoria difensiva.
3.2. Ciò posto, il primo motivo ha ad oggetto la rilevata violazione del princip correlazione tra accusa e sentenza, essendo stata l’imputata rinviata a giudizio “partecipazione” ma condannata per “apicalità”.
In effetti, la donna è stata ritenuta responsabile come vertice della riconos associazione, con conseguente applicazione di pena base all’esito del primo grado di ventuno anni (p. 163), ridotta in secondo grado a venti anni (p. 101), e la questione risulta esser stata posta in appello e disattesa con il ragionamento che si rinviene alle pp. 57-58 sentenza impugnata, ove si legge che il ruolo di partecipe è indicato tra parentesi ma c nella altra parte del capo di imputazione la donna è descritta come organizzatrice, co emerso nel corso del processo.
L’affermazione non è condivisibile, per più ragioni.
In punto di fatto, in realtà, anche nella descrizione delle condotte addebitate agl imputati è stata utilizzata la tecnica grafica di indicare tra parentesi un ruolo “dirigente”; COGNOME, “finanziatore”) ed alla donna è stato espressamente attribuito, app quello di “partecipe”, sicchè l’accenno all’uso della parentesi quasi a voler sminuire la qua di “partecipe” risulta incongruo; inoltre, non risultano né sono state segnalate inizia modifica della contestazione da parte del P.M.; in punto di diritto, nella ambigua formulaz dell’editto innputativo, che esordisce definendo l’imputata mera “partecipe” per poi indi compiti di collaborazione con il compagno COGNOME, ritenuto capo, occorre attenersi a speci prudenza interpretativa, attenendo il profilo della contestazione all’esercizio del di difesa, di assoluto rilevo costituzionale; peraltro, è già stato – condivisibilmente – o che «Ai fini della configurazione della condotta di organizzatore in un’associazione a delinqu finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è sufficiente che il soggetto si o gestisca il traffico di droga, ma è necessario che esso svolga compiti di coordinamen dell’attività degli associati, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la funzionalità dell’organismo criminale» (Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, COGNOME e NOME, Rv. 273737).
Né può trascurarsi, a conferma della centralità di una previa contestazione chiara e preci in un processo che possa dirsi “giusto” secondo i consolidati canoni costituziona sovranazionali, che «Il fatto del promotore dell’associazione finalizzata al traffico ille sostanze stupefacenti costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante dell partecipazione all’associazione medesima» (v., ex plurimis, Sez. 1, n. 6312 del 27/01/2010, Mento e NOME, Rv. 246118; in pari senso, in relazione al reato di associazione mafiosa, t numerose, Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260444, secondo cui «L’art. 416 bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tip mafioso, per cui la condotta del promotore o capo costituisce figura autonoma di reato e no circostanza aggravante della partecipazione all’associazione medesima»).
Del resto, in situazione analoga, seppure non sovrapponibile, in presenza cioè di condanna intervenuta per partecipazione in posizione di vertice di imputato che era stato rinvia giudizio con la contestazione di mera partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen., si è ritenuto che «Viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con c l’imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, è condanNOME per diverso reato previsto dal comma secondo dell’art. 416-bis cod. pen., sul presupposto dello svolgimento di funzioni apicali» (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, P.G. in proc. Camarda, Rv. 268679).
Il primo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME NOME va, dunque, accol risultano logicamente assorbiti il secondo, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e i dodicesimo motivo aventi ad oggetto, rispettivamente, l’ampiezza temporale della contestazione associativa (il secondo e il quinto motivo), sia essa qualificata semplice ovvero vertice, l’esistenza e l’appartenenza della donna all’associazione volta al narcotraffico (il ed il settimo), il reato-fine, costruito nell’impostazione generale, come funzional contestazione associativa, di cui al capo n. 9 (ottavo e nono motivo), ed un elemen circostanziale del reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestato (il dodicesi
3.3. Devono essere disattesi, invece, il terzo ed il quarto motivo, strettamen interconnessi tra loro, con i quali si contesta, rispettivamente, la inutilizzabil trascrizione delle intercettazioni, per essere stata la stessa effettuata da soggetto c assume essere “ignoto” e, in conseguenza, inaffidabile, non potendosene conoscere la competenza professionale, e la illegittimità del diniego di perizia trascrittiva.
Infatti la Corte territoriale ha congruamente e non illogicamente motivato il riget entrambe le questioni, sottolineando (alle pp. 42 e 59-60): che nel corso del giudi abbreviato in primo grado non è stata sollevata nessuna eccezione al riguardo; che si tratterebbe, comunque, così come prospettata, non di nullità o di inutilizzabilità ma di irregolarità; che il Giudice di merito non ha ravvisato la necessità in concreto della riap dell’istruttoria; che in primo grado la Difesa ha chiesto, per propria scelta process l’abbreviato “secco”, mentre ben avrebbe potuto chiedere l’abbreviato “condizioNOME” ad una perizia trascrittiva ma che ciò non ha fatto.
In definitiva, dunque, risultano infondati i motivi terzo, quarto, decimo ed undicesimo invece, fondato il primo motivo, con assorbimento di tutti gli ulteriori.
Venendo ad COGNOME NOME, lo stesso risulta condanNOME solo per la violazione d del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo n. 3) delll’editto.
4.1. Quanto al primo motivo, con cui ci si duole di avere i Giudici trascurato u circostanza decisiva che scagionerebbe il ricorrente, avere cioè la coimputata COGNOME NOME nell’interrogatorio al P.M. dell’Il maggio 2017 “scagioNOME” COGNOME, in realtà la Corte di appello ha spiegato la complicità di COGNOME nel reato di cui al capo n. 3) a della sentenza impugnata, ove si legge che i complici Io hanno messo a parte dei traf
modalità degli stessi, che gli hanno consigliato di non parlare in macchina e che COGNOME acquistato il biglietto per il viaggio in nave per sé e per COGNOME, che aveva indicato con nome di COGNOME NOME, fornendo altresì una targa dell’auto diversa da quella reale; peralt già alla p. 80 della decisione di primo grado il Tribunale ha spiegato che il contributo di non solo come concorso morale ma anche di tipo materiale, avendo, appunto, accompagNOME COGNOME sulla nave-traghetto facendo il biglietto a proprio nome e falsificando il nome persona con cui viaggiava ed il numero di targa dell’auto, così rendendo più difficoltos individuazione dell’auto di COGNOME e della sua vettura.
4.2. In relazione al secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconosciment dell’attenuante del contributo di minima entità di cui all’art. 114 cod. pen., si rinvien vedere, sufficiente risposta, di tipo negativo, alle pp. 77-78 della sentenza impugnata, ris alla quale la Difesa si limita ad una mera manifestazione di dissenso.
4.3. Infine, in riferimento all’ultimo motivo, con il quale si censura la om giustificazione della scelta del trattamento sanzioNOMErio, con particolare riferimen discostamento dal minimo edittale, in effetti non si rinviene motivazione espressa alla p. della sentenza impugnata (ove si parte da otto anni di reclusione 35.000,000 euro di mult anzichè dal minimo edittale di sei anni di reclusione e 26.000,00 euto di multa) ma occor tenere conto che il complessivo tessuto motivazionale della sentenza offre giustificazio implicita della scelta di una pena che è assai al di sotto del valore medio edittale e, comunq non distante dal minimo (in conformità a Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv 256197; più recentemente, nello stesso senso cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME e altro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288).
NOME è stato riconosciuto responsabile dei capi sub nn. 1) e 12) dell’editto.
5.1. Con il primo motivo, come si è visto, si lamenta, anche tramite richiamo di precedent di legittimità e di decisioni della Corte europea, la mancanza della prova circa l’ades dell’imputato ad una associazione protesa al narcotraffico.
Ebbene, la motivazione a proposito della partecipazione associativa di NOME, ritenuto spacciatore e corriere (v. p. 160 della sentenza del Tribunale e p. 10 quella della Corte di appello; alle pp. 78 e ss. si spiega la responsabilità di NOME per il reatosatellite di cui al capo n. 12 dell’editto), pur stringata, appare sufficiente, non illog incongrua.
In particolare, nella sentenza di primo grado (alla p. 150) si parla di COGNOME NOME, quanto al capo n. 12), per avere lo stesso cooperato con la COGNOME nella realizzazion dello stesso cercando un meccanico per adattare un’autovettura al trasporto di droga, organizzando un viaggio in Sardegna con la COGNOME come copertura e cercando clienti cui vendere droga e (alle pp. 158 e 160) si dice che NOME collaborava stabilmente con la COGNOME nello spaccio nella zona di Padova, che faceva anche da corriere e che le telefonate intercetta
dimostrano la sua intraneità al gruppo, la risalenza nel tempo dei rapporti con COGNOME e co COGNOME, nell’interesse dei quali NOME agiva come persona di fiducia, agendo, appunto, nella zona di Padova.
