Il Divieto di Motivo Nuovo in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Introdurre un motivo nuovo in Cassazione è una strategia processuale destinata al fallimento. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato proprio perché fondato su una questione mai sollevata nel precedente grado di giudizio. Questa decisione sottolinea un caposaldo della procedura penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge rispetto ai temi già dibattuti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, tramite il suo difensore, ha tentato di far valere davanti alla Suprema Corte una presunta violazione dell’articolo 163 del codice penale. Tuttavia, un’analisi degli atti processuali ha rivelato un vizio insanabile: questa specifica doglianza non era mai stata inclusa nei motivi di appello. La difesa, quindi, cercava di introdurre un argomento inedito direttamente nel giudizio di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte, con sintetica ma inequivocabile chiarezza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o irrituali, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Motivazioni: Il Principio del Divieto di Motivo Nuovo in Cassazione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: l’effetto devolutivo dell’appello. Quando si impugna una sentenza, si “devolvono” al giudice superiore solo le questioni specificamente indicate nei motivi di gravame. Il giudice d’appello può decidere solo su ciò che gli viene richiesto di riesaminare. Di conseguenza, la Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, può esercitare il suo controllo unicamente sulle questioni già affrontate e decise dalla Corte d’Appello.
Introdurre un motivo nuovo in Cassazione significa violare questa regola fondamentale. La Cassazione non può valutare nel merito una questione su cui il giudice precedente non si è potuto pronunciare, perché non gli era stata sottoposta. Accettare nuovi motivi trasformerebbe il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, snaturando la sua funzione. L’ordinanza in esame è perentoria nell’affermare che il motivo era inammissibile “perché avente ad oggetto questione non devoluta in appello”.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa decisione offre importanti spunti di riflessione per avvocati e imputati. Innanzitutto, evidenzia l’importanza cruciale di una strategia difensiva completa e ben definita sin dai primi gradi di giudizio. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado deve essere meticolosamente eccepito nei motivi d’appello, poiché le omissioni non potranno essere sanate in Cassazione. In secondo luogo, ricorda che un ricorso per Cassazione avventato o proceduralmente errato comporta conseguenze economiche significative per l’assistito. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è automatica, ma viene disposta quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, come nel caso di presentazione di motivi non consentiti dalla legge.
È possibile presentare per la prima volta un nuovo argomento di difesa davanti alla Corte di Cassazione?
No, l’ordinanza stabilisce che un motivo è inammissibile se ha ad oggetto una questione che non è stata presentata in precedenza alla Corte d’Appello.
Qual è la conseguenza se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all’art. 163 del codice penale?
Perché la questione relativa alla violazione di tale articolo non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio, ovvero davanti alla Corte d’Appello, configurandosi quindi come un motivo nuovo non consentito in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5753 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5753 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAVIGLIANO il 01/12/1990
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto in ordine alla violazione dell’art. 163 cod. pen. è inammissib perché avente ad oggetto questione non devoluta in appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024