Motivi Nuovi in Cassazione: La Via Sbarrata verso l’Inammissibilità
L’ordinamento processuale penale stabilisce regole precise per la presentazione delle impugnazioni, garantendo ordine e certezza nei diversi gradi di giudizio. Una di queste regole fondamentali riguarda l’impossibilità di presentare motivi nuovi in Cassazione che non siano stati precedentemente sollevati in appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e offrendo un importante monito sulla corretta strategia difensiva.
I Fatti del Caso: Una Questione di Attenuanti non Sollevata in Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato davanti alla Suprema Corte riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in un regime di prevalenza rispetto a un’aggravante contestata. Tuttavia, questa specifica questione non era mai stata sollevata nei motivi d’appello presentati al giudice di secondo grado.
La Decisione della Cassazione e l’Applicazione dell’Art. 606 c.p.p.
La Corte di Cassazione ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale, cristallizzato nell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma sancisce, a pena di inammissibilità, che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
La Corte ha sottolineato come la presentazione di motivi nuovi in Cassazione costituisca una causa originaria di inammissibilità dell’impugnazione. Il giudizio di legittimità, infatti, non è una terza istanza di merito dove poter ampliare il tema della discussione, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte del giudice precedente, limitatamente ai punti della decisione che sono stati oggetto di specifica critica nell’atto di appello.
Le Motivazioni della Corte: Il Riferimento alla Giurisprudenza Consolidata
Nelle sue motivazioni, la Corte ha richiamato l’orientamento costante e consolidato della giurisprudenza. In particolare, ha fatto riferimento a una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Piepoli del 1999), che rappresenta una pietra miliare in materia, e a una più recente decisione (sentenza Montini del 2022). Entrambe le sentenze confermano che la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello rende l’impugnazione inammissibile. Questo rigore procedurale serve a preservare la logica del sistema delle impugnazioni, che prevede una progressione graduale delle questioni da un grado di giudizio all’altro, evitando che la Cassazione venga investita di problematiche che il giudice dell’appello non ha avuto modo di esaminare.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante conferma dell’obbligo, per la difesa, di strutturare una strategia processuale completa e lungimirante fin dai primi gradi di giudizio. Ogni doglianza, ogni presunta violazione di legge, deve essere chiaramente articolata nell’atto di appello. Omettere un motivo significa precludersi definitivamente la possibilità di farlo valere davanti alla Corte di Cassazione. La conseguenza non è solo la reiezione del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. Pertanto, la redazione meticolosa e completa dei motivi di appello non è solo una buona pratica, ma un requisito indispensabile per poter accedere efficacemente al giudizio di legittimità.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Appello?
No, secondo quanto stabilito dalla Corte, la denuncia di violazioni non dedotte con i motivi di appello costituisce una causa di inammissibilità originaria dell’impugnazione, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Qual è la conseguenza se si propongono motivi nuovi in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. Ciò significa che i giudici non entrano nel merito della questione sollevata, ma si fermano alla valutazione del vizio procedurale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46870 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LORETO il 24/06/1978
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME MarcoCOGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legg e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circosta attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, no consentito in sede di legittimità, in quanto ha ad oggetto una doglianza dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibi dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; va richiamato, in proposito, l’orienta costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni non dedotte co motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell’impugnaz (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, COGNOME, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 20/01/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
estensore GLYPH Così deciso, in data 12 novembre 2024
Il Presid nt