Motivi Nuovi Appello: Quando Cambiare Strategia è Troppo Tardi
Nel processo penale, la facoltà di presentare motivi nuovi appello rappresenta uno strumento difensivo importante, ma non illimitato. Questa prerogativa, disciplinata dall’art. 585, comma 4, del codice di procedura penale, consente di affinare e potenziare le argomentazioni già esposte nell’atto di impugnazione principale. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3864/2024) ribadisce con chiarezza un principio fondamentale: i motivi nuovi non possono essere usati per stravolgere la strategia difensiva e introdurre censure completamente diverse da quelle originarie.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso esaminato dalla Suprema Corte trae origine da un ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La difesa dell’imputato aveva inizialmente basato il proprio appello su una linea precisa: non contestava che il proprio assistito avesse commesso il fatto, ma ne sosteneva l’irrilevanza penale. In un secondo momento, avvalendosi della facoltà di depositare motivi aggiunti, la difesa operava un radicale cambio di rotta. Con i motivi nuovi, infatti, non si discuteva più della qualificazione giuridica del fatto, bensì si negava la stessa riferibilità soggettiva della condotta all’imputato, mettendo in discussione che fosse stato lui l’autore.
La Valutazione sui Motivi Nuovi Appello della Corte
La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibili tali motivi nuovi, ritenendo che essi avessero introdotto un tema d’indagine completamente nuovo e diverso rispetto a quello delineato con l’atto di impugnazione principale. La questione è quindi giunta all’attenzione della Corte di Cassazione, che ha confermato la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno sottolineato che la facoltà di presentare motivi nuovi incontra un limite invalicabile nel necessario riferimento ai capi e ai punti della sentenza già oggetto di impugnazione. I motivi aggiunti devono rappresentare un mero sviluppo o una migliore esposizione delle censure originarie, non un’occasione per allargare il cosiddetto “petitum”, ovvero l’oggetto del contendere.
Le Motivazioni della Cassazione
La Cassazione ha qualificato come “manifestamente infondato” il ricorso della difesa. I giudici hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza, citando anche un precedente specifico (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020). Il principio è che sono ammissibili solo i motivi aggiunti con cui si allegano ragioni giuridiche diverse o ulteriori a supporto delle richieste già avanzate, ma non anche quelli con cui si introducono censure non tempestivamente formalizzate nei termini per l’impugnazione.
Nel caso di specie, passare dalla contestazione della rilevanza penale della condotta a quella della sua stessa attribuibilità soggettiva non costituisce uno sviluppo argomentativo, ma una vera e propria mutazione dell’oggetto dell’appello. La difesa, infatti, non ha arricchito un punto già sollevato, ma ha introdotto una doglianza su un punto – la responsabilità personale dell’imputato – che nell’atto principale era stato dato per pacifico. Di conseguenza, anche il secondo motivo di ricorso, basato proprio sulla prospettazione difensiva introdotta tardivamente, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica per la redazione degli atti di impugnazione. L’atto di appello deve essere formulato con la massima cura e completezza, delineando sin da subito tutti i profili di critica che si intendono sollevare contro la sentenza di primo grado. I motivi nuovi appello sono uno strumento prezioso per affinare la difesa, per precisare un’argomentazione o per portare all’attenzione del giudice nuove prospettive giuridiche su questioni già devolute. Non possono, tuttavia, essere utilizzati come un “ripiego” per correggere omissioni strategiche o per introdurre tardivamente difese radicalmente diverse. La scelta della linea difensiva va compiuta entro i termini per l’impugnazione, poiché le successive integrazioni sono ammesse solo all’interno del perimetro già tracciato.
È possibile presentare motivi nuovi in appello per cambiare completamente la linea difensiva?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi nuovi non possono stravolgere l’impostazione originaria dell’appello. Devono essere collegati ai capi e ai punti già contestati, rappresentandone uno sviluppo o una migliore esposizione, ma non possono introdurre censure completamente nuove.
Qual è la differenza tra sviluppare un motivo di appello e introdurre una nuova censura?
Sviluppare un motivo significa approfondire o argomentare meglio un punto già sollevato nell’atto di appello principale. Introdurre una nuova censura significa contestare un aspetto della sentenza che non era stato messo in discussione nell’atto originario, allargando così l’oggetto del giudizio (“petitum”).
Cosa succede se i motivi nuovi vengono considerati inammissibili?
Se i motivi nuovi sono dichiarati inammissibili, il giudice non li esamina nel merito. Il giudizio di appello procederà unicamente sulla base dei motivi originariamente presentati. Nel caso specifico, essendo l’intero ricorso per Cassazione basato su tale punto, è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3864 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME, letta l’ampia ed articolata memoria difensiva trasmessa in data 21.11.2023;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la sentenza impugnata nella misura in cui la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi proposti nell’interesse ricorrente, è manifestamente infondato; la Corte d’appello, infatti, ha spiegato che con i moti nuovi la difesa ha in realtà totalmente modificato la sua impostazione dal momento che, con i motivi di appello originari, non contestando la riconducibilità della condotta al ricorrente aveva contestato la rilevanza penale laddove, con quelli depositati ai sensi dell’art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., ha censurato la stessa riferibilità soggettiva del fatto in all’imputato; la Corte si è così conformata al principio secondo cui la facoltà di presentare mot nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragion carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allarg l’ambito del predetto “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (cfr., da ultimo, Sez. 6 – , n. 36206 del 30/09/2020, Tob Rv. 280294 – 01);
rilevato che il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché articolato in fatto e collegato proprio alla nuova prospettazione difensiva introdotta con i motivi nuovi, correttamente apprezzati dalla Corte come non consentiti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5/12/2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente