Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11452 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11452 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCALISI NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con un unico motivo, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 73, TU Stup. e 43, cod. pen., ed il correlato vizio di motivazione sul punto (in sintesi, sostiene la difesa che la Corte d’appello avrebbe confermato la responsabilità del ricorrente quanto alla imputazione di importazione di sostanza stupefacente, senza fornire una motivazione logica e coerente in merito all’elemento soggettivo del reato; i giudici di appello avrebbero dato per presunta la consapevolezza dell’imputato sostenendo che le organizzazioni criminali non si avvalgono di soggetti estranei per il trasporto di consistenti quantitativi di stupefacente, senza tuttavia indicare alcun dato concreto da cui desumere che il ricorrente fosse a conoscenza della natura illecita del carico; secondo la difesa, la Corte d’appello non avrebbe valutato una serie di elementi (la circostanza che l’imputato, sin dall’interrogatorio di convalida, aveva fornito una versione coerente e lineare dei fatti, riferendo di aver personalmente curato l’ordine ed il carico della merce ortofrutticola, senza mai sospettare la presenza di stupefacente occultato nelle pedane di patate; il comportamento del ricorrente definito come nervoso dagli operanti, in realtà era dovuto al mancato allaccio del rimorchio alla rete elettrica, come dallo stesso riferito; il ricorrente sarebbe persona incensurata, padre di famiglia e titolare di una cooperativa agricola, con una vita stabile e priva di collegamenti con ambienti criminali; l’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati non avrebbe fatto emergere alcun elemento di contatto o di coinvolgimento con reati di narcotraffico; la presenza dei dispositivi tracker nel carico, non costituirebbe un elemento a carico ma confermerebbe la totale estraneità dell’imputato, in quanto tali dispositivi vengono notoriamente utilizzati dai narcotrafficanti per geolocalizzare la merce all’insaputa dei vettori; l’imputato avrebbe sempre mantenuto un comportamento collaborativo e trasparente, privo di reticenze, rendendo dichiarazioni spontanee di piena disponibilità); nonostante tali evidenti elementi, la Corte d’appello avrebbe trascurato ogni valutazione individualizzante, limitandosi a richiamare in modo meramente descrittivo il quantitativo di droga trasportato, come se tale dato oggettivo potesse di per sé dimostrare l’elemento soggettivo del delitto; in sostanza, l’assunto per cui il ricorrente “non poteva non sapere” del contenuto illecito del carico costituirebbe una presunzione di responsabilità oggettiva, incompatibile con il sistema penale vigente ed in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza questa Corte); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti
(P?
argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica RAGIONE_SOCIALE argomentazioni alla base della sentenza impugnata, oltre che volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito nonché, infine manifestamente infondato, perché inerente ad un asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 3/4 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte);
rilevato, in particolare, che la Corte d’appello, nell’esaminare la questione della consapevolezza in capo al ricorrente della tipologia del carico trasportato, evidenzia che, aldilà dell’ingiustificato nervosismo che lo stesso manifestava al momento del controllo, sintomatico della consapevolezza dei rischi a cui andava incontro ove fosse stato scoperto l’ingente carico di stupefacente, si legge in sentenza, come risulti notorio che le organizzazioni criminali dedite al narcotraffico non si avvalgono per la detenzione ed il trasporto di consistenti quantitativi di stupefacente, come quello in questione (circa 190 chilogrammi di marijuana e circa 84 chili di hashish), di soggetti ignari ed estranei all’ambiente criminoso, posto che tale scelta esporrebbe al concreto e prevedibile rischio di sottrazione o perdita del prezioso carico, atteso che, motiva la Corte, il vettore inconsapevole potrebbe lasciare incustodito il carico o potrebbe ritardare la consegna, con inevitabili ripercussioni per l’organizzazione criminale; poiché l’importazione di cui si discute presentava oltre 60 chilogrammi di principio attivo di sostanza stupefacente leggera, ne derivava, secondo la Corte, che tale operazione richiedeva necessariamente la collaborazione di persone consapevoli dell’estrema delicatezza del compito e legate tra loro da un rapporto fiduciario per non compromettere la buona riuscita dell’importazione; analogamente, si legge in sentenza, la circostanza dell’installazione, unitamente al carico di droga, di tracker bluetooth volti a localizzare il carico, altro non era che un’ulteriore idonea cautela volta ad assicurare il monitoraggio dello stupefacente da parte dell’organizzazione criminale di riferimento, affidata all’attuale ricorrente quale trasportatore; analogamente, l’assenza di contatti telefonici tra questi e i referenti del carico costituiva, per la Corte d’appello, una mera precauzione necessaria e volta a garantire il buon fine dell’operazione; i giudici d’appello, ancora, per avvalorare la sussistenza dell’elemento psicologico, sottolineano come ulteriori conferme alla consapevolezza in capo al ricorrente del carico trasportato, erano ravvisabili nella Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
circostanza che lo stesso imputato aveva affermato di avere provveduto personalmente al carico della merce e che questa era stata da lui ordinata e destinata alla vendita del mercato di Catania, non risultando sostenibile che lo stesso fosse entrato nella disponibilità del mezzo solo dopo l’intervenuto occultamento da parte di terzi dello stupefacente e che il carico ove era occultata la sostanza fosse destinato ad altri soggetti, avendo proprio il ricorrente riferito che la merce era destinata alla cooperativa di cui faceva parte per essere venduta al mercato; a ciò si aggiunge, quale a completamento di quanto sopra, il richiamo alle dichiarazioni spontanee scritte e depositate dalla difesa alla Corte d’appello in cui il ricorrente, consapevole della gravità della condotta ascrittagli, sostanzialmente aveva ammesso l’addebito, rappresentando il suo pentimento e rammarico per quanto accaduto);
ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552);
che, peraltro, il riferimento al notorio è del tutto legittimo in tali circostanze, posto che il richiamo operato dalla Corte d’appello non può qualificarsi come mera congettura, ma come massima di esperienza valorizzabile in chiave probatoria, pacifico essendo in giurisprudenza che le massime di esperienza sono giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze ma autonomi da esse, e valevoli per nuovi casi, e vanno distinti dalle congetture, cioè ipotesi non fondate sulrid quod plerumque accidit” e, quindi, insuscettibili di verifica empirica (tra le tante: Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Pmt, Rv. 277312 – 01);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di
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euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 27 febbraio 2026