Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 797 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 797 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Coriolano NOME COGNOME n. a Catania il 9/4/1994
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania in data 29/8/2024
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione della Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria pervenuta in data 30 ottobre 2024 a firma del difensore, Avv. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Catania, in riforma del provvedimento del Gip in data 11/8/2024, che aveva applicato a COGNOME NOME COGNOME la
misura della custodia in carcere per il concorso nel delitto di estorsione aggravata, conferma la gravità indiziaria, sostituiva la custodia inframuraria con la misura degli arresti domic
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, deducendo:
2.1 la violazione e falsa applicazione dell’art. 274, lett. a) e b), cod.proc.pen. Il di lamenta che l’ordinanza impugnata ha del tutto omesso la motivazione in ordine al rischio di inquinamento probatorio e al pericolo di fuga, esigenze nella specie insussistenti e rispet alle quali non risultano indicate le circostanze di fatto idonee ad integrarle.
Con memoria difensiva depositata il 30 ottobre u.s. il difensore ha ribadito l’insussistenz elementi atti a sostanziare le esigenze di cui alle lett. a) e b) dell’art. 274 cod.proc estendendo i propri rilievi anche al rischio di reiterazione, il quale non può essere desu solo dalla gravità del fatto in assenza di elementi che attestino la possibile e fu commissione di reati omogenei.
3.11 ricorso è inammissibile in quanto sviluppa censure eccentriche rispetto al contenuto dell’ordinanza impugnata. I giudici del riesame hanno ritenuto sussistente in via esclusiva carico dell’imputato l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. ovv rischio, concreto ed attuale, di commissione di reati della stessa specie di quello contesta valorizzando a tal fine, oltre la gravità dei fatti per cui si procede, la contiguità a inseriti in contesti di criminalità organizzata. A fronte di tanto il difensore lamenta la manc di motivazione in ordine alle diverse esigenze di cui alle lett. a) e b) dell’ar cod.proc.pen., impropriamente ampliando la regiudicanda a profili non pertinenti le ragion poste a base del trattamento cautelare.
3.1 Inoltre, deve rilevarsi che il ricorrente con la memoria difensiva prodotta ha introdo rilievi anche in ordine al ritenuto rischio di reiterazione, di fatto formulando un motivo n In proposito la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che il principio generale d impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi non è derogato nell’ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti “de libertate”, l’unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, non è quello di quindici giorni prima dell’udienza, ma è spostato all’inizio della discuss (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Rv. 284036-01; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Rv. 266295-01; Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Rv. 266441-01). Pertanto, poiché la critica, peraltro dei tutto generica, alla motivazione relativa al rischio di reite concerne un punto della decisione non enunziato nell’originario ricorso, le deduzioni svolte riguardo risultano inammissibili.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22 novembre 2024
Sentenza a motivazione semplificata