Motivi Nuovi in Cassazione: Quando la Strategia Difensiva Determina l’Inammissibilità del Ricorso
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: i motivi nuovi in cassazione, ovvero le censure non sollevate dinanzi al Tribunale del Riesame, non possono essere presentati per la prima volta in sede di legittimità. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale di articolare una difesa completa sin dalle prime fasi del procedimento cautelare, poiché un’omissione strategica può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un’ordinanza con cui il Tribunale di Caltanissetta applicava la misura degli arresti domiciliari a un soggetto per il reato di false informazioni al pubblico ministero. L’indagato, tramite il suo difensore, presentava ricorso per Cassazione, lamentando la nullità del provvedimento cautelare.
Secondo la difesa, al momento della sua audizione da parte degli inquirenti, esistevano già a suo carico gravi indizi di colpevolezza derivanti da conversazioni intercettate. Di conseguenza, egli avrebbe dovuto essere sentito non come persona informata sui fatti, ma come indagato “sostanziale”, con l’obbligatoria assistenza di un difensore, come previsto dagli articoli 63 e 350 del codice di procedura penale. In subordine, la difesa sosteneva che l’audizione avrebbe dovuto essere interrotta non appena fossero emersi indizi a suo carico.
La Questione Giuridica: I Motivi Nuovi in Cassazione
La questione centrale portata all’attenzione della Suprema Corte non riguardava tanto il merito della violazione delle garanzie difensive, quanto un aspetto puramente procedurale. Il motivo di ricorso sollevato dalla difesa, infatti, non era mai stato sottoposto al vaglio del Tribunale del Riesame, l’organo competente a rivedere la legittimità e il merito della misura cautelare. Si trattava, quindi, di motivi nuovi in cassazione, una problematica con implicazioni decisive sull’ammissibilità stessa del ricorso.
L’Onere Devolutorio e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Il nostro sistema processuale si basa sul principio devolutivo: il giudice dell’impugnazione può decidere solo sui punti della decisione che sono stati specificamente contestati. La parte che impugna ha l’onere di specificare tutte le sue doglianze al primo giudice competente, che nel caso delle misure cautelari è il Tribunale del Riesame. Questo permette al giudice di fornire una risposta completa, sulla quale poi la Corte di Cassazione può esercitare il suo controllo di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo a un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno affermato che, in tema di misure cautelari personali, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del Riesame, a meno che non siano rilevabili d’ufficio.
La Corte ha chiarito che il giudizio di riesame, pur con le sue specificità, non sfugge alla regola generale che impone alla parte impugnante di specificare le doglianze di merito (sui fatti, sulle fonti di prova e sulla loro valutazione). Omettendo di farlo, si impedisce al giudice del riesame di esprimersi su tali punti. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non può esaminare queste censure per la prima volta, poiché ciò comporterebbe una valutazione del fatto che le è preclusa, essendo essa un giudice di legittimità e non di merito.
La decisione si fonda su una logica stringente: permettere l’introduzione di motivi nuovi in cassazione snaturerebbe la funzione della Corte, trasformandola da organo di controllo sulla corretta applicazione della legge a un terzo grado di giudizio di merito. La carenza di cognizione in fatto è direttamente addebitabile all’omessa osservanza dell’onere devolutorio da parte del ricorrente.
Conclusioni
La sentenza in esame rappresenta un importante monito per la difesa tecnica. La fase del riesame non è un passaggio interlocutorio, ma il momento cruciale per articolare in modo completo ed esaustivo tutte le contestazioni contro una misura cautelare. Tralasciare un argomento, anche se potenzialmente fondato, significa rischiare di perderlo per sempre. La preclusione dei motivi nuovi in cassazione non è un mero formalismo, ma un principio cardine che garantisce la corretta ripartizione delle competenze tra i giudici del merito e quelli di legittimità, assicurando ordine e coerenza al sistema processuale penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo di impugnazione, relativo alla violazione delle garanzie difensive durante l’interrogatorio, è stato presentato per la prima volta in Cassazione e non era stato precedentemente sollevato davanti al Tribunale del Riesame.
È possibile presentare nuovi argomenti difensivi direttamente in Cassazione?
No, di norma non è possibile. In materia di misure cautelari, vige il principio che tutti i motivi di censura, sia di fatto che di diritto, devono essere sottoposti al Tribunale del Riesame. La Corte di Cassazione può esaminare solo le questioni già devolute al giudice precedente, a meno che non si tratti di vizi rilevabili d’ufficio.
Qual è la conseguenza pratica di questa decisione per la difesa?
La conseguenza è che la strategia difensiva deve essere completa ed esaustiva sin dalla prima istanza di impugnazione cautelare (il riesame). Omettere di sollevare una specifica doglianza in quella sede comporta la decadenza dalla possibilità di farla valere successivamente davanti alla Corte di Cassazione, anche se l’argomento fosse fondato nel merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7303 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 7 settembre 202:3 dal Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l’ordinanza con la quale è stata applicata a NOME COGNOME la misura degli arresti
domiciliari per il reato di cui all’art. 371-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 384-ter cod. pen.
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 63 e 350 cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell’ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto, alla data della convocazione del ricorrente (25 maggio 2022) sussistevano già a suo carico gli indizi di reità derivanti dalle conversazioni intercorse con NOME COGNOME il 23 ed il 24 maggio 2022, cosicché lo stesso avrebbe dovuto essere sentito quale indagato “sostanziale” con l’assistenza del difensore. In alternativa, si deduce che, in ogni caso, il Pubblico ministero avrebbe dovuto interrompere l’audizione del ricorrente ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per l’assorbente rilievo che il motivo proposto è stato dedotto per la prima volta in questa Sede.
Come già affermato da questa Corte, in terna di misure cautelari personali, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d’ufficio (cfr. Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, COGNOME, Rv. 282460 – 02; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266226; Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, COGNOME, Rv. 260952). Va, infatti, considerato che, in tema di giudizio incidentale di impugnazione avverso i provvedimenti de libertate, pur nella specificità del giudizio di riesame, fatta manifesta dalle esplicitazioni del contesto decisorio dal nono comma dell’articolo 309 del codice di rito penale, resta fermo il principio secondo il quale la parte impugnante ha l’onere di specificare le doglianze attinenti il merito (sul fatto, sulle fonti di pr e relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, non è ammissibile sottoporre alla Corte di legittimità censure su tali punti, le quali non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile all’omessa osservanza dell’onere devolutorio, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279505-03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272982)
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 gennaio 2024
Il Pr sidente