Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3094 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3094 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a VERZINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MELISSA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CROTONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Crotone, quale giudice del riesame, ha rigettato l’istanza avanzata da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, così confermando l’ordinanza di convalida e il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Crotone nei confronti degli stessi in data 22/03/2023 in relazione all’imputazione provvisoria agli stessi ascritta ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen.
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione in relazione all’art. 545 cod. proc. pen. e I. n. 180 del 1950 nell’interesse del solo COGNOME NOME per essere state sequestrate somme riferibili al trattamento pensionistico dello stesso.
2.2. GLYPH Con un secondo motivo di ricorso, in concreto sempre nell’interesse di COGNOME NOME, è stata dedotta violazione di legge in relazione all’intervenuto sequestro dell’unica autovettura di famiglia, bene strumentale necessario per l’esercizio dell’attività lavorativa e l’esercizio del diritto alla salute.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi non consentiti perché non devoluti in precedenza alla cognizione del Tribunale del riesame.
I ricorrenti avevano difatti impugnato il provvedimento di sequestro preventivo lamentando la carenza del fumus commissi delicti e sostenendo l’intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato oggetto di imputazione provvisoria, nonché evidenziando l’errata qualificazione giuridica del fatto, non sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 640-bis cod. pen. in quanto non ancora vigente al momento dei fatti contestati (come analiticamente riportato nell’ordinanza impugnata e non contestato dalla difesa).
Questa Corte ha già chiarito, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Caliendo, Rv. 284419-01).
In tal senso si è specificato che in tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d’ufficio (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266226-01). Ed il principio risulta ribadito anche in relazione a presunte violazioni di legge essendosi stabilito che è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame con il quale si deducono per la prima volta violazioni di legge inerenti l’ordinanza applicativa della misura cautelare, che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell’ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza camerale (Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, COGNOME, Rv. 259217-01).
Nel caso in esame le questioni oggetto dei motivi di ricorso non risultano avanzate dinanzi al tribunale del riesame che difatti, su tali aspetti, non ha in alcun modo motivato. Ed entrambe le questioni implicano accertamenti di fatto in relazione al valore ed all’importo del sequestro prospettate dinanzi a questa Corte di legittimità e mai devolute in precedenza.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 novembre 2023.