Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27474 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
Nel procedimento a carico di
COGNOME NOME NOME a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la SENTENZA del 22/11/2023 della CORTE APPELLO BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Sostituto procuratore, dott. Pao
COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Bergamo che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e di cagionamento doloso del fallimento di cui ai capi A) e B) dell’imputazione e, ravvisata la continuazione ed esclusa recidiva, lo aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia.
Ricorre per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO NOME COGNOME che denuncia carenza assoluta di motivazione in ordine all’istanza, introdotta con il motivo nuovo di cui all’atto depositato nella cancelleria della Corte di Appello di Brescia il 23/10/2023, co si invocava il riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati con sentenza 1492/2021 della stessa Corte di appello di Brescia, pronunciata in data 04 giugno 2021, irrevocabile il 10/10/2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia.
Come premesso, il ricorrente aveva formulato, con motivo nuovo, ai sensi dell’art. 584 comma quarto cod. proc. pen., istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione con precedente giudicato, richiesta che la Corte di appello ha omesso di scrutinare, non fornendo alcuna risposta sul punto.
Va ricordato, allora, che l’obbligo della motivazione della sentenza viene soddisfatto allorch il giudice, valutati criticamente tutti gli elementi probatori, indichi, con piena coerenza l giuridica, quelli salienti dai quali ha tratto il proprio convincimento, e motivi su una spe deduzione prospettata con il gravame, pur se con argomentazione implicita, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018 -dep. 2019- Rv. 275500; Sez. 4 n. 5396 del 15/11/2022 -dep. 08/02/2023- Rv. 284096), e tanto anche quando il tema devoluto abbia avuto riguardo al trattamento sanzioNOMErio.
Con specifico riguardo ai motivi nuovi, si afferma che, nel giudizio di cassazione, non comporti automatica nullità della sentenza di appello l’omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tra motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da cor sentire alla Corte st di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (Sez. 2 n. 31278 del 15/05/2019 Rv. 27698, conf. Sez. 3, n. 10156 del 01/02/2002 Rv. 221114).
Nondimeno, nel caso di specie, dalla sentenza impugnata, emerge del tutto evidente come la Corte di appello abbia completamente obliterato il motivo nuovo ritualmente formulato dalla difesa dell’imputato, di esso non essendovi traccia né nella parte narrativa, mancando qualsiasi
riferimento alla deduzione aggiunta, né nella parte specificamente motiva della sentenza, che è priva di contenuto decisorio sul punto devoluto.
Ricorre, dunque, un difetto assoluto di motivazione sul motivo nuovo di appello, che integra la dedotta violazione di legge, nozione che, che secondo la più autorevole composizione della giurisprudenza di legittimità, comprende sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Quanto all’ammissibilità del motivo aggiunto, oltre a essere stato tempestivamente depositato, nel termine legale di cui al citrato art. 584 cod. proc. pen., non ricorre nel cas specie il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati (Sez. 2, n. 53630 17/11/2016, Rv. 268980), dal momento che, per quanto emerge dalla consultazione dell’incarto processuale, detto motivo non poteva essere proposto prima, ovvero con l’atto di impugnazione. Infatti, il Giudice di primo grado, nel pronunciare la sentenza in data 04/05/2021, aveva riservat il deposito nel termine di trenta giorni, cosicché, ai sensi del combiNOME disposto degli art. co. 3 e 584 lett. C) cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione veniva a cadere il 1 luglio 2021, mentre solo successivamente, in data 10/10/2021, è avvenuto il passaggio in giudicato della sentenza rispetto alla quale, con il motivo nuovo, si era richiesto il riconoscime del vincolo della continuazione. Poiché, quindi, il motivo nuovo non poteva essere validamente proposto al momento della proposizione del gravame (17/06/2021;) e comunque entro la scadenza del termine per impugnare (18/07/2021), esso deve ritenersi ammissibile; invero, è consolidato il principio di diritto per cui è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuo appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggett di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell’appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazion limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. p (Sez. 1, n. 47300 del 29/11/2011, Rv. 251504; conf. Sez. 2, n. 12068 del 19/12/2014 -dep. 2015- Rv. 263008; Sez. 2 n. 33098 del 01/07/2021, Rv. 281915). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame limitatamente al motivo avente a oggetto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con precedente sentenza irrevocabile n. 1492/2021 della stessa Corte di appello di Brescia, pronunciata in data 04 giugno 2021, irrevocabile il 10/10/2021. Ai sensi dell’art. 624 comma 1 cod.proc.pen, l’annullamento con rinvio finalizzato alla so
valutazione dei presupposti per il riconoscimento della continuazione con reato già giudicato,
comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in relazione alla responsabilità dell’imputato, nonché sui capi e punti della sentenza non oggetto dell’annullamento (Sez. 6. n. 45900 del 16/10/2013, COGNOME, rv. 257464). Conseguentemente, nel giudizio di rinvio, non può ulteriormente decorrere il termine di prescrizione (Sez. U. n. 4904 del 26/03/1997, COGNOME, rv 207640; Sez. 2 n. 4109 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 265792).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione con precedente pronunzia passata in giudicato, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, addì 07 maggio 2024
I Consigliere estensore