Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26537 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26537 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a RIETI il 30/03/1969
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza dell
motivazione posta a fondamento della declaratoria di responsabilità in ordine reato di cui all’art. 642 cod. pen., deducendo l’illogicità della motivazione in ra
di una diversa ricostruzione storica dei fatti, di una differente valutazione fonti di prova o di un diverso giudizio di attendibilità delle stesse, è inammiss
considerato che tale doglianza si risolve nella sollecitazione di una nuova
valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimit essendo precluso alla Corte di cassazione non solo sostituire la propria valutazi
a quella operata dai giudici di merito, ma anche verificare la tenuta logica d decisione sulla base di modelli argomentativi alternativi estranei alla motivazi
espressa dal provvedimento impugnato (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME Rv.
216260);
rilevato che la sentenza impugnata espone, alle pagg. 5 e 6, un apparato
motivazionale esente da vizi logici, fondato su un corretto percorso argomentativ e su un’applicazione coerente dei principi giuridici in materia, idonei a soste la pronuncia di responsabilità;
osservato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non supera la di ammissibilità in quanto proposto per la prima volta in Cassazione, con insanabi frattura della catena devolutiva e violazione dell’art. 606, comma 3 cod. pr pen,;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.