Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18794 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18794 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 4224/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il 16/02/1965
avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d’appello di Milano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato in via preliminare che la difesa dell’imputato ha comunicato di aderire alla astensione dalle udienze indetta dalle Camere Penali per la data odierna;
che l’odierna udienza non prevede la possibilità della partecipazione delle parti all’udienza camerale;
che questa Corte di legittimità con un principio dettato in materia di disciplina emergenziale pandemica ma certamente estensibile alla situazione qui in esame ha già avuto modo di chiarire che «Nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, Ł priva di effetti l’istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all’astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l’istante diritto di partecipare all’udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 284786 – 01).
Letta la nota trasmessa in data 9 aprile 2025 (con allegata documentazione) con la quale la difesa dell’imputato ha precisato di avere rinunciato innanzi alla Corte di appello a tutti i motivi di gravame fatta eccezione per quello relativo alla tardività della querela e con la quale la difesa dell’imputato eccepisce la nullità della sentenza impugnata;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la
sentenza in data 21 marzo 2024 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Postiglione in relazione al contestato reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 642, comma 2, cod. pen. commessi in Milano in data anteriore e successiva al 24 ottobre 2018.
Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo violazione di legge in relazione all’art. 124 cod. pen. per asserita tardività della querela.
Considerato che il ricorso Ł manifestamente infondato oltre che meramente reiterativo di una questione alla quale la Corte di appello ha dato una risposta congrua (v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e pienamente rispondente ai principi di diritto che regolano la materia. Del resto, Ł principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che «Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva» ( ex multis : Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 277081 – 01) e la determinazione di tale momento non può che essere frutto di una valutazione di merito che qualora – come nel caso in esame – sia debitamente motivata si sottrae al vaglio di legittimità.
Considerato altresì che nessuna nullità Ł ravvisabile nella sentenza della Corte di appello per il solo fatto che la sentenza stessa ha deciso anche su motivi di gravame ai quali la difesa aveva rinunciato e che comunque la questione così come posta a questa Corte di legittimità Ł inammissibile in quanto il motivo di doglianza non era contenuto nel ricorso principale avendo questa Corte già avuto modo di chiarire che «In tema di termini per l’impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del ” petitum ” dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto ” petitum “, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 – 01; Sez. 2, sent. n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME