Motivi Nuovi in Cassazione: Quando il Ricorso Diventa Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un principio cardine della procedura penale: l’impossibilità di introdurre motivi nuovi in Cassazione. Questa regola processuale stabilisce che le questioni sottoposte al giudizio della Suprema Corte devono essere le stesse già discusse nel precedente grado di appello. La violazione di tale principio, come vedremo, comporta conseguenze severe per il ricorrente, tra cui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Il Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, nel suo atto, sollevava una specifica doglianza relativa al calcolo della pena, sostenendo che i giudici di merito non avessero calcolato separatamente gli aumenti di pena derivanti dalla continuazione tra i reati. Si trattava, in sostanza, di una critica tecnica sulle modalità di determinazione della sanzione finale.
Tuttavia, dall’analisi degli atti processuali è emerso un dettaglio cruciale: questa specifica contestazione non era mai stata sollevata nell’atto di appello. La difesa aveva, infatti, presentato altri motivi di gravame, ma non aveva mai messo in discussione il metodo di calcolo della pena utilizzato dal Tribunale di primo grado.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità per motivi nuovi in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e si fonda su un consolidato principio procedurale: l’effetto devolutivo dell’appello. Con questo termine si intende che il giudice del gravame può pronunciarsi solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte dalle parti. Di conseguenza, una questione che non è stata ‘devoluta’ al giudice d’appello non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Introdurre motivi nuovi in Cassazione snaturerebbe la funzione stessa della Suprema Corte, che non è quella di un terzo grado di merito, ma di un organo che controlla la corretta applicazione del diritto da parte dei giudici precedenti, sulla base delle contestazioni già formulate.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e rigorosa. Poiché la questione del calcolo separato degli aumenti di pena non era stata inclusa nei motivi di appello, essa non poteva essere legittimamente introdotta nel ricorso per cassazione. L’inammissibilità del ricorso è quindi una conseguenza diretta di questa preclusione processuale. La Corte, inoltre, ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze di un ricorso inammissibile. Non ravvisando alcuna assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, la Corte lo ha condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa data la circostanza.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: la strategia difensiva deve essere delineata in modo completo e preciso sin dal primo atto di impugnazione. Qualsiasi omissione o dimenticanza nell’atto di appello non potrà essere sanata successivamente, precludendo la possibilità di far valere quella specifica doglianza davanti alla Corte di Cassazione. Le conseguenze non sono solo la perdita della possibilità di ottenere una riforma della sentenza, ma anche un aggravio economico significativo per il cliente, che si troverà a dover sostenere non solo le spese legali, ma anche le sanzioni imposte dalla Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha introdotto un motivo di contestazione (relativo al calcolo della pena) per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, senza averlo sollevato nel precedente giudizio d’appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di contestazione direttamente davanti alla Corte di Cassazione?
No, sulla base di questa decisione, una questione giuridica che non è stata devoluta, cioè sottoposta alla decisione della Corte d’Appello, non può essere validamente introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38867 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38867 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il vizio motivazione in relazione al mancato calcolo separato per gli aumenti di pena per la continuazione operati dal Tribunale, è inammissibile, perché, come risulta dalla ricapitolazion dei motivi di appello (cfr. 2-3 della sentenza impugnata), che la difesa non ha contestato, questione non era stata devoluta con l’appello, sicché essa non può essere introdotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della gpssa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della 6ssa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.