Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13872 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13872 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
Osserva al riguardo l’odierno Collegio che:
a) sebbene nell’atto di appello sottoscritto dal difensore risulta formulata la richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva di cui all’art. 20-bis cod. pen., nel mandato difensivo allegato all’atto di gravame non risulta presente la necessaria procura speciale al difensore di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., situazione questa che non consente di ritenere ammissibile la richiesta formulata con tale modalità;
b) sebbene all’udienza innanzi alla Corte di appello fosse presente anche l’imputato personalmente non risulta dal relativo verbale, nØ dalla richiesta concordata con il Procuratore generale, che la richiesta di sostituzione della concordata pena detentiva sia stata formulata (o quantomeno rinnovata) in dette occasioni;
questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «In caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d’ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti» (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484).
Il ‘motivo nuovo’ formulato con atto difensivo datato 2 gennaio 2025 con il quale la difesa del ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 597, comma 4, e 599-bis in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ł inammissibile in quanto formulato oltre il termine perentorio per la presentazione del ricorso per cassazione e non costituente sviluppo del motivo indicato nel ricorso principale.
Deve, infatti, essere ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «In tema di termini per l’impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del “petitum” dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione» (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013, Rv. 254301).
Rileva, peraltro, la Corte che la differenza relativa alla determinazione della pena pecuniaria (euro 2.000,00 di multa) contenuta nella parte della motivazione della sentenza nella quale sono riepilogati i termini del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. e quella indicata nel dispositivo (euro 3.000,00 di multa) appare essere il frutto di un mero errore materiale sulla correzione del quale potrà eventualmente intervenire il Giudice competente, stante l’impossibilità per l’odierno Collegio di provvedervi direttamente alla luce del disposto dell’art. 130, comma 1, cod. proc. pen. in presenza di un ricorso inammissibile.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME