Motivo di Ricorso Inedito: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: ogni motivo di ricorso deve essere tempestivamente e specificamente sollevato nei gradi di merito. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi preclusa la possibilità di discuterne davanti alla Suprema Corte. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il reato di tentato furto aggravato. La Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza di condanna. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta erronea applicazione della riduzione di pena prevista per la fattispecie tentata. Nello specifico, la difesa lamentava che la pena fosse stata ridotta solo di un terzo, ritenendo tale diminuzione non congrua.
Il Motivo di Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminando gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata (cioè se la riduzione di pena fosse equa o meno), ma si è fermata a un vaglio preliminare di ammissibilità. Il supremo collegio ha rilevato che il motivo di ricorso presentato era da considerarsi “inedito” o, comunque, affetto da “genericità originaria”. Questa valutazione ha determinato l’immediata chiusura del procedimento, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il Principio di Devoluzione nell’Appello
La chiave di volta della decisione risiede nel principio di devoluzione, che governa il giudizio di appello. Secondo tale principio, il giudice di secondo grado può esaminare solo le questioni e i punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati nell’atto di appello. Tutto ciò che non viene criticato si intende come accettato e passa in giudicato.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha verificato che nell’atto di appello originario non era stata formulata alcuna censura specifica riguardo all’entità della riduzione della pena per il tentativo. La difesa si era limitata a contestare altri aspetti della sentenza, ma non aveva mai sollevato dubbi sulla correttezza del calcolo della diminuzione di un terzo.
Di conseguenza, portare tale questione per la prima volta in sede di legittimità costituisce la presentazione di un motivo di ricorso inedito. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare tutti gli aspetti della vicenda, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge sulla base delle doglianze già formulate in appello. Introdurre un argomento nuovo in questa fase viola le regole procedurali e rende il ricorso, per quella parte, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per la pratica forense: l’importanza di una strategia difensiva completa e lungimirante fin dal primo atto di impugnazione. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado, sia esso relativo alla ricostruzione dei fatti, alla qualificazione giuridica o al trattamento sanzionatorio, deve essere meticolosamente individuato e articolato nell’atto di appello. Omettere una censura significa rinunciare definitivamente a farla valere nei successivi gradi di giudizio. La decisione sottolinea come la genericità o la novità delle doglianze in Cassazione portino non a una discussione nel merito, ma a una secca declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche negative per l’imputato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla quantificazione della riduzione di pena per il tentativo, non era stato sollevato nel precedente atto di appello. Si trattava quindi di un motivo inedito, non esaminabile in sede di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “inedito”?
Significa che l’argomentazione o la censura legale viene presentata per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, senza essere stata precedentemente sottoposta al vaglio della Corte di Appello. Le regole processuali generalmente impediscono di introdurre nuove questioni in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30226 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, pronunciata in data 23 gennaio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Vittuone il 23 ottobre 2022);
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla riduzione della per il tentativo in misura soltanto di un terzo, è inammissibile perché inedito o, comunque perché affetto da genericità originaria, posto che con il motivo di gravame sul trattament sanzionatorio, come articolato nell’atto di appello in data 31 gennaio 2023, non era stata specificamente formulata nessuna censura in ordine all’entità della riduzione di pena da applicare all’imputato per il tentativo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024