Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40471 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40471 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 del TRIBUNALE di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, la quale ha chiesto II Procuratore generale, in persona del sostituto S. COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Lecce ha condanNOME COGNOME NOME ad una pena pecuniaria per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti intesi a verificare l’uso di stupefacenti o psicotrope (in Santa Cesarea Terme, il 16/6/2019).
Secondo la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, fondata sugli atti irripetib acquisiti al processo, per come precisato dal Tribunale, i RAGIONE_SOCIALE avevano riscontrato nell’imputato, al momento dell’intervento, segni alterazione da sostanze stupefacenti (occhi lucidi, tremore, linguaggio sconnesso stato ansioso) e lo avevano dunque invitato a sottoporsi a narcotest, ottenendone i rifiuto. Il Tribunale ha, poi, ritenuto che il fatto non fosse qualificabi particolarmente tenue ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen., valorizzando a tale fine la condotta dell’imputato, tale da aver posto in peri l’incolumità altrui e degli occasionali fruitori RAGIONE_SOCIALE viabilità stradale, valutan congrua la pena indicata avuto riguardo alla intensità del dolo e alla pericolosità condotta stessa e ritenendo l’imputato non meritevole delle generiche in difetto elementi a tal fine rilevanti.
2. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto erronea qualificazione giuridica del fatto, rileva che il conducente di un veicolo può esser sottoposto ad accertamenti clinicotossicologici solo nella ipotesi di esito positivo dell’esame speditivo di cui al com dell’art. 187, ciò che nella specie non era avvenuto, non disponendo gli accertato dell’attrezzatura, oppure allorquando costoro abbiano ragionevole motivo di ritener che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefac valutazione che non può però essere rimessa, secondo il deducente, ad una mera impressione dell’operante, dovendosi basare su elementi certi e inconfutabili.
Con il secondo, ha dedotto violazione dell’art. 131 bis, cod. pen., contestando la conclusione secondo la quale la condotta, nella specie, sarebbe stata non episodica e neppure isolata o di minima importanza, l’imputato non annoverando alcun precedente penale o di polizia.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissib del ricorso con le conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi che sostanziano, con ogni evidenza, nella sollecitazione a rivalutare il compendio probatorio, allegandosi il vizio di violazione di legge, avendo la difesa contestato la valutazione elementi (rilevati dagli operanti di PG) che hanno fondato il ragionevole motivo di cui al 187 comma 2-bis, codice strada, senza neppure contestarne la storicità, ma assumendone la inattendibilità siccome frutto RAGIONE_SOCIALE osservazione degli accertatori.
Sul punto, tuttavia, la difesa ha omesso di considerare che, ai fini dell’integrazione reato di cui all’art. 187, commi 2 e 7, cod. strada, non è richiesto che, per procedere accertamenti non invasivi oggetto RAGIONE_SOCIALE condotta di rifiuto, sussista una sintomatologia c lasci sospettare lo stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, sintomatolo invece necessaria, come nel caso di specie, in cui non si è proceduto con mezzo speditivo, a fine di procedere al prelievo di campioni biologici presso strutture sanitarie (sez. 4, n. del 19/2/2019, COGNOME, Rv. 276363-01; n. 12197 del 11/1/2017, COGNOME, Rv. 269394-01, in cui si è precisato che il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’ stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, previsto dal 187, comma quinto cod. strad., è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad anal laboratorio, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima, infatti, l’intimazione di farsi accompagnare presso una struttura sanitaria, non avendo gli operanti effettua preventive prove attraverso strumentazione portatile e non essendo stati esplicitati a elementi che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostan stupefacenti, come invece accaduto nel caso all’esame, nel quale il Tribunale ha dato atto d quanto riscontrato dagli organi accertatori).
Il motivo, peraltro, è anche generico nella parte in cui si limita ad asserire la inid degli elementi valorizzati siccome frutto RAGIONE_SOCIALE osservazione da parte dei militari opera omettendo di considerare che l’esito dell’accertamento è stato recepito in apposito verbal facente fede sino a querela di falso e senza indicare elementi idonei a sconfessare correttezza di quanto osservato dai carabinieri e dagli stessi attestato (sul valore fidefac del verbale di accertamento, sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 28038101; n. 3906 del 21/1/2020, Ba//ori, Rv. 2788287-01).
Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, previsto dal settimo dell’art. 187 cod. strada, in altri termini, è configurabile quando si rifiuti u accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo, poiché, in base a tali previsioni, è possibile procedere ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, an attraverso apparecchi portatili, al fine di legittimare l’accompagnamento del conducente press strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero pr strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami nece
accertare la presenza di sostanze stupefacenti; accompagnamento che è legittimo anche quando, avendo avuto esito positivo gli accertamenti non invasivi, ovvero avendo altro ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto consegu all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli accertamenti clinico-tossicologici e strumen ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale non possono essere prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia (in motivazione, sez. 4, n. 24914/19 cit
Il che è avvenuto nella specie, avendo gli operanti rilevato una sintomatologi significativa nel senso sospettato, motivata, quanto alla sua univocità, in maniera del t congrua dal giudice territoriale.
Allo stesso modo, il giudice del merito ha ritenuto il fatto non particolarmente li valorizzando elementi scrutinabili a tal fine (art. 133, cod. pen.), attraverso un giudizi attiene al merito RAGIONE_SOCIALE vicenda esaminata, non essendo richiesta la disamina di tutti elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti ( 55107 del 8/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano, RV. 283044). Infatti, ha giustificato il proprio giudizio in relazione al bisogno di pena rispe condotta in concreto, nonché al pericolo che essa aveva ingenerato alla circolazione stradale (sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940; Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590, in cui si è, per l’appunto, affermato il principio per il quale fini di interesse, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di le peculiarità RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, c. 1, cod delle modalità RAGIONE_SOCIALE condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità d danno o del pericolo).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Deciso il 13 settembre 2023.