Ricorso in Cassazione: Perché un Motivo Generico è Destinato al Fallimento
Nel complesso mondo del diritto processuale penale, la precisione è fondamentale. Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza delle norme, ma anche la capacità di formulare critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata. Una recente pronuncia della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un motivo generico possa portare inesorabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguenze significative per l’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per il reato di invasione di terreni o edifici. In appello, la sua posizione era stata parzialmente migliorata: la Corte territoriale lo aveva assolto da un’accusa minore di danneggiamento e aveva ridotto la pena per il reato principale. Nonostante ciò, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un’omessa e illogica motivazione da parte dei giudici di secondo grado riguardo alla misura della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione e il motivo generico
La Corte Suprema di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e perentoria: il motivo generico addotto dalla difesa. Secondo gli Ermellini, la doglianza presentata era non solo generica, ma anche manifestamente infondata. L’appello si limitava a contestare l’entità della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza però confrontarsi adeguatamente con le ragioni già esposte nella sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il giudice d’appello aveva già esaminato e respinto le stesse lamentele, evidenziando due punti cruciali: la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato e l’assenza di circostanze positive da lui addotte che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: un motivo di ricorso che nasce generico non può essere sanato nelle fasi successive del giudizio. Se la doglianza era già stata presentata in modo vago in appello, essa si ripropone con la stessa debolezza in Cassazione. Il primo giudice, peraltro, aveva giustificato la pena (leggermente superiore al minimo) facendo riferimento a un “elemento soggettivo particolarmente intenso”, una motivazione che la difesa non aveva contestato con argomenti specifici.
La sentenza richiama un precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022) per sottolineare che i motivi generici sono viziati da un’inammissibilità originaria. Questo significa che, anche se il giudice dell’impugnazione non avesse dichiarato esplicitamente l’inammissibilità, il vizio permane e può essere rilevato in Cassazione.
Le Conclusioni
Questa decisione rafforza l’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati, specifici e critici. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione del giudice; è necessario smontare punto per punto le argomentazioni della sentenza, evidenziando le violazioni di legge o i vizi logici in modo chiaro e inequivocabile. Per i difensori, ciò si traduce nella necessità di un’analisi approfondita della sentenza impugnata e nella costruzione di argomentazioni solide. Per gli imputati, la conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: non solo la sentenza diventa definitiva, ma si viene anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Che cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non contesta in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a una critica vaga e astratta o a riproporre le stesse questioni già respinte senza aggiungere nuovi e pertinenti elementi di critica.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era generico e manifestamente infondato. La difesa contestava la pena senza confrontarsi con le motivazioni del giudice d’appello, il quale aveva già valutato negativamente i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di circostanze a suo favore.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38180 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38180 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Tunisia DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova in data 28/04/2025 preso atto che il ricorso Ł stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte di appello di Genova ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 635 c.p. (capo b) e ridotto la pena ad mesi otto di reclusione ed euro 70,00 di multa per il residuo reato ( piø grave) di cui all’art. 633, 639 bis c.p. ( capo a).
1.1. Deduce con un unico motivo l’omessa ed illogica motivazione della sentenza di appello in punto di pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per essere il motivo proposto, generico oltre che manifestamente infondato.
Il giudice di appello ha valutato la doglianza difensiva con la quale si contestava l’entità della pena e si denunciava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del primo giudice (cfr. pag. 1 e 2 della sentenza impugnata) evidenziando, da un lato, che l’imputato aveva precedenti penali da valutare negativamente, dall’altro che l’imputato non aveva addotto circostanze suscettibili di positiva valutazione pertanto la decisione di primo grado appariva corretta e la deduzione difensiva ab origine generica ( il giudice di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di gravame, aveva giustificato la misura della pena (lievemente superiore al minimo edittale) avuto riguardo ‘all’elemento soggettivo particolarmente intenso’), con la conseguenza che il motivo di ricorso si profila oggi parimenti generico.
Va ribadito che il motivo, ab origine generico, non può formare oggetto di ricorso per
cassazione, poichØ i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 15/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME