Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2239 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2239 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Cava de – ‘ Tirreni il 6/08/1983 avverso la sentenza della Corte di cassazione del 17/11/2023 dtP; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore l’Avvocato NOME COGNOME del Foro di Nocera Inferiore, che, in difesa di COGNOME, ha insistito per raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La sentenza n. 51659 del 17 novembre 2023 emessa dalla Seconda sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza n. 341/2023 con cui la Corte di appello di Salerno lo ha condannato per il reato ex art. 86 d.P.R. 16 maggio 1986 n. 570.
Con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. e con la successiva memoria difensiva presentati dal difensore di COGNOME si chiede che la sentenza della Corte di cassazione sia corretta e che, previa valutazione e in accoglimento dei motivi
nuovi presentati il 26 ottobre 2023, sia annullata, con o senza rinvio, la citata sentenza della Corte di appello.
Si adduce, al riguardo, che la Corte di cassazione è incorsa in un errore di fatto per avere del tutto omesso di valutare i motivi nuovi di ricorso concernenti la contradditorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza della Corte di appello per travisamento della prova. Si evidenzia che nella sentenza della Corte di cassazione i contenuti dei motivi nuovi non sono mai menzionati e che la argomentazione che ha condotto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso è concentrata sulla sussistenza di una cosiddetta “doppia conforme” delle sentenze di merito, trascurando che con i motivi nuovi è stato dedotto un travisamento della prova da parte (soltanto) della Corte di appello, che, non condividendo le argomentazioni del Tribunale, ha fondato la responsabilità di COGNOME sull’erroneo dato secondo cui egli avrebbe mandato un sms a NOME COGNOME mentre tale sms fu mandato da NOME COGNOME. Si ribadisce che i motivi nuovi, se esaminati, avrebbero condotto a un esito diverso dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, palesando il vizio della motivazione della sentenza della Corte di appello e introducendo almeno un ragionevole dubbio sulla consapevolezza del ricorrente circa l’attività realizzata da terzi in favore dei canditati della sua lista.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella intestazione della sentenza della Corte di cassazione della quale si chiede la correzione è scritto «letti i motivi nuovi fatti pervenire (…) nell’inter di COGNOME» e nella motivazione viene dato atto che il ricorso di COGNOME è stato «ulteriormente supportato e illustrato con motivi nuovi».
Nei motivi nuovi datati 26 ottobre 2023, il difensore di COGNOME ha evidenziato che la Corte di appello ha escluso l’ipotesi dell’acquirente terzo estraneo e affermato la responsabilità di COGNOME sulla base di una conversazione, via sms, con NOME COGNOME in realtà avvenuta tra la COGNOME e NOME COGNOME in cui questi (e non COGNOME) disse alla COGNOME di tenere d’occhio la lista dal cui risultato dipendeva anche il proprio e la COGNOME rispose «ma devo prendere i voti anche del partito? O solo di COGNOME»). Ha aggiunto che la sentenza è comunque contraddittoria – nella parte in cui valorizza «la mancanza di contatti apparenti tra COGNOME e i coimputati, per inferirne la «attenzione a non lasciare tracce del suo mandato illecito» ma, al contempo, evidenzia i contenuti delle sms prima richiamati – e che asserisce apoditticamente che «sarebbe ben strano che altro candidato dirottasse voti da lui pagati sul COGNOME per beneficiare in via del tutto indiretta del miglior risultato della lista», peraltro omettendo di rilevare che
pagamento del pranzo è indicato nella imputazione quale corrispettivo dell’illecita attività di procacciamento del voto che fu effettuato da soggetto diverso da NOME. Su queste basi, ha concluso che con manifesta illogicità la sentenza della Corte di appello ha escluso la possibilità della interferenza di un terzo nella vicenda e della inconsapevolezza di NOME.
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, poiché sollecita un sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello (p. 20-25 della sentenza di appello) in gran parte reiterando censure che non evidenziano manifeste illogicità nella motivazione (p. 12-13).
Deve ribadirsi che l’inammissibilità di un motivo del ricorso principale al quale si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest’ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale C 9 –cA GLYPH e. GLYPH dell’impugnazione originaria; e ciò vale antffe nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Rv. 278387): in altri termini, l’inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, perché si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motiv originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 02019, Rv. 275158).
Ve osservato, per altro verso, che una diversa soluzione conseritirebbe surrettizi spostamenti in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850).
Pertanto, il ricorso in esame è inammissibile e da questo deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2024