Motivo Nuovo Cassazione: L’Importanza di Sollevare Tutte le Questioni in Appello
Nel complesso iter della giustizia penale, ogni fase processuale ha le sue regole e i suoi limiti. Una delle regole fondamentali riguarda la presentazione dei motivi di impugnazione. Introdurre un motivo nuovo in Cassazione, ovvero una doglianza non sottoposta al vaglio della Corte d’Appello, è una mossa processualmente errata che porta a una conseguenza drastica: l’inammissibilità del ricorso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ce lo ricorda, delineando chiaramente i confini del giudizio di legittimità.
La Vicenda Processuale
Il caso in esame riguarda un individuo condannato sia in primo grado che in appello per il reato di furto in abitazione, ai sensi dell’art. 624-bis del codice penale. La pena inflitta era di due anni e otto mesi di reclusione, oltre a una multa.
Decidendo di contestare la sentenza di secondo grado, l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, ha basato il suo ricorso su un unico motivo: la presunta carenza e illogicità della motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Il Principio del Motivo Nuovo in Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, ha immediatamente rilevato una criticità insuperabile. La questione relativa alla massima estensione delle attenuanti generiche non era mai stata sollevata nei motivi d’appello. Si trattava, quindi, di un motivo nuovo in Cassazione.
Questo vizio procedurale è fatale. Il Collegio ha infatti ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: non è possibile portare all’attenzione della Cassazione questioni che non siano state oggetto dei motivi di gravame nel precedente grado di giudizio. In altre parole, ciò che non è stato contestato davanti alla Corte d’Appello non può essere contestato per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La logica dietro questa regola è ferrea e serve a garantire il corretto svolgimento del processo. Se la Cassazione potesse esaminare un motivo nuovo, si correrebbe il rischio di annullare una sentenza per un punto su cui il giudice d’appello non ha mai avuto l’opportunità di pronunciarsi e, di conseguenza, di motivare. Si creerebbe un “inevitabile difetto di motivazione” a priori, poiché la questione era stata intenzionalmente sottratta alla cognizione del giudice precedente.
La funzione della Corte di Cassazione non è quella di riesaminare l’intero processo, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, sulla base delle questioni che le sono state devolute dal ricorso e che sono già state discusse nei gradi di merito. Consentire l’introduzione di motivi nuovi snaturerebbe questa funzione, trasformando il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
In applicazione di questo principio, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale declaratoria comporta, per legge, due conseguenze automatiche per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata a 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione sottolinea un’importante lezione pratica per la difesa tecnica: è essenziale formulare un atto di appello completo ed esaustivo, che includa tutte le possibili censure alla sentenza di primo grado. Omettere un motivo in appello significa precludersi definitivamente la possibilità di farlo valere in un’eventuale, successiva fase di legittimità.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo cui non sono ammissibili motivi che non siano stati dedotti con l’atto di appello nel precedente grado di giudizio.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile per aver introdotto un motivo nuovo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito per legge.
Perché la Corte di Cassazione non esamina i “motivi nuovi”?
Per evitare il rischio che venga annullata una sentenza su un punto che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice d’appello, il quale, di conseguenza, non ha potuto fornire una motivazione al riguardo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2463 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2463 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza dell’Il febbraio 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 16 ottobre 2023 con cui NOME NOME era stato condanNOME alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 618,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza e vizio logico di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la doglianza eccepita in ricorso costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
lessandro COGNOME
A
fa