Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20452 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20452 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 17/09/1984
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di tentato furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza – non è consentito in sede di legittimi
ed è manifestamente infondato in quanto il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato
legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorret sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzi
dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine al giudizio di bilanciame delle circostanze sono logiche e coerenti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), sicché
risultano incensurabili;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta l’eccessività della pena – è inammissibile, non essendo stato dedotto con i motivi di appello. Invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttame omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto al violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore COGNOME Il Presidente COGNOME COGNOME