Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26783 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26783 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 16/12/1982
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo, sulla penale responsabilità per il reato di cui all’art.
628 cod. pen. è del tutto generico, ipotetico e comunque evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali siano
effettivamente le doglianze disattese dalla Corte, evocando null’altro che una lettura alternativa del materiale probatorio; si tratta di una tecnica redazionale
approssimativa e del tutto inaccettabile in questa sede, mancando l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato;
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta
violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di rapina in delitto di furto con strappo è privo di specificità perché meramente riproduttivo di
profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
rilevato che il terzo motivo di ricorso, formulato per la prima volta in questa sede, non è consentito, in quanto viola il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., spezzando la catena devolutiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.