Motivo d’appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Nel complesso iter della giustizia penale, l’atto di impugnazione di una sentenza rappresenta un momento cruciale. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di rigide regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di formulare correttamente ogni motivo d’appello fin dal primo grado di impugnazione. Vediamo come un’omissione in questa fase possa rendere vano il successivo ricorso in Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, attraverso il suo difensore, si era rivolto alla Suprema Corte lamentando il mancato riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più favorevole. In sostanza, chiedeva una pena più mite rispetto a quella inflitta dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte e il motivo d’appello
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della richiesta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si basa sulla fondatezza o meno della richiesta di una pena più lieve, ma su un aspetto puramente procedurale. I giudici hanno rilevato che il ricorrente non aveva sollevato lo stesso motivo d’appello nel precedente giudizio davanti alla Corte d’Appello. Questo vizio procedurale si è rivelato fatale, precludendo ogni possibilità di esame da parte della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce, a pena di inammissibilità, che i motivi di ricorso non dedotti in appello non possono essere presentati per la prima volta in Cassazione. La logica del legislatore è chiara: il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito e non una terza istanza in cui riesaminare l’intero processo o introdurre nuove doglianze.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza d’appello impugnata non emergeva che la questione del trattamento sanzionatorio fosse stata sollevata. Il ricorrente avrebbe dovuto, nel suo ricorso per Cassazione, contestare specificamente tale riepilogo, dimostrando che fosse incompleto o errato. Non avendolo fatto, il suo ricorso è risultato privo di uno dei suoi presupposti essenziali, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. A seguito di ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la completezza e la specificità dei motivi di appello. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che ogni potenziale censura alla sentenza di primo grado deve essere meticolosamente articolata e presentata già nell’atto di appello. Dimenticare o tralasciare un motivo significa, nella maggior parte dei casi, perdere definitivamente la possibilità di farlo valere in un futuro ricorso per Cassazione. La decisione sottolinea il rigore formale del processo penale, dove la strategia difensiva deve essere pianificata con attenzione fin dalle prime fasi dell’impugnazione, per non incorrere in preclusioni insanabili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo specifico presentato alla Corte di Cassazione, ovvero la richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite, non era stato precedentemente sollevato come motivo di appello nel giudizio di secondo grado.
Qual è il fondamento normativo di questa decisione?
La decisione si basa sull’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, il quale sancisce che non possono essere dedotti in Cassazione motivi che non siano stati enunciati nell’atto di appello, a pena di inammissibilità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3111 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3111 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’ome riconoscimento di un più mite trattamento sanzionatorio, non è consentito in se di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta c motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’ 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l’odierno ricorr avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2025.