Nella decisione di appello si spiega, più diffusamente (alle pp. 78-86), l’affermazion responsabilità per il capo n. 12), rispondendo adeguatamente alle censure svolte con l’impugnazione di merito; quanto alla contestazione associativa, si ribadisce (alla p. 99) qu già sostenuto dal Tribunale e cioè che COGNOME era un “procacciatore” di clienti ed un corri aggiungendo anche una circostanza ulteriore e cioè (alla p. 100) che in un’occasione COGNOME h incontrato, insieme a COGNOME, un potenziale acquirente straniero che, però, voleva rubargli droga, occasione in cui COGNOME si dimostra autorevole nell’impartire a COGNOME direttive da seg negli incontri con i potenziali clienti.
La motivazione resiste, dunque, alle – non puntuali ed assertive – censure mosse.
5.2. Con il secondo motivo, con il quale si lamenta omissione di valutazione di prova decisiva ovvero travisamento della stessa, con riferimento al contenuto delle intercettazi che dimostrerebbero, a ben vedere, la non appartenenza dell’imputato all’associazione criminale, il ricorrente mira ad offrire una diversa lettura del contenuto di intercettaz valutato in un determiNOME senso nella doppia conforme di merito, ponendo, sotto l’apparente richiamo a pretese violazioni di legge, quelle che sono mere quaestiones facti. Infatti, l’attribuzione di un determiNOME contenuto alle intercettazioni è, per giurisprudenza costa insindacabile in sede di legittimità, quando, come nell caso di specie, è sorretto da adegu motivazione («In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costi questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta lo relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità»: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
6.L’ultimo dei ricorrenti, NOME, è stato riconosciuto responsabile d reati di cui ai capi nn. 1) e 6) dell’editto.
6.1. Appare opportuno rammentare che con il primo motivo si contesta la mancanza di prova della partecipazione associativa, al più potendosi profilare, secondo la Difesa, un me concorso ai sensi dell’art. 110 cod. pen. in reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; con il secondo si censura nullità della sentenza, che sarebbe sostanzialmente priva di motivazione in quanto giustificata soltanto per relationem e mediante “copia e incolla” di atti di indagine acriticamente riportati; tramite l’ultimo si denunzia mancanza di prova ed illogicità motivazione sia per l’ipotesi associativa ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo n.
dell’editto sia per il reato-scopo di cui al n. 6), poichè a carico dell’imputato, condanNOME per la distinta vicenda “milanese”, sarebbe emersa solo ed unicamente la presenza in Civitavecchia con alcuni dei coimputati il giorno 7 luglio 2013; e nulla più.
6.2. Ciò posto, in effetti, le uniche informazioni che si rinvengono nelle sentenze di mer a proposito di NOME, detto “NOME” cioè il “grasso”, sono le seguenti: sentenza del Tribunale lo indica come trafficante di droga colombiano (alle pp. 82 e 157 spiega che è stato controllato e videoripreso insieme a COGNOME 1’8 luglio 2013 a Civitavecchia ( 85-86), che è stato arrestato il 29 settembre 2013 a RAGIONE_SOCIALE per detenzione di quasi 30 kg cocaina (fatto per il quale si è proceduto separatamente, p. 86) e che vi erano stabili rap del gruppo “sardo” con COGNOME (p. 158), il quale era il referente del l’organizzaz colombiana che aveva rifornito il gruppo (p. 160); la sentenza di appello parla di COGNOME NOME spiegando (alle pp. 88-93) l’affermazione di responsabilità per il capo n. cioè per la cessione di 950,00 grammi di cocaina in data anteriore al 7 agosto 2013 essenzialmente con reiterato riferimento alla distinta vicenda del sequestro a car dell’imputato in RAGIONE_SOCIALE di ingentissima quantità di droga, mentre per quanto riguar l’associazione di cui al capo n. 1) la decisione impugnata alla p. 100 si limita a ribadir COGNOME era il referente per i colombiani.
La motivazione non resiste alle critiche. Essa, infatti, risulta inc:entrata unicament ragionamento secondo cui l’imputato, essendo stato condanNOME in altro processo per avere detenuto ben 30 kg di cocaina, vicenda ormai definita e che viene a più riprese richiamata essendo cioè un grosso narcotrafficante, non può che essersi recato a Civitavecchia ed avere ivi incontrato i coimputati (COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME) se non per traffici di droga: un’equazione (semel reus, sempre reus) non consentita dall’ordinamento, che non conosce “il tipo di autore”.E’ necessaria pertanto una nuova valutazione delle emergenze istruttorie d parte dei Giudici di merito.
In conclusione, per le ragioni esposte, la sentenza impugnata va annullata npi confront di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE; devono, invece, essere rigettati i ricorsi NOMENOME NOME COGNOME NOME NOME di COGNOME NOME, con condanna degli stessi, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12 ottobre 2023.