Motivi Nuovi in Cassazione: Quando il Ricorso Diventa Inammissibile
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rispetto delle regole procedurali che governano i diversi gradi di giudizio. Un principio fondamentale è il divieto di introdurre motivi nuovi in Cassazione, ovvero argomentazioni difensive non sollevate nel giudizio d’appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza le conseguenze della violazione di questa regola: l’inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello. Dinanzi alla Suprema Corte, il ricorrente lamentava l’illegalità della pena inflittagli, con specifico riferimento alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e al giudizio di bilanciamento con le aggravanti (art. 69 c.p.). Si trattava, in sostanza, di una censura che mirava a ottenere una riduzione della sanzione.
Tuttavia, dall’analisi degli atti processuali è emerso un dettaglio cruciale: questa specifica doglianza non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio. I motivi presentati alla Corte di Appello, infatti, vertevano esclusivamente su un’altra questione, ovvero la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione relativa alla legalità della pena, ritenendo la censura “improponibile” proprio perché sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Divieto di Motivi Nuovi in Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori, sulla base delle questioni che sono state loro sottoposte.
Introdurre motivi nuovi in Cassazione significherebbe chiedere alla Suprema Corte di pronunciarsi su punti che non sono mai stati oggetto di valutazione e di contraddittorio in appello. Questo violerebbe la struttura graduale del processo e la funzione stessa della Corte di Cassazione. Nel caso di specie, la difesa aveva concentrato la sua strategia in appello sulla sola richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. Avendo omesso di contestare i criteri di determinazione della pena, ha perso la possibilità di farlo nel successivo grado di giudizio. La Corte, pertanto, ha rilevato che il motivo articolato nel ricorso era completamente nuovo rispetto a quelli dedotti in appello, rendendolo di per sé inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia sottolinea l’importanza strategica della redazione dell’atto di appello. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado deve essere specificamente individuato e contestato in quella sede. Omettere una censura in appello equivale a una rinuncia a farla valere per il futuro.
Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò si traduce nella necessità di un’analisi difensiva completa e lungimirante sin dal secondo grado di giudizio. Non è possibile “conservare” argomenti per un eventuale ricorso in Cassazione. La strategia difensiva deve essere dispiegata interamente e tempestivamente, altrimenti si rischia di vedersi preclusa la possibilità di discutere questioni potenzialmente decisive, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna a ulteriori spese.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso direttamente in Corte di Cassazione?
No, l’ordinanza stabilisce che un motivo di censura si rivela improponibile se non è stato dedotto nei motivi di appello, ovvero nel precedente grado di giudizio.
Qual era il motivo di ricorso originario presentato in Corte d’Appello?
L’unico motivo presentato in Corte d’Appello riguardava l’invocata applicazione dell’esimente speciale per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROSARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(COGNOME)
Rilevato che l’unico motivo di censura articolato (illegalità della pena con riferimento agli artt. 62-bis e 69 cod. pen.) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto nei motivi di appello, concernenti esclusivamente l’invocata applicazione dell’esimente speciale di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024