Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39291 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 19 giugno 2024 il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME di dichiarare non esecutivo il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti dal g.i.p. dello stesso Tribunale il 15 febbraio 2019, oppure di rimetterlo in termini per impugnare lo stesso.
L’istante sosteneva mancare una valida notifica al condanNOME dello stesso decreto penale, perché non era presente in atti la comunicazione di avvenuto deposito. Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza rilevando che il decreto penale era stato regolarmente notificato dall’ufficiale giudiziario mediante compiuta giacenza, e, a differenza di quanto dedotto nella istanza, era stata inviata anche comunicazione di avvenuto deposito dell’atto nella casa comunale. Il giudice dell’esecuzione ha aggiunto che non era possibile rimettere il condanNOME in
termini nell’impugnazione dello stesso, in quanto egli non aveva precisato quando fosse venuto a conoscenza del decreto.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge perché, pur se nell’incidente di esecuzione il ricorrente aveva per errore indicato quale causa di nullità della notificazione l’omesso deposito della comunicazione di avvenuto deposito, in realtà, leggendo la relata di notifica, si può notare che essa è incompleta, in quanto l’ufficiale giudiziario prima di procedere al deposito dell’atto presso la casa comunale non ha barrato la casella in cui dichiara di non aver rinvenuto alcuno nell’indicato domicilio o di averne riscontrato l’assenza, ciò comporterebbe una nullità insanabile della notifica.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso attacca l’ordinanza impugnata sulla base di un argomento (la mancanza nella relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario della dichiarazione di non aver rinvenuto alcuno nel domicilio in cui è stata tentata la notifica) che, oltre a implicare verifiche fattuali sugli originali, lo stesso ricorrente riconosce d non aver mai proposto al giudice dell’esecuzione, cui aveva sottoposto un diverso profilo di doglianza (la mancanza nella procedura di notifica della comunicazione di avvenuto deposito), che è stato smentito dall’istruttoria svolta dal giudice dell’esecuzione, respinto nell’ordinanza impugnata, e non ulteriormente coltivato con la impugnazione per cassazione.
Il motivo è, pertanto, inammissibile, perché proposto direttamente in sede di legittimità, in violazione della norma di cui all’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen, secondo cui “il ricorso è inammissibile se è proposto (…), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello”.
La disposizione citata è applicabile, infatti, anche al ricorso per cassazione proposto contro la decisione del giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421: Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in
concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del “ne bis in idem” non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati).
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2024
Il consigliere estensore