Motivi Nuovi in Cassazione: Quando il Ricorso Diventa Inammissibile
L’esito di un processo non è mai scontato e le impugnazioni rappresentano uno strumento fondamentale per la difesa. Tuttavia, il loro corretto utilizzo è vincolato a rigide regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio cardine del nostro sistema: non è possibile presentare motivi nuovi in Cassazione che non siano stati oggetto del precedente giudizio di appello. Questa regola, se violata, porta a una conseguenza drastica: l’inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, non soddisfatto della decisione, aveva presentato appello lamentando due specifiche questioni: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Corte d’Appello aveva respinto tali motivi, confermando la condanna. A questo punto, la difesa decideva di giocare l’ultima carta: il ricorso per Cassazione.
L’Errore Strategico: Introdurre Censure Tardive
Nel ricorso presentato alla Suprema Corte, la difesa cambiava strategia. Accanto alle questioni già sollevate, introduceva una doglianza completamente nuova: il cosiddetto ‘travisamento della prova’. Si sosteneva, in pratica, che i giudici di merito avessero valutato in modo errato le prove a carico, fondando la condanna su un’interpretazione distorta degli elementi raccolti. Questo errore procedurale si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità dei Motivi Nuovi in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, non è nemmeno entrata nel merito della questione del travisamento della prova. La sua decisione è stata puramente processuale. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono formulare nuove accuse contro la sentenza impugnata. Il campo di indagine della Cassazione è limitato ai motivi che sono stati specificamente devoluti al giudice d’appello. Introdurre motivi nuovi in Cassazione equivale a chiedere alla Suprema Corte di pronunciarsi su punti che la Corte d’Appello non ha mai avuto modo di esaminare, violando così il principio del doppio grado di giurisdizione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nella motivazione, la Corte chiarisce che l’appello delimita l’ambito del giudizio successivo (‘tantum devolutum quantum appellatum’). Il ricorrente non può ‘tenere in serbo’ delle censure per poi proporle per la prima volta in Cassazione. Il motivo relativo al travisamento della prova, non essendo stato dedotto con l’atto di appello, era da considerarsi una censura nuova e, come tale, inammissibile.
Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di impugnazioni temerarie o palesemente infondate.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chi opera nel diritto penale: la strategia difensiva deve essere completa e delineata fin dal primo atto di impugnazione. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado deve essere sollevato con l’atto di appello. Dimenticare o tralasciare un motivo significa precludersi per sempre la possibilità di farlo valere in Cassazione. La scelta dei motivi di impugnazione è un momento cruciale che condiziona l’intero sviluppo del processo e un errore in questa fase può costare caro, non solo in termini di esito della causa, ma anche dal punto di vista economico.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché conteneva un motivo – il travisamento della prova – che non era stato presentato nel precedente giudizio davanti alla Corte d’Appello. Introdurre motivi nuovi in Cassazione è proceduralmente vietato.
Quali erano i motivi originali presentati in appello?
I motivi originali contestati davanti alla Corte d’Appello riguardavano esclusivamente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il trattamento sanzionatorio applicato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5139 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5139 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 27/07/1980
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di accertamento della responsabilità per travisamento della prova appare inammissibile non essendo stato dedotto nei motivi di appello, che avevano riguardato solo l’omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. ed il trattamento sanzionatorio;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente COGNOME COGNOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025
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